Legittima revoca di aggiudicazione per mancata dimostrazione dei requisiti speciali dell’ausiliaria (TAR Sent.N.03418/2012)

Lazzini Sonia 16/02/13

Ai sensi dell’articolo 48, l’aggiudicataria non comprova il requisito speciale della ditta ausiliaria: legittimo l’annullamento dell’aggiudicazione (con escussione della relativa cauzione provvisoria)

Annullamento di aggiudicazione (con escussione della relativa cauzione provvisoria) per mancato rispetto delle proporzioni del possesso di un requisito speciale da parte di ciascun partecipante al RTI che sono state richieste a pena di esclusione dalla gara nella relativa lex specialis

Ne consegue ulteriormente che, correttamente, l’amministrazione ha chiesto, ai fini dell’aggiudicazione definitiva, la produzione, da parte dell’aggiudicataria provvisoria, della documentazione comprovante il possesso del requisito generale di partecipazione alla gara di cui al richiamato articolo 4 del disciplinare con riferimento a tutti i partecipanti al RTI.

E, nel caso di specie, la documentazione prodotta da parte del RTI ricorrente, come rilevato negli atti impugnati da parte dell’amministrazione, non è risultata essere idonea allo scopo con riferimento alla cooperativa Alfa 1.

Ed infatti la cooperativa Ricorrente 3, partecipante al RTI in questione, si è avvalsa, ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti della cooperativa Alfa 1 e, pertanto, la verifica della ricorrenza dei detti requisiti andava appunto effettuata nei confronti della predetta ultima cooperativa.

E, al riguardo, come riconosciuto da parte dello stesso RTI ricorrente, le attestazioni aventi ad oggetto i servizi analoghi svolti dalla Alfa 1 nel triennio di riferimento, per la maggior parte, non riportano l’indicazione dei relativi importi economici.

Conseguentemente l’amministrazione non ha potuto verificare se effettivamente, nel detto triennio, la Alfa 1 abbia o meno svolto servizi analoghi per un importo pari almeno al 15% del fatturato di cui all’articolo 4 del disciplinare di gara né alcunché nello specifico è stato dedotto da parte del RTI ricorrente, il quale si è difeso nei limitati sensi di cui in precedenza.

Né può, al riguardo, essere validamente richiamato il disposto di cui all’articolo 46 del D. Lgs. n. 163 del 2006, atteso che, sebbene, per giurisprudenza consolidata in merito, l’istituto della regolarizzazione postuma si riferisca sia al completamento che al chiarimento del contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni prodotti dalle imprese concorrenti per dimostrare il possesso dei requisiti di ammissione, tuttavia, nel caso di specie, l’amministrazione ha reiteratamente richiesto ed atteso la produzione della suddetta documentazione; ed infatti – dopo averla richiesta una prima volta con la nota del 15.9.2011 ai fini di comprovare il possesso del requisito di partecipazione per la conferma dell’aggiudicazione definitiva ed avere atteso fino alla data del 19.10.2010 prima di procedere alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria, non essendo ricompresa nei depositi documentali del RTI del 6.10.2011 e del 19.10.2011- ha dovuto confermare il proprio provvedimento di revoca in quanto, tra l’altro, ancora alla data del 18.11.2011, di rigetto dell’istanza di autotutela, la detta documentazione pur essendo stata prodotta nelle more, era priva delle necessarie indicazioni relative agli importi economici dei servizi svolti.

Nonostante, pertanto, la formale adozione della revoca dell’aggiudicazione provvisoria, il RTI ricorrente non ha provveduto alla integrale e completa produzione in questione nemmeno nel momento in cui ne ha richiesto l’annullamento in via di autotutela.

E’ evidente che, pertanto, l’eventuale richiesta integrativa da parte dell’amministrazione ai sensi dell’articolo 46 richiamato non avrebbe potuto, comunque, in concreto sortire alcun esito.

Sentenza collegata

38457-1.pdf 161kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento