Legittimazione e interesse a ricorrere nelle associazioni di categoria

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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione giurisdizionale, con la pronuncia n. 769 del 27 giugno 2022, richiamati i principi di diritto enunciati dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (n. 9/2015 e n. 6/2020) ha aderito all’indirizzo esegetico consolidato in tema di legittimazione attiva e interesse a ricorrere delle associazioni rappresentative degli interessi di categoria.

     Indice

  1. Legittimazione attiva e interesse a ricorrere
  2. L’asserito interesse istituzionalizzato
  3. La mancanza della dimensione unitaria ascrivibile alla categoria

1. Legittimazione attiva e interesse a ricorrere

Nelle controversie che hanno per oggetto l’impugnativa di un bando di concorso per il conferimento di un incarico di direttore di struttura ospedaliera, occorre, ai fini della legittimazione attiva e interesse a ricorrere dell’associazione che propone il ricorso, che:

  • la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione: “è necessario che la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale, e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati (Cons. St., sez. IV, 16 novembre 2011, n. 6050)”;
  • la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta dello scopo istituzionale dell’associazione, e non degli interessi particolari dei singoli associati: ciò in quanto, “l’interesse diffuso […] è un interesse sostanziale che eccede la sfera dei singoli per assumere una connotazione condivisa e non esclusiva, quale interesse di “tutti” in relazione ad un bene dal cui godimento individuale nessuno può essere escluso, ed il cui godimento non esclude quello di tutti gli altri”;
  • l’interesse tutelato sia comune a tutti gli associati, in modo tale da escludere che vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli associati medesimi: “È, inoltre, indispensabile che l’interesse tutelato con l’intervento sia comune a tutti gli associati, che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, configurabili conflitti interni all’associazione (anche con gli interessi di uno solo dei consociati), che implicherebbero automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio”;
  • non siano configurabili, nemmeno astrattamente, conflitti interni all’associazione, anche rispetto agli interessi di uno solo dei consociati.

2. L’asserito interesse istituzionalizzato

Nel rigettare il gravame interposto da un’Associazione di medici cardiologi, ha osservato come nel medesimo gravame si faccia riferimento alla pretesa sussistenza di un “interesse istituzionalizzato”, coincidente con l’interesse degli aderenti: tutti i cardiologi iscritti all’Associazione convengono nella pretesa a che le aziende sanitare, esercitando la propria potestà organizzatoria e di reclutamento, non snaturino la funzionalità della struttura complessa di cardiologia. E, nella memoria, l’appellante richiama la sopravvenuta sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 6/2020, la quale, ad avviso del Collegio, invero, conferma la correttezza della impugnata sentenza. Con tale decisione l’Adunanza Plenaria, dopo avere premesso che l’interesse diffuso […] è un interesse sostanziale che eccede la sfera dei singoli per assumere una connotazione condivisa e non esclusiva, quale interesse di “tutti” in relazione ad un bene dal cui godimento individuale nessuno può essere escluso, ed il cui godimento non esclude quello di tutti gli altri, richiama il principio di cui alla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 9/2015, evocato nell’impugnata sentenza, secondo cui “è indispensabile che l’interesse tutelato con l’intervento sia comune a tutti gli associati, che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, configurabili conflitti interni all’associazione (anche con gli interessi di uno solo dei consociati), che implicherebbero automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio”. Con la sentenza n. 6/2020, dunque, l’Adunanza Plenaria:

  • da un lato, ribadisce che l’omogeneità (ovvero assenza di conflittualità) costituisce un requisito immancabile dell’interesse diffuso (“l’omogeneità dell’interesse diffuso nella comunità o categoria rappresentata è infatti requisito consustanziale dell’interesse collettivo tutelato, inteso quale aggregazione di interessi diffusi oggettivamente assonati secondo la valutazione che ne fa il giudicante”),
  • dall’altro, chiarisce che “il requisito dell’omogeneità potrà escludersi solo se può ragionevolmente ipotizzarsi che nell’ambito della categoria rappresentata vi possano essere – risparmiatori – presso i quali è diffuso un interesse opposto”.

3. La mancanza della dimensione unitaria ascrivibile alla categoria

Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, il Collegio ha osservato che, ove mai potesse assurgere a “interesse diffuso” la pretesa relativa all’assetto organizzativo della “struttura complessa di cardiologia con emodinamica e U.T.I.C.”, la circostanza che su 17 medici che hanno chiesto di partecipare alla selezione, 13 sono soci dell’Associazione, è manifestazione di “una connotazione non omogenea né unitaria dell’interesse diffuso dedotto in giudizio, da cui non può non derivare l’inammissibilità del gravame, come evidenziato dal giudice di primo grado” (Cons. di Stato, Sez. III, n. 2095/2021). Difetta, nella fattispecie, quella “dimensione unitaria immediatamente ascrivibile alla categoria in quanto tale”, che rappresenta la condizione ineludibile perché operi il riconoscimento della legittimazione sostanziale e processuale di un’associazione (Cons. di Stato, Sez. III, n. 6697/2020).

Avv. Biarella Laura

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