Legittimi sia la rescissione contrattuale che l’escussione della cauzione definitiva in presenza di informative antimafia tipiche che attestino la sopravvivenza di rapporti contrattuali con imprese interessate da tentativi di infiltrazione mafiosa

Lazzini Sonia 13/01/11
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In presenza di informative tipiche successive, come quella di specie, le determinazioni amministrative in ordine alla rescissione dei contratti d’appalto in corso assumono di regola carattere sostanzialmente vincolato, non potendo l’ordinamento tollerare, per evidenti ragioni di ordine pubblico e di tutela dell’amministrazione dai condizionamenti della criminalità organizzata, la sopravvivenza di rapporti contrattuali con imprese interessate da tentativi di infiltrazione mafiosa

L’unico margine di discrezionalità della stazione appaltante rimane circoscritto alla valutazione di opportunità, per l’interesse pubblico, che prosegua il rapporto contrattuale già instaurato, allorché tale rapporto perduri da un cospicuo lasso di tempo e sussistano concrete e stringenti ragioni che rendano del tutto sconveniente per l’amministrazione l’interruzione della fornitura, del servizio o dei lavori oggetto del contratto revocando.

Pertanto, la motivazione dovrà essere ampia e dettagliata quando l’amministrazione ritenga (eccezionalmente) di valorizzare tali circostanze, ma non quando intenda aderire alla portata inibitoria dell’informativa prefettizia.

In quest’ultimo caso, invero, a giustificare l’adozione del provvedimento risolutorio è sufficiente il mero rinvio alla misura interdittiva, come si è puntualmente verificato nella presente evenienza (vedi in termini TAR Campania, NA, I, n. 1687/2010 e giurisprudenza richiamata).

E’ indubbio, invero, che le informazioni prefettizie relative alla sussistenza di “tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate” (art. 4 co. 4 D.Lgs. n. 490/1990) possono basarsi non soltanto sull’accertamento di specifici e tassativi elementi previsti dalla legge, come avviene nelle ipotesi di cui all’art. 10 comma 7 lettere a) e b) del DPR n. 252/1998, ma anche, ai sensi della lettera c) della medesima disposizione, su altre circostanze, autonomamente accertate e discrezionalmente valutate, le quali, dedotte da uno specifico quadro indiziario, rendano plausibile il sospetto che l’impresa possa rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche amministrazioni.

In questo caso l’ampiezza del potere di accertamento e di valutazione del Prefetto è giustificata dalla sostanziale finalità di prevenzione antimafia che è alla base del potere stesso. Si tratta infatti di una difesa molto avanzata dell’autorità pubblica contro il fenomeno mafioso e l’emergenza della criminalità organizzata, dato che l’informazione interdittiva può basarsi su un accertamento di grado inferiore e ben diverso da quello richiesto per l’applicazione delle sanzioni penali.

Ed invero il Prefetto può ravvisare il tentativo o il pericolo di infiltrazione mafiosa in fatti in sé e per sé privi dell’assoluta certezza – quali, ad esempio, un’imputazione, una informazione di garanzia, una condanna non irrevocabile, collegamenti parentali con soggetti malavitosi, dichiarazioni di pentiti – ma che, nel loro coacervo, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l’attività d’impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata per la presenza, nei centri decisionali, di soggetti legati ad organizzazioni mafiose o camorristiche.

La valutazione dell’Amministrazione prefettizia ha come parametri di riferimento concetti non precisamente determinabili a priori ed è quindi assistita da un largo margine di discrezionalità, che può essere sindacata soltanto per manifesta illogicità o carenza motivazionale. Non è necessario infatti un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, perché basta l’indicazione di circostanze (purchè non consistenti in semplici sospetti o congetture prive di riscontri fattuali) obiettivamente sintomatiche di pericoli di connessioni o collegamenti con le predette associazioni (cfr. CdS, IV, n. 2783 del 4.5.2004 e V, n. 4135 del 27.6.2006).

