Legittima revoca di un appalto con relativa escussione della cauzione provvisoria: in due mesi i luoghi, oggetto di specifica visione da parte dell’aggiudicataria (presa visione dei luoghi che non contiene riserva alcuna in ordine all’accessibilità e prat

Lazzini Sonia 24/12/09
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Il rifiuto da parte della società appellante di sottoscrivere il verbale relativo al permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori (imputabile ad una asserita inaccessibilità dell’area ed alla folta vegetazione) risulta pretestuoso.
Risulta inverosimile, che nel corso di poco più di due mesi, il mutamento dello stato dei luoghi sia stato di portata tale da giustificare le doglianze dell’aggiudicataria in ordine all’inaccessibilità dell’area e alla folta vegetazione nel frattempo cresciuta.
La stessa condizione dei luoghi è riferita dal perito come “…una intricata rete di ruderi e rovine (l’intero comparto crollò in occasione del sisma del 1930 e da allora lasciato alla mercede del tempo)…”, e che tale condizione non poteva sfuggire in sede di sopralluogo, anche in relazione alla natura dei lavori commessi in appalto, oltre che alla semplice toponomastica del luogo, non per caso individuato come “Rione Fossi”;
 
rilevato che lo stesso perito asserisce che già in sede di sopralluogo “…si osservò che l’accesso al cantiere era pressoché impossibile…” e che solo in relazione alla realizzazione di altri lavori di allargamento di via Porta Fossi “…si ritenne possibile, in caso di aggiudicazione, effettuare i lavori e quindi partecipare alla gara d’appalto”;
 
ritenuto che, pertanto, la società ricorrente, che pure era evidentemente consapevole di possibili difficoltà di cantierizzazione, non le ha ritenute tali da precluderle la partecipazione alla gara, la sottoscrizione, senza riserva alcuna, della dichiarazione di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 554 del 1999, la formulazione di offerta poi risultata aggiudicataria, onde non può che imputare a sé stessa la condizione di difficoltà allegata ( ma come si è detto non comprovata) per giustificare ex post l’omessa presentazione della documentazione e quindi la stipulazione del contratto, presumibilmente nell’aspettativa di una perizia di variante e quindi di condizione inespressa nell’offerta ed ovviamente inaccettabile da parte dell’Amministrazione pubblica, anche in ragione della violazione, altrimenti patente, della par condicio con gli altri concorrenti;
 
Viene in decisione l’appello proposto dalla società ricorrente s.rl. avverso la sentenza in forma semplificata del T.a.r Puglia, Bari, sez. I, n. 4547/2003, con la quale è stato rigettato il avverso la determinazione del responsabile del Servizio Affari Tecnici del Comune di Accadia n. 97 dell’8.10.2003 di revoca all’appellante dell’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di recupero del comparto “Rione Fossi”.(con escussione della relativa escussione provvisoria)
Qual è il parere dell’adito giudice di appello del Consiglio di Stato?
 
L’appello non merita accoglimento.
Il rifiuto da parte della società appellante di sottoscrivere il verbale relativo al permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori (imputabile ad una asserita inaccessibilità dell’area ed alla folta vegetazione) risulta pretestuoso.
Va, innanzitutto, evidenziato che la ditta ricorrente in data 3 aprile 2003 ha sottoscritto in persona del sig. M-, in rappresentanza dell’impresa, un attestato di presa visione dei luoghi, dichiarando, senza alcuna riserva, di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sull’esecuzioni dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili.
Inoltre, le doglianze dell’appellante risultano smentite alla luce di quanto emerge dalla nota del 10.7.2003, con la quale, la Direzione dei lavori, rileva: “lo stato dei luoghi non può essere mutato nel periodo di tempo che va dal 3 aprile 2003 al 14 giugno 2003, né l’aumento di vegetazione spontanea può essere addotta come motivazione per non iniziare i lavori”.
Si tratta di un rilievo che il Collegio giudica del tutto attendibile, essendo, infatti, inverosimile, che nel corso di poco più di due mesi, il mutamento dello stato dei luoghi sia stato di portata tale da giustificare le doglianze dell’aggiudicataria in ordine all’inaccessibilità dell’area e alla folta vegetazione nel frattempo cresciuta.
A fronte della dichiarazione della Direzione dei lavori circa l’immutazione dello stato dei luoghi, nessun rilievo decisivo può assumere, come correttamente ha rilevato il primo giudice, la perizia tecnica (peraltro nemmeno giurata) esibita dal ricorrente in cui si afferma in maniera apodittica “che lo stato dei luoghi non può che essere mutato”, facendo generico riferimento ad un “continuo e inarrestabile processo di degrado”.
La sentenza di primo grado deve, pertanto, essere confermata .
 
