Legittima difesa o difesa legittimata?

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CHE VUOL DIRE: DIFENDERE, LEGITTIMO, LEGITTIMARE?

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Talvolta, vi sono dei termini di uso talmente comune, che la relativa definizione nell?ambito di un commento pu? apparire persino banale. Tra questi, quelli riportati nel titolo di questo paragrafo ([1]):

????????? difendere, proteggere dai pericoli, cos? che, la difesa ? il risultato dell?azione del difendere;

????????? legittimo, conforme alla legge, riconosciuto dalla legge, cos? che la legittima difesa, altro non ? che il risultato del difendere, quando tale azione ? consentita dalla legge;

????????? legittimare, nel senso comune, riconoscere come lecito o valido anche ci? che in realt? non sia tale, giustificare. Ancora e con linguaggio tecnico-specialistico, comprovare come legittimo, rendere giuridicamente valido. Insomma, la possibilit? di legittimare con una legge un?azione − nel nostro caso l?azione del difendersi − rende conforme alla legge ci? che prima della sua pubblicazione, la legge stessa non consentiva o, comunque, non prevedeva come fattispecie contraria all?ordinamento giuridico od in ogni caso degna di regolamentazione.

A margine di queste definizioni ?da vocabolario?, val la pena di citare quelle tratte dal ?dizionario morale? del Luigi Maria Sanguineti ([2]) secondo il quale, commentando il termine coartazione della volont? chiarisce che ?gli uomini veramente saggi si astengono da ogni violenza (anche contro gli uomini malvagi quando stanno commettendo una malvagit?): si limitano a cercare di vincere la loro durezza di cuore inviando loro buoni pensieri. E solo perch? l?uomo ?buono? (ma non saggio) non si trasformi in un ipocrita (venga, s?, ad astenersi da un?azione violenta, ma non da pensieri violenti) che gli ? permesso di usare la forza per coartare una volont? ?malvagia? al ?bene?.

All?art. 12 della ?Dichiarazione fondamentale dei diritti dell?uomo? ([3]) si afferma poi che ?nessun individuo potr? essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, n? a lesione del suo onore e della sua reputazione? e, ancora, che ?ogni individuo ha diritto di essere tutelato dalla legge contro interferenze o lesioni?.

L?art. 2 (Diritto alla vita) della ?Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell?uomo e delle libert? fondamentali? ([4]), stabilisce, infuine, al comma secondo, che ?la morte non ? considerata inflitta in violazione di questo articolo quando derivasse da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario:

a)?????? per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale;

b)?????? per eseguire un arresto legale o per impedire l?evasione di una persona legittimamente detenuta;

c)?????? per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

E? chiaro, che indipendentemente da quanto prevede il diritto interno di ogni Stato, le singole azioni a difesa della persona sono da ritenere legittime − dunque, conformi alla legge − se ed in quanto la legge medesima sia conforme a quanto previsto da quelle Convenzioni sui diritti fondamentali dell?uomo, cui lo Stato di diritto ha inteso conformarsi.

Non a caso, in ragione di quanto previsto dalle citate Convenzioni, la violenza di un uomo su di un altro uomo ? da considerare legittima, allorquando sia minacciata in concreto la vita della persona che usa violenza per difendersi e quando, l?uso della forza sia resa necessaria per coartare una volont? malvagia, al bene.

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LA DIFESA LEGITTIMA NEL TESTO DELL?ART. 52 DEL ?CODICE ROCCO?

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L?art. 52 del codice penale ([5]), recitava, testualmente:

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Non ? punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessit? di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all?offesa.

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L?articolo dappoco citato rientra tra le c.d. scriminanti previste dal codice penale e ci? comporta che nella ipotesi in cui il fatto per cui si procede (es. omicidio), l?esistenza in concreto di questa esimente, d? luogo ad una causa di non punibilit? e quindi, l?autore materiale del reato non ? punibile. Resta evidente che tale scriminante ? invocabile solo in sede processuale, giacch? in difetto di causa, l?autore materiale del reato resta punibile.