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 33501 del 16 novembre 2010 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

 

N. 33501/2010 REG.SEN.

N. 01619/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1619 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Soc Ricorrente Costruzioni Srl, rappresentata e difesa dagli avv. *************** e
******************, con domicilio eletto presso Studio Legale Cancrini – Piselli in Roma, via Giuseppe Mercalli, 13;

contro

Anas Spa, U.T.G. – Prefettura di Roma, Ministero dell’Interno, Autorità Portuale di Messina, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Agrigento; RFI (Rete Ferroviaria Italiana), rappresentata e difesa dall’Avv. ************** ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, in Roma, Via Sesto Rufo 23; Italferr spa; Comune di Lentini;

nei confronti di

Soc Garante Spa, n.c.;

per l’annullamento

– degli atti e dei provvedimenti (CPA – 0008935-P dell’11.2.2010) adottati da ANAS S.p.a., con riferimento ai “Lavori di completamento della viabilita’ di raccordo tra la SS. 115 ed il porto di Mazara del Vallo”, per effetto dei quali è stato disposto il recesso dal contratto di appalto Rep. n. 25.554 del 17.7.2009, nonché l’incameramento della cauzione definitiva prestata, oltre: alla segnalazione del fatto alla Direzione Generale Anas, a tutti i Compartimenti ed Uffici Speciali Anas e all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici; all’informativa antimafia richiamata nella nota prot. 16814/Area 1 bis O.S.P.della Prefettura di Roma del 4.2.2010; alla nota stessa; alla nota del 15.2.2010 con la quale l’Ente affidante ha trasmesso l’Ordine di servizio n. 2 di pari data basato sul presupposto per cui in conseguenza del recesso dal contratto l’appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze;

inoltre, per il risarcimento dei danni e per l’annullamento dei seguenti ulteriori atti impugnati con i motivi aggiunti:

– nota del Comune di Agrigento, prot. n.10246 del 16.2.2010, recante la revoca dell’aggiudicazione e rescissione del contratto relativo a lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione del Circolo Empedocleo;

– nota dell’Autorità Portuale di Messina prot. 1377 del 18.02.2010 riguardante sospensione dei “lavori di realizzazione di un terminal logistico sul molo Norimberga – completamento della pavimentazione delle calate” e relativo verbale di sopralluogo del 4.3.2010 con il quale è stata formalizzata la sospensione dei lavori;

– nota dell’Autorità Portuale di Messina prot. 1462 del 23.02.2010, con la quale è stata data comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione contrattuale relativo ai lavori suddetti;

– note degli uffici Interni dell’Autorità Portuale di Messina, rispettivamente prot. .164 del 16.02.2010 e prot. n.172 del 18.02.2010;

– nota prot. CPA-0011071-P del 19.02.2010, a firma del Reggente Amministrativo, di Anas spa, di comunicazione di esclusione della Ricorrente dalla gara per l’affidamento dei lavori di ordinaria manutenzione per il ripristino definitivo danni, incidenti ed emergenze lungo le SS 118-121-122 bis-188-188/C-189-285 di competenza del Centro “A” – Esercizio 2010 facendo riferimento al dispositivo del Direttore Regionale CPA – 0008935 dell’11.2.2010 già gravato con il ricorso introduttivo;

– nota ANAS prot.CPA-0012556-P del 24.02.2010 di comunicazione recesso dal contratto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria tra il KM 0+000 e il KM 44+524 della SS 284;

– provvedimento ANAS prot. CPA-0012551-P del 24.02.2010, unito alla nota di comunicazione prot. CPA-0012556-P del 24.02.2010 recante recesso dal contratto suddetto;

– delibere n. 9, 10 e 11 del 25.02.2010 con le quali R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana) ha rispettivamente deliberato la risoluzione dei contratti n. 117/2009 per lavori di realizzazione opere sostitutive di passaggi a livello nei Comuni di Empoli, San Miniato e Montopoli Valdarno; n. 58/2009 per lavori di realizzazione opere sostitutive di passaggi a livello nel Comune di San Giuliano Terme; n. LEG.BO.2010.002 per lavori di realizzazione opere sostitutive di passaggi a livello nei Comuni di Lucca, Livorno, Pisa;

– nota R.F.I prot. *******-SPL/A0015/2010/00 del 4.3.2010, con la quale sono state trasmesse le delibere elencate al precedente punto;