 
A cura di *************
 
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 7665 del 7 dicembre 2009, emessa dal Consiglio di Stato
 
 
N. 07665/2009 REG.DEC.
N. 03929/2004 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 3929 del 2004, proposto da:
Societa’ Ricorrente S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. ***************, con domicilio eletto presso ************ in Roma, viale Mazzini, 6;
contro
Comune di Accadia, rappresentato e difeso dall’avv. ***********************, con domicilio eletto presso *************** in Roma, via Cosseria N.2; A.T.I .- Edil Sanor S.a.s.;
nei confronti di
Costruzioni Controinteressata S.r.l.Quale Mandataria A.T.I., Autorita’ per la Vigilanza Sui Lavori Pubblici;
per la riforma
della sentenza del TAR PUGLIA – BARI :Sezione I n. 04547/2003, resa tra le parti, concernente REVOCA APPALTO LAVORI DI RECUPERO DEL COMPARTO RIONE FOSSI (RIS.DANNI).
 
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2009 il Cons. ****************** e uditi per le parti gli avvocati ******* per ******** e ******** per ******;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
Viene in decisione l’appello proposto dalla società Ricorrente s.rl. avverso la sentenza in forma semplificata del T.a.r Puglia, Bari, sez. I, n. 4547/2003, con la quale è stato rigettato il ricorso promosso dalla Ricorrente s.r.l. avverso la determinazione del responsabile del Servizio Affari Tecnici del Comune di Accadia n. 97 dell’8.10.2003 di revoca all’appellante dell’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di recupero del comparto “Rione Fossi”.
L’appello non merita accoglimento.
Il rifiuto da parte della società appellante di sottoscrivere il verbale relativo al permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori (imputabile ad una asserita inaccessibilità dell’area ed alla folta vegetazione) risulta pretestuoso.
Va, innanzitutto, evidenziato che la ditta ricorrente in data 3 aprile 2003 ha sottoscritto in persona del sig. ************, in rappresentanza dell’impresa, un attestato di presa visione dei luoghi, dichiarando, senza alcuna riserva, di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sull’esecuzioni dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili.
Inoltre, le doglianze dell’appellante risultano smentite alla luce di quanto emerge dalla nota del 10.7.2003, con la quale, la Direzione dei lavori, nelle persone dei tecnici incaricati arch. **************, arch. *****************, ing. ***************** e ing. ***************, rileva: “lo stato dei luoghi non può essere mutato nel periodo di tempo che va dal 3 aprile 2003 al 14 giugno 2003, né l’aumento di vegetazione spontanea può essere addotta come motivazione per non iniziare i lavori”.
Si tratta di un rilievo che il Collegio giudica del tutto attendibile, essendo, infatti, inverosimile, che nel corso di poco più di due mesi, il mutamento dello stato dei luoghi sia stato di portata tale da giustificare le doglianze dell’aggiudicataria in ordine all’inaccessibilità dell’area e alla folta vegetazione nel frattempo cresciuta.
A fronte della dichiarazione della Direzione dei lavori circa l’immutazione dello stato dei luoghi, nessun rilievo decisivo può assumere, come correttamente ha rilevato il primo giudice, la perizia tecnica (peraltro nemmeno giurata) esibita dal ricorrente in cui si afferma in maniera apodittica “che lo stato dei luoghi non può che essere mutato”, facendo generico riferimento ad un “continuo e inarrestabile processo di degrado”.
La sentenza di primo grado deve, pertanto, essere confermata .
Le spese del giudizio devono essere compensate ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2009 con l’intervento dei Signori:
***************, Presidente
***************, Consigliere
****************, Consigliere
******************, ***********, Estensore
****************, Consigliere
 
L’ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Il Segretario
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione

Lazzini Sonia

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