L’individuazione/nomina del RUP e le implicazioni per carenza di requisiti

Redazione 08/05/18
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Di Stefano Usai

Il decreto correttivo al Codice degli appalti pubblici, d.lgs. n. 56/2017 ha introdotto alcune novità sulla individuazione/nomina del RUP che hanno generato diverse difficoltà sotto il profilo pratico/operativo in particolare sulla questione degli atti e della correlata competenza, che devono contenere l’indicazione del RUP e delle vicende/conseguenze determinate dalla mancata assegnazione della procedura contrattuale. Analizziamo di seguito la questione.

Il riferimento, in specie, è la questione della differenza – ammesso che esista – tra il momento della individuazione ed il momento della nomina del responsabile di procedimento. Aspetto che, per come posto, sembra quasi alludere non solo a due momenti differenti ma anche a due atti distinti. Circostanza che, a sommesso parere, non appare condivisibile.

Altra annotazione su cui pare opportuno tornare è la questione degli atti, e della correlata competenza, che devono contenere l’indicazione del RUP e delle vicende/conseguenze determinate dalla mancata assegnazione della procedura contrattuale. Su cui, di nuovo, è intervenuta anche recentissima giurisprudenza.

Individuazione e nomina del RUP

Nell’attuale formulazione del comma 1 dell’articolo 31 (come modificato dal decreto legislativo correttivo), fin da primo periodo il legislatore si sofferma sul tempo/momento della individuazione del RUP. Momento che è condizionato dai compiti del responsabile del procedimento e quindi dal fatto che rappresenta il soggetto comunque tenuto a presentare lo “schema” della programmazione dei contratti – sia con riferimento ai lavori sia con riferimento ai servizi e forniture – .

Dal primo comma emerge che la stazione ha l’obbligo (pur non sanzionato con l’illegittimità) – in quanto non si può presumere che si tratti di adempimento rimesso alla discrezionalità/opportunità – di individuare un RUP:

  • per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto;
  • per ogni singola procedura di concessione.

A differenza del testo originario dell’articolo (ante modifica apportata con il correttivo) ora il dirigente/responsabile del servizio, riguardo alle due procedure appena riportate, se non decide di assegnare a se la procedura è tenuto ad individuare il RUP:

  • nell’atto di adozione dei programmi (la programmazione);
  • negli atti di aggiornamento dei programmi predetti;
  • ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione.

Il passaggio dal verbo “nominare” al verbo “individuare” – avvenuto con il decreto correttivo – si registra con riferimento all’avvio del singolo intervento e quindi (anche) per esigenze non incluse in programmazione o più semplicemente, per il fatto che l’intervento non risultava soggetto a programmazione. Si pensi al caso dei lavori di importo inferiore ai 100 mila euro o a forniture e servizi di importo inferiore ai 40 mila.

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