L’evoluzione normativa in tema di sicurezza sul lavoro

Redazione 22/12/03
Scarica PDF Stampa
di Rocchina Staiano*
***
1. La sicurezza nei luoghi di lavoro: dal codice civile del 1865 alla legislazione degli anni ’70.
Il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, in Italia1, ha sempre occupato e, a mio avviso, occupa l’attenzione del nostro legislatore. Tale materia ha subito, negli ultimi due secoli, un radicale e decisivo cambiamento.
In origine, vale a dire con il codice civile del 1865, si parlava di responsabilità basata sulla colpa; poi con la L. 80/1898, che introdusse l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, si è fatto strada il concetto della responsabilità oggettiva del datore di lavoro limitata alla “riparazione del danno”, la quale comportava il “ristoro economico” per il lavoratore che subiva l’infortunio.
Con l’avvento della Costituzione del 1948, è in particolare con gli artt. 32 e 41, 2° comma, si è affermato che la salute è tutelata, da un lato, come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e, dall’altro, come limite all’esercizio dell’iniziativa economica privata. Il principio della tutela della salute non è soltanto garantito da fonti costituzionali, ma ha trovato e trova, ancor oggi, il suo riconoscimento nell’art. 2087 c.c. L’art. 2087 c.c., rubricato, non a caso, “tutela delle condizioni di lavoro”, costituisce la norma principale e chiave in materia di misure antinfortunistiche. Infatti, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel rilevare che l’art. 2087 c.c. pone a carico dell’imprenditore-datore, ma anche di tutti coloro che esercitano l’impresa avvalendosi di prestatori d’opera dipendenti, l’obbligo di adottare, in tutti i posti, in tutte le fasi del lavoro, in ogni luogo e in ogni momento, le misure necessarie per tutelare l’incolumità e l’integrità fisica del lavoratore. Le misure previste dall’art. 2087 c.c. è che l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa possono essere indicate dalla legge oppure possono essere oggetto di previsione contrattuale (c.d. misure antinfortunistiche atipiche), posto che l’adozione di queste ultime rispondano all’esigenza di previsione del rischio specifico.
Nel nostro orientamento, inoltre, non solo vige un generalissimo principio che fa obbligo all’imprenditore di tutelare l’integrità fisica dei dipendenti-lavoratori ed adottare le misure necessarie, ma lo stesso imprenditore è responsabile anche della loro attuazione, dovendo e potendo esigere che il personale interessato usi i mezzi antinfortunistici posti a disposizione2.
La genericità dell’obbligo di sicurezza disposto dall’art. 2087 c.c. ha evidenziato che il quadro normativo italiano, in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, dovesse essere arricchito da nuove disposizioni più specifiche e tecniche. Infatti, la L. 12 febbraio 1955 n. 51, delegando il Governo ad emanare norme in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, ha dato vita ad una serie di provvedimenti: alcuni di carattere generale3 ed altri di carattere speciale4. Questo corpus normativo ha il merito di aver, da un lato, esteso il campo di applicazione delle norme antinfortunistiche, a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati e, dall’altro, individuato specifici obblighi in capo al datore di lavoro, dirigente, preposto, costruttori e lavoratori.
Il quadro normativo in materia di sicurezza si completa successivamente negli anni ’70, con l’art. 9 dello Statuto dei lavoratori5, il quale attribuisce alle rappresentanze dei lavoratori, senza necessità di alcun mandato da parte di quest’ultimi, la tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, sia attraverso il controllo e la promozione delle necessarie iniziative contrattuali, sia attraverso la partecipazione al processo penale, avente ad oggetto la responsabilità penale dei titolari dell’impresa per inosservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro. Con il passare di alcuni anni, le rappresentanze dei lavoratori previste dall’art. 9 St. sono state assorbite dalle RSA, disciplinate dall’art. 19 St.6.