Infatti, prevede e continua a prevedere l?art. 55 del citato codice che:

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Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall?ordine dell?Autorit? ovvero imposti dalla necessit?, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto ? preveduto dalla legge come delitto colposo.

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Ne deriva che i presupposti essenziali della legittima difesa ? invocabile per la difesa di diritti personali come patrimoniali – sono costituiti da un’aggressione ingiusta e da una reazione legittima; mentre la prima deve concretarsi in un pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione del diritto, la seconda deve inerire alla necessit? di difendersi, alla inevitabilit? del pericolo ed alla proporzione tra difesa ed offesa.

Il c.d. eccesso colposo, dunque sottintende, a sua volta, i presupposti della scriminante col superamento dei limiti a quest’ultima collegati; per stabilire se nel commettere il fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima identificare i requisiti comuni alle due figura giuridiche, poi il requisito che le differenzia: accertata la inadeguatezza della reazione difensiva, per l’eccesso nell’uso dei mezzi a disposizione dell’aggredito in un preciso contesto spazio-temporale e personale, occorre procedere ad un’ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell’eccesso colposo delineato dall’art. 55 c.p., mentre il secondo consiste in una scelta reattiva volontaria, la quale certamente comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante ([6]).

Principio che la legge e la giurisprudenza continuano a mantenere nell?attuale assetto ordinamentale e che, come vedremo, continuer? a mantenere anche successivamente alla pubblicazione del nuovo testo integrato dell?art. 52 c.p., in corso di pubblicazione in G.U.

Lo diciamo con forza, giacch? l?apporto mediatico di taluni interpreti di comodo del nuovo articolo 52 del codice penale tende ad indurre che dalla pubblicazione di quel testo ci si potr? difendere da soli e che grazie a detta norma, saranno superate le vicissitudini del processo per colui che si ? difeso.

Tutto si pu? dire, fuor che questo: il processo ci sar? ed ? giusto che ci sia, giacch? nessun uomo ha il diritto di uccidere un altro uomo − financo lo Stato − se non dimostrando tale esigenza dinanzi ad altri uomini che possono giudicare obiettivamente tale deplorevole azione.

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LA DIFESA LEGITTIMATA DAL NUOVO ART. 52 DEL ?CODICE CASTELLI?

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Ci siamo permessi di citare due guardasigilli, giacch? il giurista Rocco ebbe a coniare il testo dell?art. 52 della legge penale monarchica, quando il Ministro Castelli, ha avuto l?attuale entusiasmo di garantire, a fine legislatura repubblicana, la pubblicazione del rinnovato art. 52 dello stesso codice, che cos? andr? a recitare:

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Non ? punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessit? di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all?offesa.

Nei casi previsti dall’articolo 614 ([7]), primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o altrui incolumit?;

b) i beni propri o altrui, quando non vi ? desistenza e vi ? pericolo d’aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attivit? commerciale, professionale o imprenditoriale.

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Tale disposizione, salutata da una parte del Governo come la risposta dello Stato alle istanze di alcuni cittadini attinti dalla violenza altrui (in particolare, piccoli imprenditori o possidenti del nord Italia) ed anche, sembra, da un sindacato di polizia ([8]), come risolutrice di talune vicissitudini riconducibili a talune tipologie di indagini (quelle sostanzialmente stigmatizzate dagli organi dell?informazione, come situazioni di ingiustizia sostanziale dove, a fronte della reazione del privato, lo Stato non assicura adeguata protezione), ha definito i confini della scriminante di cui si discute, con preciso riferimento alla ipotesi di violazione di domicilio.