– delibera n.6 del 4.03.2010 con la quale la R.F.I. ha disposto il recesso dal contratto n.2088 RFI Cagliari del 10 febbraio 2009 relativo a interventi di ammodernamento e velocizzazione della tratta ferroviaria Oristano – Sassari – Olbia;

– nota prot. RR05-1W01_10_0000166 del 09.03.2010 con la quale Italferr S.p.a. ha comunicato il recesso dal contratto anzidetto;

– dell’informativa antimafia richiamata nei provvedimenti dianzi elencati;

– di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quelli impugnati.

e dei seguenti atti impugnati con ulteriori motivi aggiunti depositati il 2.4.2010 e l’8.5.2010:

-dell’informativa prefettizia antimafia depositata in giudizio da Anas, quale atto presupposto di tutti gli atti di ritiro gravati;

-degli atti e dei provvedimenti presupposti alla medesima ed in particolare del verbale della seduta del Gruppo Ispettivo Antimafia del 29.1.2010 e della nota DIA Centro Operativo di Roma 20.1.2010;

-della determinazione dirigenziale del Comune di Agrigento n. 38 del 12.3.2010 con il quale, in ragione dell’informativa prefettizia impugnata, si è stabilito di recedere dal contratto stipulato con la Ricorrente per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione del Circolo Empedocleo e di adottare i conseguenti provvedimenti;

-del decreto del Comune di Lentini del 5.3.2010 con il quale, in ragione dell’informativa prefettizia impugnata, si è stabilito di recedere dal contratto stipulato con la Ricorrente per la realizzazione dei lavori di consolidamento dei costoni rocciosi del Colle ****** e dei relativi aggrottati prospicienti i quartieri ****** e San Paolo;

-del verbale relativo alla seduta del Gruppo Ispettivo Antimafia del 25.1.2010, con il quale la Direzione Investigativa Antimafia (DIA) Centro Operativo di Roma ha trasmesso le informazioni relative alla Ricorrente Costruzioni srl;

-della nota prot. n. 1937 del 29.1.2010 con la quale la Direzione Investigativa Antimafia (DIA) Centro Operativo di Roma, oltre a trasmettere una serie di atti alla Prefettura di Roma, ha indicato l’esistenza di provedimenti penali a carico di ***************;

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativ allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas Spa, di ****** – Prefettura di Roma, di Ministero dell’Interno, dell’autorità Portuale di Messina, di R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore designato per l’udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2010 il dott. **************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.Costituiscono oggetto d’impugnativa, nel ricorso introduttivo e nei successivi motivi aggiunti, una serie di atti e provvedimenti, in epigrafe analiticamente specificati, di diverse stazioni appaltanti (Anas spa, RFI – Rete Ferroviaria Italiana, Autorità Portuale di Messina, Comune di Agrigento, Comune di Lentini) di recesso da rapporti contrattuali già instaurati con l’odierna ricorrente per esecuzioni di contratti pubblici di appalto, ovvero atti e determinazioni preordinati e connessi, ovvero ancora sospensione di lavori, oppure esclusione da gare di appalto. Tali atti e provvedimenti sono accomunati e gravati in un unico contenzioso in quanto aventi il comune fondante presupposto costituito dall’informativa prefettizia antimafia (impugnata anch’essa) di cui alla nota della Prefettura di Roma (depositata in giudizio all’esito di ricorso incidentale di accesso ad atti di cui ad istanza accolta con ordinanza di questo Tribunale n. 997/2010) datata 4.2.2010.

Trattandosi dunque di domande connesse, in presenza di provvedimenti conseguenziali ad una stessa informazione prefettizia antimafia “tipica” ex art. 10 comma 7 del DPR n. 252/1998, da considerarsi pertanto atto prioritariamente ed anche autonomamente lesivo, correttamente, ad avviso del Collegio, è stata proposta con motivi aggiunti (cfr. ora art. 43 **********. amm.va), in un unico giudizio, l’impugnativa degli atti applicativi promananti da diverse stazioni appaltanti (cfr. TAR Lombardia, MI, n. 1183/2006).