2. Il D. Lgs. 626/1994: “la nuova sicurezza”.
Dopo un lungo periodo di silenzio, il legislatore italiano ha emanato il D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 6267, il quale ha recepito la direttiva comunitaria n. 391 del 1989 ed altre sette direttive8. Con il decreto legislativo in esame, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, vengono introdotti aspetti specifici e profili innovativi: la programmazione e la procedimentalizzazione dell’obbligo di sicurezza; la formazione, l’informazione e la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti; l’introduzione di nuove norme concernenti la movimentazione manuale dei carichi, l’uso dei videoterminali, la protezione da agenti cancerogeni e da agenti biologici; l’aumento dei soggetti obbligati sia a tutelare la salute dei lavoratori e sia a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro (ad es.: datore di lavoro, dirigenti, preposti, costruttori, installatori, venditori, ecc…) ed, infine, l’individuazione di nuove figure, aventi compiti e ruoli specifici, che sono: il medico competente9; il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)10 e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)11 o il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a livello territoriale (RLST)12. Il D. Lgs. 626/1994, quindi, abbandona il modello, basato sull’imposizione che il datore di lavoro è l’unico soggetto, titolare di una serie di obblighi e di doveri, per accogliere quello incentrato sul concetto di “sicurezza partecipata”, in cui viene riconosciuto ai lavoratori, oltre il diritto ad essere informati sui mezzi per fronteggiare i rischi sul lavoro, anche quello di ricevere una adeguata formazione in materia di salute e sicurezza. Il nuovo modello si fonda sulla partecipazione dei lavoratori, considerati come “protagonisti attivi e responsabili, chiamati a cooperare con il management aziendale per la realizzazione degli obiettivi della prevenzione” 13. In questo modo, viene attribuito al lavoratore un nuovo ruolo e ciò traspare, anche, dall’art. 5 del D. Lgs. 626/199414, il quale stabilisce che ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare i lavoratori: osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonchè i dispositivi di sicurezza; utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di sicurezza, nonchè le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
* ROCCHINA STAIANO, avvocato, dottoranda di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Salerno, nonché Responsabile dello Sportello Mobbing della Cisl di Salerno.

E’ cultore della materia alle cattedre di
– Diritto del lavoro (A-L);
– Diritto del lavoro (M-Z);
– Diritto della previdenza Sociale;
– Diritto della Sicurezza Sociale;
– Diritto Sindacale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Salerno.

E’ stata docente in molti Corsi di Formazione, promossi, ad esempio: dalla Regione Basilicata, dalla Regione Campania, dallo IALCISL; dalla SDOA; dalla Filca CISL Regionale; dalle Camere di Commercio di Latina e di Formia; Istituto Professionale per i servizi commerciali e turistici con sede distaccata a Siano; ecc…

Cura l’Osservatorio Mobbing, sul portale giuridico www.diritto.it, diretto dal Dott. Brrugaletta.

Ha, inoltre, pubblicato numerose monografie ed opere collettali, come ad esempio, tra le più recenti:
– 50 anni di CISL Salernitana, Salerno, 2000;
– Un’analisi comparata dei sistemi previdenziali complementari in Europa, a cura di G. Ferraro, “La previdenza complementare nella riforma del Welfare”, Editore Giuffrè, 2000;
– I piani di sicurezza, a cura di AA.VV., “Le novità sui lavori pubblici: il regolamento delegato, il sistema di qualificazione, l’Autorità per la vigilanza”, Centro Studi di Cava, Salerno, 2001;
– FILCA Basilicata, Calabria e Campania, a cura di AA.VV., “Storia sociale italiana: la vicenda della Filca-Cisl. Alle origini della FILCA-Cisl nel Centro-Sud (1948-1959)”, Roma, 2003;
– Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a livello territoriale in edilizia, a cura di (P. De Filippis), L’edilizia in Campania, Centro Studi di Cava, Salerno, 2003;
– Prospettive legislative sul fenomeno mobbing in Italia, a cura di (Botta, Longobardo, Staiano e Zingaropoli), Mobbing, stress e diritti violati, ESI, Napoli, 2003.

