L’impugnabilità dei provvedimenti di sospensione ex artt. 295 e 337, capoverso, c.p.c. e poteri del giudice

Redazione 14/05/19
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di Jacopo Polinari

Sommario

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3.

Come noto l’art. 337, cpv., cod. proc. civ. legittima il giudice a sospendere il processo quando una delle parti abbia invocato la “autorità” di altra decisione resa in un rapporto giuridico pregiudiziale. Detta sospensione, che ha natura discrezionale, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale può essere disposta nei medesimi casi in cui l’art. 295 cod. proc. civ. imporrebbe la sospensione necessaria, ma il giudizio pregiudiziale è stato definito con sentenza ancora impugnabile[1]

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Nessuna disposizione individua lo strumento per gravare il provvedimento con cui il giudice abbia disposto la sospensione. La giurisprudenza si è quindi interrogata sulla possibilità di impugnare per regolamento di competenza i provvedimenti di sospensione emessi exart. 337, cpv., ipotesi non prevista tra quelle elencate dall’art. 42 c.p.c.

[1] Il dibattito sul rispettivo ambito di applicazione degli artt. 295 e 337 cpv., cod. proc. civ. è rinfocolato a valle della notoria decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 10027 del 19 giugno 2012 (in Giur. It., 2012, 12, 2601 con nota di D’Alessandro e in Giur. It., 2013, 3, 614, con mia nota; Riv. Dir. Proc., 2013, 3, 683, con nota fortemente critica di Menchini; Corriere Giur., 2012, 11, 1322 nota di Zuffi; in Famiglia e Diritto, 2013, 5, 450 con nota diVanz) la quale, in accoglimento della tesi Liebmaniana della piena efficacia della sentenza impugnabile, ha – con una motivazione forse poco perspicua ma, nel complesso, condivisibile – ha ricavato l’ambito di applicazione dell’art. 337 cpv. cod. proc. civ. ai casi in cui sia stata emessa una decisione (di primo grado o anche d’appello) sul rapporto pregiudicato e questa sia stata fatta oggetto di impugnazione: in tal caso il giudice del merito – che è vincolato dalla decisione emessa nel rapporto pregiudicato – è tenuto a valutare la tenuta della decisione impugnata e, quindi, provvedere o meno alla sospensione della causa pendente dinanzi a lui.
Per ulteriori considerazioni, svolte in commento alla decisione n. 10027/2012, vds. Menchini, Le Sezioni Unite sui rapporti tra gli articoli 295, 297 e 337, comma 2°, c.p.c.: una decisione che non convince, in Riv. Dir. Proc., 2013, 3, 683; D’Alessandro, Le Sezioni unite e la tesi di Liebman sui rapporti tra artt. 295 e 337 c.p.c.: Much Ado About Nothing?, in Giur. it., 2012, p. 2601 ss; Polinari, Le Sezioni Unite tornano sull’art. 337, capoverso, c.p.c. e riaffermano l’efficacia dichiarativa della sentenza impugnabile. Spunti per una lettura sistematica, in Giur. It., 2013, 3, 614.
La posizione delle Sezioni Unite è stata successivamente ribadita più volte: vds. da ultimo Cass., sez. lav., 4 gennaio 2019, n. 80; Cass., sez. II, 15 novembre 2018, n. 29450; per l’applicabilità dell’art. 337, cpv., cod. proc. civ. anche al processo amministrativo vds. Cons. Stato, sez. IV, 4 settembre 2018, n. 5185.

Secondo un primo orientamento[2], condiviso da parte della dottrina[3], tale possibilità sarebbe da escludersi. L’esclusione non era giustificata tanto sul piano letterale, quanto su quello sistematico. Più precisamente le prime decisioni mettevano in risalto la differenza del giudizio compiuto dal giudice del merito quando la sospensione fosse disposta per pendenza di una causa pregiudiziale exart. 295, e quando fosse invece disposta per la pendenza di un giudizio di impugnazione avverso una decisione capace di avere una generica efficacia sul processo in corso.

Nel primo caso, rilevava la Suprema Corte, l’art. 295 c.p.c. non lascerebbe al giudice margini di discrezionalità: una volta rilevata la pendenza di una causa tecnicamente pregiudiziale e il ricorrere dei presupposti della sospensione (rectius dell’impossibilità di realizzare il simultaneus processus) al giudice non sarebbe data altra possibilità prenderne atto e sospendere il processo sino al passaggio in giudicato della decisione su questa. In capo al giudice è infatti esclusa ogni valutazione discrezionale o di opportunità della sospensione, dovendo limitarsi ad una mera sussunzione di una situazione di fatto ad un comando legislativo che impone la sospensione al ricorrere di dati presupposti.