2.Con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti, l’istante, oltre a riservarsi la specificazione dei motivi di gravame avverso l’impugnata -ma non ancora conosciuta- informativa antimafia (ritenuta comunque illegittima) deduce -con riferimento alle determinazioni assunte dalle stazioni appaltanti in applicazione dell’informativa stessa (dapprima il provvedimento, gravato nel ricorso, dell’11.2.2010 di Anas spa di recesso dal contratto di appalto 17.7.2009 n. 25.554, e poi, via via, le altre analoghe sopra specificate determinazioni, impugnate con motivi aggiunti, della stessa o di altre stazioni appaltanti)- perplessità e irragionevolezza per mancata indicazione del tipo di informativa trasmessa dalla Prefettura, omessa applicazione degli istituti partecipativi previsti dagli artt. 7, 8, 9, 10 della legge n. 241/1990, difetto di motivazione sulla scelta di procedere al recesso.

Al riguardo rileva il Collegio che le censure suddette sono destituite di fondamento.

Quanto alla mancata specificazione del “tipo di informativa trasmessa dal Prefetto”, i provvedimenti impugnati fanno riferimento all’informativa (in atti) del 4.2.2010 espressamente assunta ai sensi dell’art. 10 comma 7 del DPR 3.6.1998, n. 252 e basata sulla presenza, desunta da specifici accertamenti disposti dal Prefetto, “di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa” nei confronti della società ricorrente. Si tratta quindi di una informativa antimafia c.d. “tipica”, cui le stazioni appaltanti hanno legittimamente operato rinvio “per relationem” e di cui doverosamente hanno fatto applicazione.

In ordine poi alla mancata applicazione degli istituti partecipativi (artt. 7 e segg.) della legge n. 241/1990, la giurisprudenza amministrativa è pacifica nel ritenere che per le informative antimafia e gli atti consequenziali delle stazioni appaltanti non si applica l’art. 7 della legge n. 241 del 1990, con la connessa partecipazione procedimentale, poiché il carattere spiccatamente cautelare della misura in parola, nella quale sfocia l’accertamento indagatorio in tema di collegamenti con la criminalità organizzata, in uno con i particolari interessi pubblici coinvolti e la connessa riservatezza, consentono di ravvisare in re ipsa quelle esigenze di celerità che giustificano l’omissione della comunicazione ai sensi del primo comma del cit. art. 7 (cfr. CdS, VI, n. 250/2010).

E’ stato del resto specificato che non sussiste la necessità della comunicazione di avvio del procedimento volto alla revoca delle autorizzazioni al subappalto nei confronti di una società in quanto sospetta di condizionamenti da parte della criminalità organizzata e di risoluzione di ogni rapporto contrattuale in corso, poiché non corrisponde allo scopo partecipativo, cui mira l’art. 7 l. n. 241 del 1990, l’avvio di un accertamento indagatorio in tema di contratti con la criminalità organizzata, dato il carattere spiccatamente cautelare della misura, che fa rilevare quelle esigenze di celerità le quali, nell’esplicita premessa del citato art. 7 comma 1, rendono giustificata l’omissione della notizia partecipativa altrimenti prescritta (cfr. CdS, VI, n. 5595/2006 e V, n. 851/2006; vedi anche Tar Lazio, II, n. 10892/2005; CdS, V, n. 1148/2009; VI, n. 3155/2008).

Ciò stante (e con riferimento a talune censure pure mosse dall’istante nei motivi aggiunti) a maggior ragione non rilevano, ove l’avviso di procedimento, benché non obbligatorio, sia comunque intervenuto, eventuali irregolarità dello stesso in relazione ai contenuti prescritti dalla legge n. 241/90.

Infine, circa il difetto di motivazione, la ricorrente lamenta che gli atti risolutivi impugnati non contemplerebbe alcun passaggio argomentativo sull’opportunità di proseguire o meno, a fronte dell’intervenuta interdittiva, i rapporti contrattuali in corso, stante il carattere facoltativo del recesso ai sensi dell’art. 11 comma 2 del DPR n. 252/98.

L’assunto deve essere disatteso, alla stregua di pacifici arresti giurisprudenziali.

