Lo schema duplice della induzione indebita ex art. 319 quater cp.

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SOMMARIO: Abstract.;1.-L’induzione indebita ex art. 319 quater cp: cenni sulla condotta materiale del delitto ed i suoi rapporti con il delitto di truffa; 2.- Ancora: l’induzione indebita e la riserva mentale; 3.- Momento consumativo: anche l’induzione indebita rientra nei reati a schema duplice. Focus sulla sentenza n. 20707  del 2020; 4.- Conclusioni.

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Compendio di Diritto Penale – Parte speciale

Il testo è aggiornato a: D.Lgs. 75/2020 (lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione); D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni); L. 113/2020 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni) e D.L. 130/2020 (c.d. decreto immigrazione).   Fabio PiccioniAvvocato del Foro di Firenze, patrocinante in Cassazione; LL.B., presso University College of London; docente di diritto penale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; coordinatore e docente di master universitari; autore di pubblicazioni e monografie in materia di diritto penale e amministrativo sanzionatorio; giornalista pubblicista.

Fabio Piccioni | 2021 Maggioli Editore

22.00 €  20.90 €

 

Il presente contributo si prefigge l’obiettivo di descrivere, in poche righe, il reato di induzione indebita, anche tramite il confronto tra questa fattispecie ed il delitto di truffa di cui all’art. 640 cp. L’illustrazione del reato sarà poi propedeutica al suo inserimento nell’elenco dei cd. “reati a schema duplice”, in cui più facilmente e comunemente si annoverano i delitti di usura e corruzione.

1.- L’induzione indebita ex art. 319 quater cp: cenni sulla condotta materiale del delitto ed i suoi rapporti con il delitto di truffa.

Il delitto di induzione indebita è frutto dello “spacchettamento”, avvenuto con l. n. 190 del 6 Novembre 2012, del delitto di concussione di cui all’art. 317 cp., poi ulteriormente modificato con l. n. 69 del 2015. Lo “spacchettamento”, termine particolarmente in voga in dottrina e classificato, sotto il profilo della successione di leggi nel tempo, alla stregua di una ipotesi di continuità del tipo di illecito valida per l’applicabilità dell’art. 2 comma quarto cp., ha consentito di circoscrivere le ipotesi di concussione alle condotte pienamente moleste e costrittive, idonee a coartare la volontà della vittima, tanto da escludere la rilevanza penale della condotta di quest’ultima. L’attuale formulazione dell’art. 317 cp., infatti, dispone che “il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito[…]”. Non integra, pertanto, più la fattispecie di concussione la condotta meramente induttiva, non idonea a coartare in via definitiva la volontà della “vittima”, la quale, con la propria accondiscendenza, si “macchia” dello stesso reato. L’attuale formulazione del delitto di induzione indebita, non a caso, recita che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità è punito[…]. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito[…]”. E’ evidente, pertanto, come nel primo caso si sia di fronte ad un reato proprio semiesclusivo (in ragione della sua veste di fattispecie qualificata di estorsione) che punisce esclusivamente il soggetto agente. La fattispecie di induzione indebita, per contro, rientra nel genus dei reati a concorso necessario proprio: la ratio dello spacchettamento sta proprio nell’esigenza di coinvolgere il soggetto “vittima” dell’induzione nella irrogazione della pena, al fine di sottolineare la sua partecipazione attiva alla consumazione della fattispecie. Se l’induzione non è tale da “costringere” la vittima a sopportare il peso della azione, è evidente che non c’è ragione per non punire anche la persona che, cedendo all’induzione, trae una utilità dalla disponibilità manifestata dal funzionario. Tali rilievi spiegano la ragione per la quale il delitto di induzione indebita difficilmente, a livello di condotta materiale, può essere confuso con il delitto di truffa. Nel delitto di truffa il pubblico ufficiale, pur non “costringendo la vittima” (e tale rilievo, di per sé solo, facilmente e senza ulteriori indagini, è idoneo ad escludere la concussione), utilizza pur sempre raggiri o artifici tramite i quali si riesce ad indurre il soggetto passivo in uno stato di incolpevole e non voluto errore. La logica costrittiva e la logica della induzione in errore hanno in comune, dunque, la capacità di rimuovere la rilevanza penale delle condotte poste in essere dal soggetto destinatario della costrizione o dell’artificio ed accentuano il carattere “subdolo” dell’induzione di cui all’art. 319 quater cp., il quale si manifesta come una forma di “persuasione o suggestione” non ancora sufficiente, tuttavia, ad indurre in inganno, come invece accade nella truffa (sul punto, si invita alla lettura della sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite, n. 12228 del 2014). Questo consente di classificare la condotta materiale della induzione alla stregua di un quid minus rispetto al raggiro richiesto per la truffa; si tratta, infatti, di un atto subdolo ma esplicito, idoneo a lasciare alla vittima la possibilità di scegliere autonomamente se aderirvi/sottostarvi oppure se sottrarsi al suo effetto e rifiutare l’atto persuasivo/induttivo. Resta da domandarsi se questa definizione possa dirsi del tutto esaustiva, dal momento che vi sono consolidati orientamenti giurisprudenziali che, al fine giustificare l’applicabilità dell’art. 40 comma secondo cp. alla fattispecie di truffa, hanno proposto una lettura volta a ridurre il valore dell’artificio sotto il profilo della tipicità, trasformando il reato da reato a condotta vincolata a reato di evento – ma la questione è ancora oggetto di dibattito aperto –“a forma libera”, spostando il baricentro della condotta dall’artificio o raggiro all’evento consistente nella ormai avvenuta induzione in errore della vittima designata (G. Fiandaca, E. Musco, Diritto Penale Parte Speciale, Vol. II, V Ed., Zanichelli, pp. 172 e ss.).