E’, altresì, autore di numerosi articoli, tra i più recenti:
– Le due giurisdizioni nel Pubblico Impiego: giudice amministrativo e giudice ordinario, in Foro Napoletano, 1999, n.4;
– Tra le cause di sospensione del rapporto di lavoro: l’impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa, in Foro Napoletano, 2000, n.1;
– Il mobbing un fenomeno emergente nel rapporto di lavoro, in Segni Sogni & Geometrie, 2002, n.4, inserto speciale;
– I centri per l’impiego, in Concertando, 2002, n.28;
– Cos’è il mobbing, in Concertando, 2002, n.30;
-Stress e mobbing sui luoghi di lavoro, in Concertando, 2002, n.32;
– Le iniziative legislative in Italia sul mobbing, in Concertando, 2002, n.34;
– L’infarto e il mobbing, in Concertando, 2003, n.36;
– Quanto costa il mobbing all’azienda, in Concertando, 2003, n.36;
– Procedura d’urgenza e fermo amministrativo: ammissibilità, in diritto.it/articoli/tributario/dir_trib.html (29/05/2003);
– Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a livello territoriale in Italia, in diritto.it/articoli/lavoro/lavoro.html (05/06/2003);
– L’evoluzione della previdenza complementare in Italia, in www.diritto.it/articoli/lavoro/lavoro.html (03/07/2003);
– Accordi sindacali e RSU nel P.I., in www.diritto.it/articoli/lavoro/lavoro.html (24/07/2003);
– Gli interventi promossi dall’Unione Europea sul mobbing, in www.diritto.it/articoli/lavoro/lavoro.html (14/10/2003);
– Mini rassegna giurisprudenziale sul patto di prova nel pubblico impiego “privatizzato”, in www.diritto.it/amministrativo/dir_amn.html(30/10/2003).
Infine, ha, dal 1° dicembre 2002, un contratto di collaborazione con la rivista online miaeconomia.com s.r.l., diretta dal Prof. Alan Friedman, occupandosi del settore Assicurazioni, rispondendo alla posta dell’esperto. Infatti, i quesiti sono pubblicati sul sito www.miaeconomia.it, settore Assicurazioni, posta dell’esperto e sul sito www.deutsche-bank.it, settore previdenza-assicurazioni, posta dell’esperto.
Note:
1 Per approfondire la disciplina della sicurezza del lavoro in Italia si rinvia a: AA.VV., L’obbligo di sicurezza, in Quad. Dir. Lav. Rel. Ind., 1993, n.14; M. Lai, La nuova normativa sulla sicurezza del lavoro. Spunti problematici, in Riv. Ital. Dir. Lav., 1995, I, p. 489; L. Galantino (a cura di), La sicurezza del lavoro, Giuffrè, Milano, 1995; INAIL, Commentario alla sicurezza sul lavoro, Edizione Pirola, 1996; L. Montuschi (a cura di), Ambiente,salute e sicurezza, Giappichelli, Torino, 1997; C. Marano, Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, Maggioli, Rimini, 1998; A. Padula, Tutela civile e penale della sicurezza del lavoro, Cedam, Padova, 1998; più di recente, v.: F. Izzo e M. Solombrino, Codice della sicurezza del lavoro, Ed. Simone, Napoli, 1999; M. Ricci (a cura di), La sicurezza sul lavoro. Evoluzione legislativa, esperienze applicative e prospettive di riforma, Cacucci Editore, Bari, 1999; A. Tampieri, Profili individuali e collettivi della sicurezza sul lavoro, in Lavoro e Dir., 1999, p.151; L. Forte, Gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza dell’ambiente di lavoro, in Riv. Giur. Lav., 1999, II, p.642; più di recente v.: V. Marino, Infortunio sul lavoro ed onere probatorio, in Riv. Ital. Dir. Lav., 2000, p.89; M. Lai, La sicurezza del lavoro tra legge e contrattazione collettiva, Giappichelli, Torino, 2002; Relazione di N. Iovinella, Le radici della cultura dell’illegalità nel settore edile in Campania, in Atti del Convegno sui “Fenomeni malavitosi e lavoro nero nel settore dei lavori edili” Promosso dalla Filca Cisl Campania, Napoli, 31 maggio 2002. Sulla legislazione straniera, interessante risulta L. Vogel, L’organisation de la prevention sur les lieux de travail, Bruxelles, 1994 ; G. Evrand, Alcune considerazioni sul sistema di protezione del lavoro in Francia, in INAIL (a cura di), Commentario alla sicurezza sul lavoro, Edizione Pirola, 1996, p. 39 ss.; K. Hinne, Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in Germania dal punto di vista dei lavoratori, in INAIL (a cura di), Commentario alla sicurezza sul lavoro, Edizione Pirola, 1996, p. 27 ss. e H. Kleinherne, Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in Germania dal punto di vista dei datori di lavoro, in INAIL (a cura di), Commentario alla sicurezza sul lavoro, Edizione Pirola, 1996, p. 33 ss.
2 Trib. Torino, 9 dicembre 1993, in Mass., 1994.
3 I provvedimenti di carattere generale sono: D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”; D.P.R. 19 marzo 1956 n. 302 “Norme per la prevenzione degli infortuni integrative di quelle emanate con D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547” e D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 “Norme generali per l’igiene del lavoro”. Sull’argomento, v.: G. Loy, Linee di tendenza della normativa italiana in materia di tutela della salute, in Quad. Dir. Lav. Rel. Ind., 1993, n. 13, p. 18 ss.