Invero, in presenza di informative tipiche successive, come quella di specie, le determinazioni amministrative in ordine alla rescissione dei contratti d’appalto in corso assumono di regola carattere sostanzialmente vincolato, non potendo l’ordinamento tollerare, per evidenti ragioni di ordine pubblico e di tutela dell’amministrazione dai condizionamenti della criminalità organizzata, la sopravvivenza di rapporti contrattuali con imprese interessate da tentativi di infiltrazione mafiosa. L’unico margine di discrezionalità della stazione appaltante rimane circoscritto alla valutazione di opportunità, per l’interesse pubblico, che prosegua il rapporto contrattuale già instaurato, allorché tale rapporto perduri da un cospicuo lasso di tempo e sussistano concrete e stringenti ragioni che rendano del tutto sconveniente per l’amministrazione l’interruzione della fornitura, del servizio o dei lavori oggetto del contratto revocando. Pertanto, la motivazione dovrà essere ampia e dettagliata quando l’amministrazione ritenga (eccezionalmente) di valorizzare tali circostanze, ma non quando intenda aderire alla portata inibitoria dell’informativa prefettizia. In quest’ultimo caso, invero, a giustificare l’adozione del provvedimento risolutorio è sufficiente il mero rinvio alla misura interdittiva, come si è puntualmente verificato nella presente evenienza (vedi in termini TAR Campania, NA, I, n. 1687/2010 e giurisprudenza richiamata).

3. Con il secondo e con il terzo atto di motivi aggiunti l’istante contesta poi, specificamente, l’informativa interdittiva antimafia del 4.2.2010 e i relativi accertamenti a monte degli organi investigativi, deducendo altresì l’illegittimità derivata (da quella di tali determinazioni) degli atti consequenziali (impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti) delle stazioni appaltanti intimate.

Al riguardo, l’approfondimento proprio della sede di merito convince il Collegio dell’infondatezza dell’impugnativa.

E’ indubbio, invero, che le informazioni prefettizie relative alla sussistenza di “tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate” (art. 4 co. 4 D.Lgs. n. 490/1990) possono basarsi non soltanto sull’accertamento di specifici e tassativi elementi previsti dalla legge, come avviene nelle ipotesi di cui all’art. 10 comma 7 lettere a) e b) del DPR n. 252/1998, ma anche, ai sensi della lettera c) della medesima disposizione, su altre circostanze, autonomamente accertate e discrezionalmente valutate, le quali, dedotte da uno specifico quadro indiziario, rendano plausibile il sospetto che l’impresa possa rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche amministrazioni.

In questo caso l’ampiezza del potere di accertamento e di valutazione del Prefetto è giustificata dalla sostanziale finalità di prevenzione antimafia che è alla base del potere stesso. Si tratta infatti di una difesa molto avanzata dell’autorità pubblica contro il fenomeno mafioso e l’emergenza della criminalità organizzata, dato che l’informazione interdittiva può basarsi su un accertamento di grado inferiore e ben diverso da quello richiesto per l’applicazione delle sanzioni penali.

Ed invero il Prefetto può ravvisare il tentativo o il pericolo di infiltrazione mafiosa in fatti in sé e per sé privi dell’assoluta certezza – quali, ad esempio, un’imputazione, una informazione di garanzia, una condanna non irrevocabile, collegamenti parentali con soggetti malavitosi, dichiarazioni di pentiti – ma che, nel loro coacervo, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l’attività d’impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata per la presenza, nei centri decisionali, di soggetti legati ad organizzazioni mafiose o camorristiche.

La valutazione dell’Amministrazione prefettizia ha come parametri di riferimento concetti non precisamente determinabili a priori ed è quindi assistita da un largo margine di discrezionalità, che può essere sindacata soltanto per manifesta illogicità o carenza motivazionale. Non è necessario infatti un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, perché basta l’indicazione di circostanze (purchè non consistenti in semplici sospetti o congetture prive di riscontri fattuali) obiettivamente sintomatiche di pericoli di connessioni o collegamenti con le predette associazioni (cfr. CdS, IV, n. 2783 del 4.5.2004 e V, n. 4135 del 27.6.2006).

4.Nella specie avverso l’informativa interdittiva e gli atti presupposti la ricorrente oppone due fondamentali ordini di contestazioni, consistenti, il primo, nella circostanza che gli elementi di sospetto raccolti si riferiscono non già all’amministratore della Ricorrente, R. F., ma al padre della stessa, P. F., titolare di quote di proprietà della ALFA Company srl di cui la Ricorrente ha preso in affitto un ramo d’azienda, circostanza quest’ultima peraltro irrilevante, ad avviso dell’istante, sul controllo della società affittuaria, ed il secondo nella non significatività, non attualità ed inconsistenza, ai fini pretesi dall’Amministrazione, dei presunti dati di contiguità mafiosa raccolti a carico di P. F..