2.-Ancora: l’induzione indebita e la riserva mentale.

Delineati come sopra i tratti essenziali dei rapporti tra atti volti a costringere, attività persuasiva ed attività di induzione in errore, occorre valutare la compatibilità, ai fini della possibile esclusione della rilevanza penale della condotta persuasiva, della riserva mentale che potrebbe essere invocata dal soggetto che effettua la “promessa” di cui all’art. 319 quater cp. La risposta della giurisprudenza, sulla falsariga di quanto già asserito in ordine alle figure del cd. falso venditore e del cd. falso acquirente di droga è da interpretare nel senso del diniego di rilevanza della predetta riserva ai fini della esclusione della integrazione del delitto. L’evento rilevante ai fini integrativi della fattispecie, infatti, è quello della promessa o dell’impegno di corrispondere utilità all’agente che deve essere valutato <<nel suo significato oggettivo[…]non rientrando il suo effettivo adempimento tra gli elementi costitutivi del reato (così, Cass. Sesta Sez. Penale, n. 20707 del 2020, dep. 10 Luglio 2020)>>. Pertanto, quando anche il soggetto avesse apposto una cosiddetta “riserva mentale” sull’adempimento della promessa, non potrebbe comunque invocarla sotto il profilo della condotta materiale del delitto, la quale non ne risente e risulta ugualmente integrata.

3.-Momento consumativo: anche l’induzione indebita rientra nei reati a schema duplice. Focus sulla sentenza n. 20707 del 2020.

