Legge 31 luglio 2005, n. 155 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto 2005

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Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, ? convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto 2005

(*) Sono riportati gli articoli rilevanti in materia di immigrazione.

(**) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

(Omissis)

Art. 2.

Permessi di soggiorno a fini investigativi

1. Anche fuori dei casi di cui al capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e di cui all?articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell?immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: ?decreto legislativo n. 286 del 1998?, e in deroga a quanto previsto dall?articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalit? di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell?ordine democratico, vi ? l?esigenza di garantire la permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto all?autorit? giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione avente le caratteristiche di cui al comma 3 dell?articolo 9 del citato decreto-legge n. 8 del 1991 il questore, autonomamente o su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi informativi e di sicurezza, ovvero quando ne ? richiesto dal procuratore della Repubblica, rilascia allo straniero uno speciale permesso di soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi.

2. Con la segnalazione di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero.

3. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo pu? essere rinnovato, per motivi di giustizia o di sicurezza pubblica. Esso ? revocato in caso di condotta incompatibile con le finalit? dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica, dagli altri organi di cui al comma 1 o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell?articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

5. Quando la collaborazione offerta ha avuto straordinaria rilevanza per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati terroristici alla vita o all?incolumit? delle persone o per la concreta riduzione delle conseguenze dannose o pericolose degli attentati stessi ovvero per identificare i responsabili di atti di terrorismo, allo straniero pu? essere concessa, con le stesse modalit? di cui al comma 1 la carta di soggiorno, anche in deroga alle disposizioni dell?articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Art. 3.

Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il Ministro dell?interno o, su sua delega, il prefetto pu? disporre l?espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui all?articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attivit? terroristiche, anche internazionali.

2. Nei casi di cui al comma 1, l?espulsione ? eseguita immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle disposizioni del comma 3 dell?articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernenti l?esecuzione dell?espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale e di quelle di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 13. Ugualmente si procede nei casi di espulsione di cui al comma 1 dell?articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Il prefetto pu? altres? omettere, sospendere o revocare il provvedimento di espulsione di cui all?articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, informando preventivamente il Ministro dell?interno, quando sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all?articolo 2 del presente decreto, ovvero quando sia necessario per l?acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di attivit? terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attivit? informative dirette alla individuazione o alla cattura dei responsabili dei delitti commessi con finalit? di terrorismo.

4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 ? ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente per territorio. Il ricorso giurisdizionale in nessun caso pu? sospendere l?esecuzione del provvedimento.

4-bis. Nei confronti dei provvedimenti di espulsione, di cui al comma 1, adottati dal Ministro dell?interno, o su sua delega, non ? ammessa la sospensione dell?esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell?articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell?articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

5. Quando nel corso dell?esame dei ricorsi di cui al comma 4 del presente articolo e di quelli di cui all?articolo 13, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la decisione dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d?indagine o il segreto di Stato, il procedimento ? sospeso fino a quando l?atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al Tribunale amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni, il Tribunale amministrativo pu? fissare un termine entro il quale l?amministrazione ? tenuta a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto termine, il Tribunale amministrativo decide allo stato degli atti.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2007.

7. All?articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il comma 3-sexies ? abrogato.

(Omissis)

Art. 11.

Permesso di soggiorno elettronico

1. Il comma 8 dell?articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ? sostituito dal seguente:

?8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all?articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell?interno, di concerto con il Ministro per l?innovazione e le tecnologie in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002, riguardante l?adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformit? ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identit? e gli altri documenti elettronici, dall?articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.?.

2. Dall?attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

(Omissis)

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