Peraltro, ad avviso di questo Tribunale, l’iter valutativo contenuto nell’atto prefettizio, complessivamente considerato, resiste alle censure dedotte dall’istante, alla stregua delle seguenti considerazioni:

A)L’amministrazione, nei pur sintetici rilievi svolti, ha sostanzialmente desunto il ruolo di influenza dominante di P. F. su Ricorrente da una serie di elementi deduttivi di natura logica che al Collegio non sembrano patentemente illogici o gratuiti. Essi consistono anzitutto nel legame di sangue di P. F. con l’amministratore della Ricorrente (R. F. figlia di P. F. stesso). In secondo luogo nel fatto che P. F. è proprietario dell’80% di quote della ALFA Company il cui ramo d’azienda destinato ai lavori pubblici è stato preso in affitto dalla Ricorrente (con connesso trasferimento alla stessa, di certificati lavori, volumi di affari, costo del personale ed ammortamenti necessari per ottenere il rilascio di una nuova qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici, personale addetto al ramo d’azienda stessa). Inoltre il contratto di affitto è stato stipulato, in rappresentanza sia della cedente che della cessionaria, da F. F., persona avente cointeressenze con P. F.. Ora, è vero che la gestione dell’impresa, come dedotto dalla ricorrente, spetta per legge all’affittuario del ramo d’azienda, e non al concedente, ma nella specie, il rilievo dell’affectio e della possibile influenza paterna unito a quello delle altre circostanze suddette portano a ritenere tutt’altro che remota la possibilità da parte di P. F. di direzione di fatto dell’attività imprenditoriale filiale, come sostanzialmente ritenuto appunto dalla Prefettura.

B)Quanto agli elementi raccolti a carico di P. F., risultanti nella prefettizia impugnata e negli atti investigativi a monte, seppure si volesse ritenere che il riferimento alla figura dell’alter ego di esponenti indagati per mafia costituisca un’enfatizzazione, non può negarsi che da tali atti risulti comunque una contiguità parentale e una forte vicinanza di interessi tra P. F. e C. F. già “noto esponente mafioso delle Madonie”. In proposito, d’altra parte la Prefettura, attraverso il richiamo degli atti presupposti, ha non illogicamente valorizzato le investigazioni del Nucleo Regionale della Guardia di Finanza del 7.10.1992 da cui è risultato il ruolo simbiotico sul piano patrimoniale tra P. F. ed il cugino indagato C. F.. La relazione della DIA al riguardo, anche attraverso il recepimento della nota del GICO del 14.9.1992, appare eloquente. Si sottolinea, significativamente, tra l’altro, in detti atti, che “nel corso delle indagini veniva accertata un’ampia discrasia fra il patrimonio posseduto e le reali capacità reddituali del” P. F., “giungendo alla conclusione che il complesso dei beni facenti capo a quest’ultimo potesse più verosimilmente essere ricondotto nell’area giuridica del C”.

Inoltre, se anche è vero, come dedotto dalla ricorrente, che P. F. non è mai stato sottoposto ad indagini o imputato nel procedimento penale instaurato contro C. F., restano comunque i fatti oggettivi della contiguità di interessi tra i due, del ruolo di ausilio del primo al secondo almeno temporaneamente prestato nelle gestioni societarie, della sussistenza degli elementi di dubbio sulle consistenze patrimoniali di P. F., tali da giustificare nel loro insieme i rilievi della Prefettura sulla stretta vicinanza di P. F. stesso con indagati mafiosi.

Seppure poi il Tribunale di Palermo ha revocato, in data 20.7.1993, i provvedimenti di temporanea sospensione di azioni, quote ed altri beni emessi nei confronti di P. F. il 21.9.1992 e il 2.10.1992, ciò è avvenuto per il decesso di C. F. e non elide il plausibile rilievo, in un atto come impugnato, caratterizzato dal rilievo del mero rischio di infiltrazioni mafiose, degli elementi di contiguità economico patrimoniale a suo tempo accertati nei confronti di P. F. comunque valorizzati con i provvedimenti cautelari suddetti assunti ai sensi dell’art. 3 quater della legge 575/65.

