Lo sviluppo del mercato delle comunicazioni audiovisive fra televisione in mobilità e questioni regolamentari

Stazi Andrea 25/01/07
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     L’ultima rivoluzione nel mercato delle comunicazioni e dei nuovi media concerne l’avvento della cosiddetta “Mobile Tv”, ovvero la possibilità di trasmettere contenuti di tipo audiovisivo attraverso telefoni cellulari. Sinora, tale opzione è stata supportata da una tecnologia di tipo cosiddetto unicast, “uno-a-uno”, basata su reti mobili di terza generazione le quali, mediante lo standard UMTS, consentono di effettuare lo streaming di contenuti video tramite l’attivazione di un canale trasmissivo per ciascuna richiesta del singolo utente.

   Attualmente, ciò può avvenire attraverso la tecnologia DVB-H, uno standard di trasmissione diffusiva radio delle informazioni verso terminali mobili mediante il quale risulta possibile: a) minimizzare il consumo di potenza e la durata della batteria del terminale mobile; b) limitare la interruzione del segnale in caso di spostamento del terminale in area servita da diversa frequenza; c) ottimizzare la ricezione del segnale in mobilità ed in aree a copertura problematica; d) migliorare la flessibilità al fine di garantire diversi livelli di qualità del programma ricevuto.
      Da mesi, gli operatori del settore, sia italiani che esteri, stanno procedendo ad investimenti di notevole rilievo, al fine di poter avviare il processo d’introduzione sul mercato della nuova tecnologia, che si ritiene divenga “di massa”, nel nostro e negli altri Paesi, tra il 2007 ed il 2008.
      In specie, sono in via di sviluppo diverse sinergie tra i broadcasters, da un lato, i quali ad oggi dispongono in esclusiva delle frequenze utili per la sperimentazione della televisione in mobilità, e gli operatori mobili, dall’altro, titolari dei terminali e della base-clienti potenziali destinatari dei nuovi servizi.
      Affinché possa essere introdotta nel mercato italiano, d’altronde, la nuova tecnologia necessita, “a monte”, di quattro elementi essenziali, ovvero: a) una porzione dello spettro frequenziale attraverso la quale poter irradiare le trasmissioni; b) una rete trasmissiva e di piattaforme specializzate; c) apparecchi adatti alla ricezione; d) un modello di business che ne valorizzi le potenzialità (ossia in specie mobilità e interattività).
      Dal punto di vista regolamentare, a seguito di una consultazione pubblica avviata nel novembre del 2005, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con delibera n. 266/06/CONS del maggio del 2006, è intervenuta a dettare una disciplina specifica in relazione alla fase di avvio del mercato della programmazione televisiva in mobilità.
      Il provvedimento, tramite il quale è stata adottata una disciplina pionieristica a livello europeo, è volto a fornire una prima regolamentazione al fine di consentire agli operatori di avviare i servizi in tecnologia DVB-H, nell’attesa della evoluzione del quadro normativo comunitario, nonché dell’attuazione del Piano delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, con espressa riserva di riesame delle disposizioni ivi previste in base alla evoluzione del mercato della televisione mobile.
      La ratio alla base del provvedimento appare risiedere nella considerazione per cui, alla luce del principio di neutralità tecnologica, ai soggetti che effettuano trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili risulta opportuno applicare la medesima disciplina prevista dalla normativa legislativa e regolamentare vigente rispettivamente per i fornitori di contenuti televisivi in tecnica digitale terrestre, per gli operatori di reti digitali terrestri e per i fornitori di servizi digitali terrestri.
      In una simile ottica, si è ritenuto opportuno consentire la destinazione di parte delle frequenze attualmente pianificate per le trasmissioni in tecnica digitale terrestre (che si avvalgono dello standard DVB-T) ad un impiego in condivisione con la nuova tecnologia per la televisione mobile.
      Più specificamente, i soggetti già titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti conseguita ai sensi del regolamento n. 435/01/CONS, ovvero già autorizzati alla diffusione di contenuti televisivi via cavo o via satellite, i quali abbiano intenzione di diffondere trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili, si intendono autorizzati a tale offerta previa presentazione di apposita dichiarazione al Ministero delle comunicazioni.
      Nei confronti dei soggetti i quali diffondano trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili, inoltre, saranno applicabili le medesime disposizioni contemplate nel regolamento e nel Testo unico della radiotelevisione per i fornitori di contenuti televisivi, ivi incluse quelle relative ai limiti alle autorizzazioni alla fornitura di contenuti, alle norme in materia di diritto d’autore, agli obblighi di trasparenza e non discriminazione, a quelli a tutela del pluralismo e della concorrenza.
