Legittimità dell’obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori

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Il decreto n.434/2022 del 1/02/2022 del Tribunale di Genova, in commento, affronta due tematiche importanti :

  1. il tema della costituzionalità dell’obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori;
  2. l’eventuale contrasto dello stesso obbligo nei confronti della normativa europea.

Costituzionalità dell’obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori

Quanto alla prima tematica il ricorrente asserisce che “una norma di legge [ che ]  prevede che l’effettuazione della vaccinazione costituisca un requisito per lo svolgimento della prestazione lavorativa”  debba considerarsi contraria agli artt. 2,3,32 della Costituzione.

Il Tribunale si dichiara di contrario avviso, asserendo invece che “la norma non presenta profili di manifesta illegittimità costituzionale, in ragione del parametro della razionalità, avendo trovato preventivo  appoggio e condivisione nella prevalente comunità scientifica. Del resto la stessa si pone come espressione di un necessario contemperamento tra due interessi contrapposti, quello individuale e quello  generale  del  quale  la  collettività  è  portatrice  e  al  riguardo  non si comprende perché il legislatore debba fornire una protezione prevalente al primo rispetto a quest’ultimo alla luce del principio posto dall’art. 2 Cost .che assegna alla Repubblica il compito di richiedere l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale.”


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Obbligo vaccinale e normativa europea

Quanto alla seconda tematica il ricorrente  deduce, altresì, “l’illegittimità del provvedimento del Dirigente Scolastico per violazione dell’obbligo di disapplicazione della normativa interna in contrasto con il diritto eurounitario, come declinato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione, inaugurata dalla decisione Fratelli Costanzo, 22 giugno 1989, C-103/88, in relazione al contrasto dell’art. 4-ter del D.L. n. 44/2021, con l’art. 3 della Carta di Nizza e con l’art. 8 della CEDU.”

Il Tribunale ha ritenuto tali  doglianze  infondate, così argomentando.

“L’art 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE dispone che ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica e che nell’ ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: ‘il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge.’

La giurisprudenza della CGUE ha sancito in più occasioni che l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali definiti  nell’ ambito dell ‘Unione vale per gli Stati membri soltanto quando agiscono nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione (sentenza del 18 giugno 1991, ERT, Racc. 1991; sentenza del 18 dicembre 1997, Annibaldi, causa C-309/96; nel caso di specie l’art. 4 ter DL n. 44/2021 non costituisce disposizione di attuazione del diritto dell’UE, essendo la materia delle misure poste a tutela della salute pubblica di competenza del diritto nazionale; non solo, ma la norma rinvia alle modalità definite dalla legge e pertanto in carenza di una normativa attuativa, risulta inapplicabile a beneficio del ricorrente. Quanto all’art.8 della CEDU che dispone che ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare e del proprio domicilio, la regola visto l’ambito oggetto di tutela, è inidonea a costituire una posizione soggettiva a fronte della previsione dell’obbligo vaccinale.”.

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Avv. Viceconte Massimo

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