Ciò che comportava una situazione di stasi del processo – di temporanea «negazione di giustizia»[4] – per un tempo indefinito e assai lungo[5], e giustificava, nell’ottica del legislatore del 1990[6], la previsione di uno specifico mezzo di impugnazione per il controllo sull’effettiva sussistenza dei presupposti della sospensione. Detto mezzo di impugnazione è stato individuato nel regolamento di competenza[7].

Situazione diversa, invece, si ha nei casi di sospensione cd. «facoltativa», che presuppone invece da un lato una valutazione del giudice in merito alla possibilità che l’eventuale riforma di una sentenza privi di titolo la domanda sulla quale si trova a dover giudicare (valutazione non dissimile da quella da compiersi exart. 295 in quanto sempre afferente alla sussistenza di un rapporto di pregiudizialità), dall’altro una valutazione di mera opportunità della sospensione, che può essere motivata da una prognosi positiva circa l’esito dell’impugnazione ovvero dal contemperamento di interessi tra l’accettazione del rischio che la propria decisione sia di fatto inutile e l’allungarsi dei tempi della decisione.

Ora, poiché dette valutazioni rientrano tra i poteri discrezionali del giudice del merito, queste sarebbero sottratte al controllo di legittimità della Suprema Corte.

Inoltre, se il provvedimento di sospensione necessaria è obbligatorio per il giudice del merito in presenza di una controversia tecnicamente pregiudiziale, il mezzo di impugnazione è rivolto a contestare proprio l’accertamento del rapporto di pregiudizialità ritenuto dal giudice. Diversamente, nel caso di sospensione discrezionale, il fatto stesso che il disporla o meno risponda a una valutazione di opportunità rende il provvedimento più elastico e rimesso alle particolarità del caso, oltreché sempre riesaminabile dal giudice, su sollecitazione della parte interessata[8].

Detto orientamento appare ineccepibile sul piano sistematico e logico, ma lasciava le parti sguarnite di un rimedio da esperire avverso il provvedimento di sospensione discrezionale.

Un più recente orientamento – consapevole di ciò – ha offerto una lettura dell’art. 42 c.p.c. “costituzionalmente orientata” mercé la quale si è legittimata l’impugnazione con regolamento di competenza anche dei provvedimenti di sospensione facoltativa quale quello in esame, nonostante l’art. 42 menzioni espressamente il solo art. 295 cod. proc. civ.

Visto l’atteggiamento di generale disfavore verso la sospensione del processo inaugurato dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 1467/2003[9] – che ha escluso la configurabilità di un generale potere del giudice di sospendere il processo al di fuori dei casi previsti dalla legge (alla luce dei principii costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso che ne costituisce un corollario), e ha ammesso il controllo di legittimità generalizzato avverso i provvedimenti di sospensione facoltativa non previsti dalla legge – non vi sarebbero ragioni per escludere lo stesso controllo di legittimità dei provvedimenti di sospensione ex art. 337, cpv., c.p.c.[10].

Ne conseguirebbe che, nonostante l’art. 42 c.p.c. richiami il solo art. 295 c.p.c., il controllo del giudice di legittimità dovrebbe ammettersi anche nei confronti dei provvedimenti che dichiaratamente facciano applicazione dell’art. 337, cpv., c.p.c.[11].

[2] Cass., ord., 25 giugno 2002, n. 9279, in Rep. Foro It., 2002, voce “Procedimento civile”, n. 288; Cass., 7 agosto 1997, n. 7295, in Rep. Foto It., 1997, voce “Procedimento civile”, n. 298; Cass., 30 maggio 1996, n. 5002, in Foro It., 1997, I, 1108, con nota di Trisorio Liuzzi.

[3] Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile. Profili generali, 2a ed., Torino, 2012, 133 ss.; Tarzia, Lineamenti del processo civile di cognizione, 3a ed., Milano, 2007, 217; in senso contrario Levoni, voce “Regolamento di competenza”, in Digesto civ., XVI, Torino, 1997, 487 che invece legge nella disposizione la possibilità di impugnare tutti i provvedimenti che dichiarano la sospensione per pregiudizialità; Proto Pisani, La nuova disciplina del processo civile, Napoli, 1991, 46.

