Legittima difesa: il testo all’esame del Senato

Redazione 17/10/18
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Al Senato prende il via l’esame del testo unificato relativo al disegno di legge di riforma del causa di giustificazione della legittima difesa.
Il testo, che contiene otto diversi disegni di legge, amplia l’ambito di applicazione della legittima difesa, con particolare riguardo alla c.d. difesa “domestica” ex art 52 co 2 c.p. e all’eccesso colposo ex art 55 c.p., inasprendo il regime sanzionatorio per i reati di furto, rapina e violazione di domicilio.
Inoltre, il provvedimento in esame modifica la disciplina della sospensione condizionale della pena e la liquidazione degli onorari e delle spese di giustizia.

Le novità previste dal disegno di legge

In caso di violazione di domicilio la difesa deve sempre considerarsi proporzionata all’offesa, così appianando ogni residuo spazio di discrezionalità da parte del giudice nella valutazione della proporzionalità tra la difesa e offesa;
In aggiunta all’interno delle propria mura domestiche e nei luoghi di lavoro ex art 52 co 3 c.p., chi respinge l’intrusione da parte di una o più persone “posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica” si considera sempre in condizione di legittima difesa secondo il broccardo vim vi repellere licet.

Riflessi civilistici della legittima difesa

L’art. 2044 c.c. stabilisce che “non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri”.
Alla disposizione vengono aggiunte due previsioni che si collegano alle nuova disciplina penale:
è esclusa la responsabilità di chi ha compiuto il fatto in una delle condizioni di legittima difesa previste dai nuovi commi 2, 3 e 4 dell’art. 52 c.p.; in caso di eccesso colposo nella legittima difesa, il danneggiato ha diritto ad una indennità che il giudice dovrà calcolare con equo apprezzamento tenendo conto “della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato”.

Eccesso colposo di legittima difesa

L’art. 55 c.p. stabilisce che in caso di superamento “colposo” dei limiti della legittima difesa (come di altre scriminanti comuni) si applicano le pene previste per i delitti colposi (se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo).
A questa disposizione viene ora aggiunto un secondo comma, in forza del quale in caso di eccesso colposo nella legittima difesa, non è comunque punibile chi, avendo commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità, abbia agito in condizioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.

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