In buona sostanza, il nostro legislatore, mantenendo invariato l?assetto ordinamentale previgente e quindi il sistema processuale che lo caratterizzata (in definitiva, quello che dava − come tuttora d? vita − al processo di chi, reagendo ad una offesa ingiusta, usa violenza od uccide il suo aggressore) ha stabilito che in ipotesi di violazione del domicilio − ivi compresa, estensivamente, ogni attivit? privata, ove ? esercitata in concreto un?attivit? commerciale, professionale o imprenditoriale − il giudice, deve legittimare l?azione della persona colta nell?atto di difendersi, usando violenza per respingere un comportamento altrui, tendente a minacciare la propria o altrui incolumit?, nonch?, i beni propri o altrui, quando non vi ? desistenza e non vi ? pericolo d?aggressione.

Insomma, quello che non prevedono i diritti fondamentali dell?uomo e cio? la violenza contro un altro uomo, se non nei casi in cui ? minacciata direttamente ed in concreto la persona, sembra prevedere oggi la scriminante prevista dal nuovo art. 52 c.p.: ci? che rileva, infatti, per il giudice, ? l?esistenza di una mera minaccia alle persone, in genere, ed ai beni delle persone, in genere ovvero, la mancanza di desistenza dall?azione aggressiva. E? ben evidente, quindi, che quella valutazione precedentemente rimessa al giudice ed attinente l?evoluzione (per noi l?involuzione) del fatto, ? oggi presupposta da questo legislatore.

Per par conditio, va chiarito che non ? vero quanto affermato da alcuni oppositori del Governo in ordine alla novit? dell?applicabilit? della scriminante anche alle ipotesi in cui sono minacciati i beni della persona, posto che gi? la precedente legge riconosceva tale scriminante quando risultavano minacciati anche i diritti patrimoniali: certamente, oggi, non sembra vi sia pi? necessit? di giustificare il fatto in ordine alla concreta sussistenza della proporzione tra il danno che si potrebbe subire e la reazione posta in essere. Non da meno, quel testo di legge prevedeva comunque che quel comportamento costituisse l’unico mezzo per impedire l’aggressione al patrimonio e non rappresentasse, invece, l’attuazione di una ritorsione: valutazione, quella, ieri rimessa al giudice ed oggi presupposta dal legislatore ([9]).

In questo caso, l?ultroneo elemento di valutazione del giudice ? l?effettiva mancata desistenza dall?agire dell?aggressore che, in certo qual modo, potrebbe essere facilmente artefatta da chi abbia lo scopo di fare apparire diverso dalla realt?, quanto appare in concreto ([10]).

Non so neppure di che cosa potrebbe esultare quel sindacato di polizia che ha affermato che con questa legge il lavoro delle forze dell?ordine sar? reso pi? semplice. Non ?, piuttosto, una sorta di abbandono dei cittadini al se stessi, giacch? i diritti fondamentali dell?uomo prevedono che sia lo Stato a tutelare la loro incolumit??

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CONCLUSIONI

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Convinto che la legge sia l?espressione linguistica di un popolo e che la norma, grazie all?agire del giudice, altro non rappresenti se non il valore etico della legge, l?attualizzazione di un principio al tempo corrente, temo che questa legge possa indurre i cittadini a porre in essere dei comportamenti inadeguati e di evidente incivilt? giuridica.

Di pi? temo, che i giudici poco abbiano da fare per contrastare un fenomeno che, alla lunga, rischia di ripercuotersi su quegli stessi cittadini che abbiano agito sulla spinta di un impeto emotivo, ben convinti di poter fare giustizia da s?, in quanto esasperati dalla violenza e dalla sensazione di assenza di Stato: anzi, dalla sensazione che contro la violenza lo stesso Stato legittimi l?uso delle armi nell?ambito del domicilio.

Legittimare, lo abbiamo detto, significa riconoscere come lecito o valido anche ci? che in realt? non sia tale, giustificare.