La tematica della cosiddetta “riserva mentale”, precedentemente riassunta, ha indotto, seppur implicitamente, a porre l’accento sul momento della “promessa” della utilità. Pertanto appare opportuno approfondire la tematica della consumazione del delitto, al fine: a.) di chiarire alcuni punti emersi nel precedente paragrafo; b.) di valutare la possibilità di inquadrare la fattispecie della induzione indebita nel più ampio genus dei reati a schema duplice, con quel che ne consegue sotto il profilo della esclusione del bis in idem nella realizzazione della condotta materiale. Come si è avuto modo di chiarire sin dal momento della descrizione del fenomeno dello spacchettamento avvenuto nel 2012, il delitto in questione, come anche il delitto di concussione, prevede l’integrazione del fatto tipico sia mediante la promessa sia mediante la dazione di denaro. Ciò induce ad evidenziare come ambo le fattispecie e, per quel che qui interessa, il delitto di cui all’art. 319 quater cp, possano consentire l’individuazione di un duplice momento consumativo: il delitto può dirsi perfezionato e consumato al momento della promessa o, qualora, alla promessa sia seguita la dazione, al momento della dazione. Tale chiarificazione spiega, da un lato, per quale motivo si tenda, come si è detto, a negare rilievo alla riserva mentale. Se è sufficiente la promessa in quanto tale, a poco rileva che poi dopo non sia seguita la dazione: il delitto potrà dirsi ugualmente perfezionato prima e consumato poi. Dall’altro spiega per quale motivo la giurisprudenza tenda a spostare il momento consumativo in avanti, così assorbendo la promessa, nell’ipotesi in cui sia intervenuta la dazione. In tali contesti si nega possa ravvisarsi un concorso tra momento promessa e momento dazione, bensì, semplicemente, il momento di perfezionamento del delitto si sposta e la consumazione avviene al momento della dazione, in ossequio al principio del ne bis in idem. Tale chiarificazione giustifica l’inserimento del delitto nell’elenco dei reati a duplice schema, cui possono dirsi da tempo ricompresi i delitti di concussione, (ma soprattutto di) corruzione e di usura (i quali, assieme alla truffa, si definiscono anche delitti a consumazione prolungata o reati a condotta frazionata).                 A conferma di quanto sin qui asserito occorre ricordare come la giurisprudenza, con una recente sentenza del 2020, abbia avuto modo di precisare, nonostante l’intervenuta prescrizione nel caso specifico oggetto di interesse, che <<sulla individuazione del momento di perfezionamento e consumazione del reato non incide la natura bilaterale ovvero la struttura, a concorso necessario, del reato di corruzione e, difatti, analoghe affermazioni la giurisprudenza di questa Corte registra in relazione al delitto di concussione di cui all’art. 317 cp. Anche con riguardo a tale fattispecie la giurisprudenza di legittimità afferma che il reato di cui all’art. 317 codice penale costituisce una fattispecie a duplice schema[…]. Deve pertanto affermarsi che il reato di induzione indebita di cui all’articolo 319 quater cp. nel duplice schema attraverso il quale si realizza la condotta costitutiva, si perfeziona alternativamente con la promessa e/o con la dazione indebita per effetto della condotta induttiva e che, anche solo con la promessa il delitto [deve, per forza di cose, intendersi] consumato>>.

4.-Conclusioni.

A conclusione di questa indagine si può affermare che, dall’analisi delle fattispecie esaminate e dall’analisi delle fattispecie di corruzione ed usura, emerge l’intento del legislatore di sanzionare ogni “stadio” della configurazione di determinati delitti. L’obiettivo sembra essere quello di non lasciare vie di fuga e di ridurre il più possibile l’applicabilità dell’art. 56 del codice penale considerando già consumate condotte che, se non si ammettesse la logica dello schema duplice e se si intendesse considerare perfezionato il reato soltanto al momento della dazione, risulterebbero qualificabili solamente alla stregua di atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il delitto. L’attenzione dedicata al momento consumativo dei delitti induce, inoltre, ad individuare un intento anche generalpreventivo delle condotte induttive, concussive, corruttive ed usurarie, al fine da un lato, di sensibilizzare le possibili vittime designate, imponendo loro di opporsi o di non cedere alle condotte materiali persuasive (volendo soffermare l’attenzione solo sulla fattispecie di induzione indebita), dall’altro di responsabilizzare il soggetto agente dei delitti, impedendo allo stesso di “riservarsi” ovvero di “ripensare ex post” alle proprie azioni, non portando poi a compimento la promessa già assunta in quanto, anche in questo caso l’autore del delitto non potrebbe vedere privata la propria condotta di pieno rilievo ai fini della consumazione del reato e godere, dunque, del più mite trattamento sanzionatorio di cui all’art. 56 cp.

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Il testo è aggiornato a: D.Lgs. 75/2020 (lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione); D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni); L. 113/2020 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni) e D.L. 130/2020 (c.d. decreto immigrazione).   Fabio PiccioniAvvocato del Foro di Firenze, patrocinante in Cassazione; LL.B., presso University College of London; docente di diritto penale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; coordinatore e docente di master universitari; autore di pubblicazioni e monografie in materia di diritto penale e amministrativo sanzionatorio; giornalista pubblicista.

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Micaela Lopinto

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