[4] Punzi, Il processo civile. Sistema e problematiche, 2a ed., II, Torino, 2010, 182; Satta, Commentario al codice di procedura civile, vol. II, Milano 1959, 389; Liebman, Manuale di diritto processuale civile. Il processo ordinario di cognizione, II, Milano 1984, 190; Montesano, La sospensione per dipendenza di cause civili e l’efficacia dell’accertamento contenuto nella sentenza, in Riv. Dir. Proc., 1983,, 387; Proto Pisani, Sulla sospensione necessaria del processo civile, in Foro It. 1969, I, 2517; Cipriani, voce “Sospensione del processo – I) Diritto processuale civile”, in Enc. Giur., XXX, Roma, 1993, 2; Trisorio Liuzzi, La sospensione del processo civile di cognizione, Bari, 1987, 484.

[5] Così, precisamente, Cass., 30 maggio 1996, n. 5002.

[6] Come noto l’impugnazione per regolamento di competenza dei provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. è stata introdotta dalla legge 16 novembre 1990, n. 353, che ha novellato, tra gli altri, l’art. 42 c.p.c.

[7] La scelta ha suscitato le critiche dei primi commentatori della norma: v. Acone, voce “Regolamento di competenza”, in Enc. Giur. Treccani, 7; Consolo, Op. ult. loc. cit.

[8] Così sempre Cass., 30 maggio 1996, n. 5002. Si immagini ad esempio che l’originaria prognosi di fondatezza dell’impugnazione si riveli in realtà, una volta terminata la fase istruttoria, eccessivamente ottimistica vuoi per ragioni di merito, vuoi per l’insorgere di una questione di rito determinante. Nulla impedirebbe la revoca o modifica dell’ordinanza di sospensione ex art. 177 c.p.c.

[9] Cass., Sez. Un., ord., 1 ottobre 2003, n. 14670, in Foro It. 2004, con nota adesiva di Trisorio Liuzzi.

[10] Così Cass., 12 luglio 2018, n. 18494; Cass., 30 luglio 2015, n. 16142Cass., ord., 14 gennaio 2005, n. 671, in Rep. Foro It., 2005, voce “Cassazione civile”, n. 60; Cass., 10 novembre 2006, n. 24104, in Rep. Foro It., 2006, voce “Competenza civile”, n. 127; Cass., ord., 29 agosto 2008, n. 21924, in Rep. Foro It., 2008, voce “Competenza civile”, n. 84; Cass., ord., 25 novembre 2010, n. 23977, in Rep. Foro It., 2010, voce “Impugnazioni civili”, n. 21.

[11] In dottrina ammettono l’esperibilità del rimedio Levoni, Op. ult. loc. cit. e Proto Pisani, Op. ult. loc. cit.. In senso contrario Consolo, Spiegazioni, cit., 133; Tarzia, Op. ult. loc. cit.

La conclusione cui giunge da ultimo la giurisprudenza appare ragionevole – in astratto – per recuperare effettività alla tutela giurisdizionale in un contesto afflitto dalla durata esasperante della giustizia civile, ma si scontra inevitabilmente con ulteriori questioni che nascono ogni volta che l’interpretazione delle norme processuali non tiene conto della lettera della legge né del sistema nel quale sono inserite.

La prima obiezione è tranchante: come anticipato poco sopra, l’art. 42 c.p.c non fa riferimento ai provvedimenti di sospensione del processo, né ai provvedimenti di sospensione per pregiudizialità in generale[12], ma ai soli “provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295”.

Il provvedimento di sospensione exart. 337, cpv., c.p.c. ha anche un fondamento molto diverso da quello exart. 295.

Abbiamo visto sopra che l’orientamento restrittivo giustamente notava che il provvedimento di sospensione exart. 295 c.p.c. ha quale caratteristica la necessarietà: il giudice di merito, rilevata la sussistenza di una causa su una questione tecnicamente pregiudiziale non può far altro che disporre, in applicazione della legge processuale, la sospensione del processo. In questo caso il ruolo della Corte di Cassazione, investita del controllo della corrispondenza del provvedimento con il parametro legislativo anche sul piano di fatto[13], è pienamente confacente alla sua funzione: rilevare che il giudice del merito abbia correttamente applicato la legge processuale in relazione ad una situazione di fatto già accertata.

Diversamente, il provvedimento di sospensione facoltativa presuppone la previa valutazione in termini di astratta rilevanza della sentenza impugnata sul giudizio, e quindi una valutazione discrezionale del giudice del merito che contiene, in sé, non solo una prognosi circa il buon esito dell’impugnazione, ma anche una valutazione di mera opportunità della sospensione.

Appunto per questo l’orientamento oggi prevalente ritiene che il controllo della Suprema Corte si debba limitare alla verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui solo spettante e all’esistenza di una motivazione (specie in ordine alla prognosi positiva della fondatezza dell’impugnazione) non meramente apparente.