C)Nemmeno appare patentemente illogico il riferimento ad aspetti di “assidua frequentazione” e di “incondizionata fiducia” intercorrenti tra C. F. e P. F. (anche desunti da una lettera del primo al Comando Stazione Carabinieri di Gangi per la cessione di armi al cugino) ben potendo essere valorizzato tale episodio, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, nel senso dello stretto rapporto fiduciario sopra citato.

D)Inoltre, il quadro indiziario suddetto a carico di P. F., benchè risalente nel tempo, nella specie non risulta contraddetto da diverse successive risultanze provvedimentali o ricognitive della condotta di vita del suddetto ed allo stesso favorevoli, risultando per contro che il Questore di Palermo gli ha revocato la licenza di porto di fucile con provvedimento del 4.5.1998 ove tra l’altro si rileva che si tratterebbe di soggetto di pessima condotta dedito ad assidue frequentazioni con indiziati mafiosi quali C. F. cl. 1932 e S. A. (su quest’ultima frequentazione tra l’altro nulla viene contestato in ricorso e nei motivi aggiunti), mentre il Prefetto di Palermo, con decreto del 19.2.2007, ha disposto a carico di P. F. stesso il divieto di detenere armi e munizioni, tra l’altro a causa, viene precisato nel rapporto DIA del 25.1.2010, del coinvolgimento di P. F. nell’anno 2000 nel reato di bancarotta fraudolenta con l’aggravante ex art. 7 L. 203/91:

E)E con ciò si viene al punto nodale della questione dato che per P. F., assume la ricorrente, coinvolto in un unico procedimento penale con aggravante di agevolazione di organizzazione mafiosa, è intervenuta l’11.7.2008, con ordinanza del Tribunale di Termini Imerese, la declaratoria di nullità del rinvio a giudizio, per indeterminatezza dell’imputazione, con restituzione degli atti al P. M.. Di ciò, assume la ricorrente, la Prefettura non avrebbe tenuto conto, avendo riferito, la stessa, nella contestata informativa, dell’esistenza di un procedimento penale (n. 5848/2000) con rinvio a giudizio da parte del GIP e di altro procedimento penale (13422/2006) in cui P. F. sarebbe indagato sempre per lo stesso reato e per la stessa aggravante (di agevolazione di organizzazione mafiosa).

Al riguardo rileva il Collegio che la Prefettura, anche attraverso il riferimento alla nota DIA 29.1.2010, ha sostanzialmente concluso per la sussistenza del solo procedimento n. 13422/2006, mentre il riferimento al rinvio a giudizio vale come enunciazione di fatto storico. Peraltro, l’ esistenza dell’unico procedimento tuttora in essere e pendente (all’annullamento del rinvio a giudizio ha fatto seguito invero la restituzione degli atti al P.M), in cui comunque P. F. risulta indagato per reato con la suddetta aggravante, vale da sola a fondare un elemento di forte rilievo nel contesto dell’informativa in questione. Né a fronte di tale pendenza, può rilevare l’avvenuta declaratoria di nullità del rinvio a giudizio e la mancanza attuale di ulteriori sviluppi giudiziari, ben potendo, per pacifica giurisprudenza, l’informativa prefettizia prospettante il mero rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa, fondarsi su circostanze, quali quelle caratterizzanti il caso di specie, prive di elementi probatori certi.

5. Dovendo pertanto, alla stregua di quanto sopra, essere disattese anche le doglianze mosse contro l’informativa prefettizia (di difetto di istruttoria, travisamento, sviamento , contraddittorietà, perplessità, difetto di motivazione), vanno conclusivamente respinti il ricorso (anche in riferimento, evidentemente, alla generica domanda risarcitoria) e i motivi aggiunti.

Le spese tuttavia, sussistendo giustificati motivi, possono essere compensate tra tutte le parti costituite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 27 ottobre 2010 e del 10 novembre 2010, con l’intervento dei magistrati:

****************, Presidente FF, Estensore

***************, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere

 

 

 

IL PRESIDENTE                            ESTENSORE

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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