Questa legge, piuttosto, l?apporto e la forza mediatica di certi commentatori della legge alla ricerca di un generale consenso, sembra avere legittimato un?azione deplorevole, che i trattati sull?etica e sui diritti dell?uomo sembrano aborrire.

Ci? ch?? pi? grave, sembra che gli stessi giudici siano stati depauperati di un potere − che ? pubblica funzione, in termini di diritto pubblico − proprio, quello giudiziario, appunto: forse il timore del giudizio penale o forse l?esigenza di indurre i cittadini a ritenere che quel giudizio sia superfluo, se non controproducente; forse la necessit? di parificare il valore del patrimonio a quello della vita della persona; forse tutto ci?, pu? fare apparire legittimato ci? che fino a ieri, nell?espressione linguistica del popolo, appariva come da valutare nella sua legittimit? da parte di un giudice.

Certo ? che se questo linguaggio del popolo − dunque, la legge − prender? forza nelle coscienze dei cittadini, senza che i giudici possano pi? esercitare la loro funzione equitatrice, ben presto questo popolo subir? la barbarie della paura.

Diceva il Vico che la storia si ripete.

La paura determin? la lotta alle streghe ed i roghi pubblici.

Non vorremmo che la paura odierna ed una dilagante xenofobia, in assenza di Stato, seguendo la logica vichiana determinasse la nuova lotta alle streghe.

Auspichiamo, piuttosto, che in un Paese come l?Italia, culla del diritto, si rafforzi il potere dello Stato democratico: un potere, questo, che non passa per l?asprezza della pena, se non nella capacit? di sentire i bisogni dei cittadini e di rispondere ai loro bisogni, garantendo pienamente i propri diritti; senza delegare ai singoli ci? che appartiene ed ? bene e giusto che appartenga al popolo italiano, in nome di quale si esprimono i giudici.



[1] Le definizioni sono tratte dal Dizionario Italiano a cura di Tullio De Mauro, Ed. Paravia.

[2] Giuffr? Editore Milano, 2003.

[3] Approvata e proclamata dall?Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 10 dicembre 1948.

[4] Adottata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva per l?Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848 ed in vigore dal 26 ottobre 1955. La Convenzione, tra l?altro esordisce all?art. 1 stabilendo che le parti contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libert? difiniti al titolo primo della Convenzione, tra cui il diritto alla vita.

[5] Il testo, immodificato, ? ancora quello approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 e pubblicato nella G.U. 26 ottobre 1930, n. 251, S.O.

[6] Cass. Pen., Sez. I, 24 settembre 1997, n. 4781

[7] L?art. 614 del c.p., prevede il delitto di ?violazione di domicilio? che cos? recita:

[I]. Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volont? espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con l’inganno, ? punito con la reclusione fino a tre anni (1).

[II]. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volont? di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

[III]. Il delitto ? punibile a querela della persona offesa.

[IV]. La pena ? da uno a cinque anni, e si procede d’ufficio, se il fatto ? commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole ? palesemente armato.

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[8] Trasmissione ?Porta a Porta? condotta dal giornalista Bruno Vespa.

[9] Cassa. Pen., Sez. V, 14 marzo 2003, n. 20727

[10] Per praticit? espositiva, penso alla persona che invita in casa propria il vicino con il quale ha una lite in corso e che quindi lo uccida, semplicemente dimostrando che si trovava in casa propria in violazione del suo domicilio, senza desistere da un comportamento, artatamente contraffatto. Ancora, si pu? pensare alla pattuglia che si introduce all?interno di un?abitazione dove risuona un allarme e dove casualmente, ? presente il proprietario solo dappoco arrivato sul posto e che per questo ? particolarmente agitato e reagendo inconsultamente, esplode dei colpi d?arma da fuoco agli agenti intervenuti, uccidendoli: beh, che far? costui, confesser? l?errore o magari, ricostruir? i fatti secondo la logica processuale a lui pi? favorevole?

Fontana Giovanni

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