Non parrebbe invece coerente con la funzione e con le caratteristiche del rimedio che la Suprema Corte “si cimentasse con una valutazione di adeguatezza della motivazione adottata sul punto dal giudice di merito e che si sostituisse a questo giudice nell’esercizio di un potere a lui solo spettante”[14].

È evidente che l’esigenza di scendere alla valutazione del merito del provvedimento impugnato presuppone una valutazione positiva del provvedimento in termini dei suoi presupposti: se infatti la Cassazione rileva che il provvedimento è carente di questi (ad esempio perché rileva che la decisione impugnata non è idonea ad incidere sul processo di merito) non vi è ragione di procedere oltre.

Sin qui, pertanto, la differenza tra l’impugnazione dei provvedimenti ex art. 295 e 337 cpv., c.p.c. non si coglie. La reale differenza riguarda solo il momento del controllo della motivazione della sospensione exart. 337 cpv., c.p.c.

Ma è proprio la parte essenziale del provvedimento – la sua motivazione e le ragioni di opportunità che lo supportano – che è sottratta al controllo della Corte di Cassazione.

Ciò si giustifica quando la Corte rileva che l’art. 295 c.p.c. non era applicabile mentre lo era l’art. 337, cpv., c.p.c.. Nell’ipotesi opposta, invece, si coglie meno l’effettiva funzionalità del rimedio del regolamento di competenza in quanto il controllo della Suprema Corte non può estendersi alla congruità della motivazione del provvedimento di sospensione; in altre parole la discrezionalità del giudice del merito – in ragione della quale si determina un periodo di sospensione (e quindi di temporanea denegata giustizia) più o meno lungo – sembra sottratta a qualsiasi rimedio di tipo impugnatorio.

Potrebbe argomentarsi che, sulla base del diritto positivo, le parti possano opporsi al provvedimento direttamente verso il giudice che lo ha emesso al fine di provocarne la revoca o la modifica. Rimedio naturalmente assai poco efficace per quanto più conforme al sistema del codice rispetto all’impugnazione per regolamento di competenza. Oltretutto, e la notazione non ha scarsa rilevanza sul piano pratico, anche questa possibilità sembrerebbe da escludersi qualora si ritenesse, con la giurisprudenza ad oggi prevalente, che l’art. 42 c.p.c. ricomprenda anche i provvedimenti exart. 337, cpv. c.p.c., dal momento che questi non sarebbero più modificabili e revocabili da parte del giudice che li ha emessi, mercé l’espressa previsione dell’art. 177, comma 3°, n. 3, c.p.c.

Così stando le cose, anche se il tentativo della giurisprudenza di individuare nel regolamento di competenza un rimedio spendibile anche avverso i provvedimenti di sospensione discrezionale ex art. 337, cpv., cod. proc. civ. è certamente encomiabile, l’impossibilità di sottoporre a controllo l’esercizio della discrezionalità del giudice nel valutare la sussistenza dei presupposti della sospensione rende il rimedio assai poco efficace.

Sarebbe, pertanto, auspicabile – in una prospettiva de iure condendo – che il legislatore, alla luce proprio dei principii del giusto processo, della sua ragionevole durata e della tutela effettiva, individui uno specifico rimedio avverso i provvedimenti di sospensione discrezionali, in modo da garantire la possibilità di un controllo davanti al giudice di merito, quale ad esempio il reclamo immediato al collegio previsto dall’art. 178, comma 2°, c.p.c., o meglio ancora un reclamo ad un giudice superiore quale quello previsto dall’art. 669 terdecies c.p.c.[15].

[12] Come pure molto autorevolmente sostenuto in dottrina: Levoni, voce “Regolamento di competenza”, cit ., 487.

[13] Tarzia, Lineamenti, cit., 217, nota 121.

[14] Così espressamente Cass. 25 novembre 2010, n. 23977, in Rep. Foro It., 2010, voce “Impugnazioni civili”, n. 21. In senso contrario Cass. 14 gennaio 2005, n. 671, in Rep. Foro It., 2005, voce “Cassazione civile”, n. 60, secondo la quale «dalla riconosciuta ammissibilità di questo ricorso discende che la Corte può e deve sindacare nel merito il provvedimento impugnato, esercitando quei poteri di indagine anche sul fatto che le sono riconosciuti in tema di regolamento di competenza».

[15] In questo senso v. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, cit., 150, secondo il quale il rimedio del reclamo al giudice superiore sarebbe stato uno strumento preferibile rispetto al regolamento di competenza anche per il controllo dei provvedimenti emessi ex art. 295 c.p.c.. Vds. anche Polinari, Le Sezioni Unite, cit., 625; Alunni, Sospensione del processo – il potere di sospensione ex art. 337 c.p.c. , in Giur. It. 2015, 11, 2358;

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