      In una prospettiva di medio/lungo termine, poiché l’introduzione delle trasmissioni broadcasting in mobilità pare destinata a comportare impatti di rilievo sia sul mercato dei servizi mobili di terza generazione, sia, anche se probabilmente in misura minore, su quello dei servizi televisivi tradizionali, appare essenziale un quadro regolamentare che consenta lo sviluppo del nuovo mercato ed una equilibrata competizione tra i soggetti interessati; ciò, in primis, per quanto concerne l’accesso alle risorse frequenziali necessarie, oltre che, analogamente, i diritti relativi all’utilizzo dei contenuti su piattaforme wireless.
      A livello nazionale, sembra potere rivestire un rilievo centrale l’iniziativa avviata in collaborazione fra il Ministero delle comunicazioni e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nel mese di giugno 2006, al fine della predisposizione di un “catasto” nazionale degli impianti radiotelevisivi e delle relative frequenze esistenti nel nostro Paese, onde giungere ad avere a disposizione un quadro chiaro e attendibile della loro effettiva distribuzione territoriale e soggettiva.
      A livello comunitario, di recente è giunto un segnale che appare – potenzialmente – di notevole rilievo. La Commissione europea, difatti, alla fine del mese di giugno 2006, ha presentato, sottoponendolo a consultazione pubblica, un articolato progetto di revisione, definito “Review 2006”, del framework regolatorio delle comunicazioni elettroniche adottato con il citato “pacchetto” di direttive del 2002.
      Nei documenti pubblicati, considerato che lo spettro radio rappresenta una risorsa pubblica di valore e sempre più richiesta, ed inoltre che, sebbene l’uso dello spettro radio sia ancora soggetto a una disciplina severa nella maggior parte degli Stati membri, le trasmissioni radio non possono essere confinate all’interno delle frontiere nazionali e diverse tipologie di apparecchi sono ormai estremamente portatili, la Commissione europea ha proposto, in sostanza, che alcune bande dello spettro siano gestite più efficacemente a livello comunitario, tramite l’adozione di norme comuni sul tema.
      In attesa della futura implementazione della suddetta proposta di revisione, a livello nazionale una eventuale integrazione ulteriore del quadro regolamentare vigente pare richiedere, riguardo ai servizi di televisione mobile e per le bande di frequenze identificate per gli stessi, una definizione ordinata delle procedure per l’assegnazione dei relativi diritti d’uso.
      Quale soluzione finale sembrerebbe opportuna la individuazione di specifiche porzioni di spettro radio destinate alla nuova modalità trasmissiva.
      Nel frattempo, potrebbero essere definiti i criteri per consentire l’accesso alla capacità dei multiplexes (reti) DVB-T, da parte dei players operanti in tecnologia DVB-H, anche a soggetti non attivi nel mercato televisivo tradizionale ma interessati a realizzare sistemi trasmissivi per la Mobile Tv.
      In tal senso, appare di notevole interesse lo schema di regolamento per l’allocazione del 40 per cento della capacità trasmissiva nei multiplex digitali di Rai, Mediaset e Telecom Italia Media, approvato e sottoposto a consultazione pubblica dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 663/06/CONS, al fine di favorire il pluralismo e di accelerare la transizione al digitale terrestre.
      Scopo del provvedimento è quello di accelerare le condizioni per un’offerta uniforme in chiaro su tutto il territorio nazionale attrattiva in termini di nuovi contenuti.
      In particolare, si istituisce una commissione di esperti, nominata dall’Autorità e dal Ministero delle Comunicazioni, che assegnerà, tramite una procedura competitiva, la capacità trasmissiva agli editori indipendenti e agli operatori di rete che richiedano il completamento della copertura delle proprie reti. La graduatoria, approvata dall’Autorità, valorizzerà la qualità dei programmi, al fine di promuovere l’accesso dei soggetti nuovi entranti nel mercato digitale terrestre.
      La ratio ispiratrice del provvedimento appare, in sostanza, quella di consentire che le procedure di accesso alle risorse frequenziali siano trasparenti, non discriminatorie e tali da consentire un uso efficiente delle stesse, nonché uno sviluppo concorrenziale del mercato della televisione digitale sulle diverse piattaforme tecnologiche.
     
Per una trattazione più ampia delle tematiche accennate in questa sede, si rinvia a: A. Stazi, “Mercati emergenti fra convergenza tecnologica e concorrenza. Il caso della televisione in mobilità”, con prefazione di Vincenzo Zeno-Zencovich e postfazione di Corrado Calabrò, Giuffré, 2006.
     

Stazi Andrea

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