4 I provvedimenti avente carattere speciale sono: D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”; D.P.R. 20 marzo 1956 n. 320 “Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro sotterraneo”; D.P.R. 20 marzo 1956 n. 321 “Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa”; D.P.R. 20 marzo 1956 n. 322 “Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nell’industria della cinematografia e della televisione”; D.P.R. 20 marzo 1956 n. 323 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici”.
5 In dottrina, sull’art. 9 St., v.: F. Bianchi D’Urso, Profili giuridici della sicurezza nei luoghi di lavoro, Napoli, Novene, 1980, p. 204 ss.; O. Mazzotta, Le rappresentanze a tutela della salute fra statuto e riforma sanitaria, in Foro It., 1980, I, p. 2993 ss.; più di recente, v.: G. Balandi, Individuale e collettivo nella tutela della salute nei luoghi di lavoro: l’art. 9 St., in Lav. Dir., 1990, p. 219 ss. e M. Lai, La sicurezza del lavoro tra legge e contrattazione collettiva, Giappichelli, Torino, 2002, p. 59 ss.
6 A favore dell’identificazione delle rappresentanze dell’art. 9 St. con quelle dell’art. 19 St. si veda, per la giurisprudenza di legittimità: Cass., 13 settembre 1982 n. 4874, in Dir. Lav., 1983, I, p. 110 e ss.; Cass., 21 aprile 1989 n. 6168, in Not. Giur. Lav., 1989, p. 739 ss.; invece, per la giurisprudenza di merito: Trib. Napoli, 14 giugno 1994, in Foro It., Rep. 1994, voce Lavoro (rapporto), n. 1042.
7 Il D. Lgs. 19 settembre 1994 n.626, nel corso degli anni, è stato modificato ed integrato dal D. Lgs. 242/1996; dal D. L. 510/1996, conv. nella L. 608/1996; dal D. L.gs.359/1999; dal D. M. 12 novembre 1999; dal D. Lgs. 66/2000; dal D. Lgs. 25/2002 e dal D Lgs. 233/2003.
8 Mi riferisco alle seguenti direttive comunitarie: 30 novembre 1989 n. 654; 30 novembre 1989 n. 655; 30 novembre 1989 n. 656; 29 maggio 1990 n. 269; 29 maggio 1990 n. 270; 29 giugno 1990 n.394 e 26 novembre 1990 n. 679.
Sull’incidenza nel D. Lgs. 626/1994 delle direttive CEE, v.: G. Ferraro e M. Lamberti, La sicurezza sul lavoro nel decreto legislativo delle direttive CEE, in Riv. Giur. Lav., 1995, I, p. 35 ss. e M. T. Spadafora, Prime considerazioni sull’attuazione delle direttive comunitarie in tema di sicurezza e salute dei lavoratori, in Dir. Lav., 1995, I, p. 1993 ss.
9 Il medico competente non è certamente una figura nuova, in quanto già nell’art.3 del D. Lgs. 15 agosto 1991 n.277, relativo alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da esposizione a piombo, amianto e rumore, stabiliva che “… il medico competente era un medico, ove possibile dipendente del Servizio sanitario nazionale, in possesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; libera docenza nelle discipline suddette”. Invece, negli artt.16-17 del D. Lgs. 626/1994 vengono individuati in maniera puntuale e precisa i compiti e le funzioni, in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, del medico competente; v.: M. Biagi, La sorveglianza sanitaria, in Dossier Amb., 1994, n.28, p.131.
10 In tema, v.: Monea, Il servizio di prevenzione e protezione, in Dir. Prat. Lav., 1995, p.471.
11 Cfr.: M. Di Lecce, Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in Dossier Amb., 1994, n.28, p.11; A. Brignone, Il rappresentante per la sicurezza e gli organismi paritetici, in Dir. Prat. Lav., 1995, p.183 e G. Galli, Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, EPC Libri, Roma, 2001; M. Lai, La sicurezza del lavoro tra legge e contrattazione collettiva, Giappichelli, Torino, 2002, p. 205 ss.
12 Sull’argomento, si rinvia a: M. Lai, Il rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori, in www.626.cisl.it; M. Lai, La sicurezza del lavoro tra legge e contrattazione collettiva, Giappichelli, Torino, 2002, p. 218 ss.; R. Staiano, Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a livello territoriale in edilizia, in P. De Filippis (a cura di), L’edilizia in Campania, Centro Studi di Cava, Salerno, 2003, p. 269 e R. Staiano, Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a livello territoriale in Italia, in www.diritto.it/articoli/lavoro/lavoro.html del 5/06/2003.
13 Così si esprime O. Di Monte, L’informazione e la formazione dei lavoratori, in M. Ricci (a cura di), La sicurezza sul lavoro, Cacucci Editore, Bari, 1999, p. 170. Sul tema, v.: M. Lai, La sicurezza del lavoro tra legge e contrattazione collettiva, Giappichelli, Torino, 2002, p. 94 ss.
14 La previsione contenuta nell’art. 5 del D. Lgs. 626/1994 recepisce l’art. 12 della direttiva CEE n. 391 del 1989.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento