L’effettività del procedimento penale nel quadro dell’attività della polizia giudiziaria

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Sommario: 1. Prologo – 2. L’obbligo di riferire la notizia del reato ed il rapporto polizia giudiziariaindagato – 3. Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni nell’attività di polizia giudiziaria tra osservanza legislativa e correttezza professionale – 4. Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto. Le ulteriori responsabilità nell’azione professionale della polizia giudiziaria – 5. Epilogo – 6. Volume

  1. Prologo

Le responsabilità – declinate al plurale, in quanto davvero plurime – degli agenti e degli ufficiali di polizia giudiziaria nel sistema processuale contemplato dal codice di rito penale vigente oggi in Italia sono note e rinvengono precisa allocazione topografica di matrice normativa in varie sezioni legislative prefigurate dal codice di procedura penale del 24 ottobre 1989([1]). Nella parte statica dell’articolato codicistico, la polizia giudiziaria è <<soggetto>> del procedimento([2]); nella parte dinamica è titolare d’una forma investigativa d’iniziativa calibrata dall’acquisizione della notitia criminis fino all’esito delle indagini delegate dal pubblico ministero([3]). Cionondimeno il sistema attribuisce precise funzioni d’efficacia procedimentale alla polizia giudiziaria in vari campi normativi funzionali ad un efficiente assemblaggio delle regole d’efficienza per l’ordinato svolgersi dell’intera vicenda procedimentale. Tra queste rilevano quelle funzionali alla corretta instaurazione del procedimento che, in una fase assai iniziatica, richiedono accortezza e responsabilità attuativa agli operanti del settore.

Ci si vuol riferire, nell’ambito del tema delle notificazioni – istituto di fondamentale importanza per l’adeguato svolgimento dell’intera vicenda processuale – alla tematica sbrigativamente, a volte, liquidata gergalmente come <<l’elezione di domicilio>> tout court.

Al tema in questione sono dedicate le brevi notazioni che seguono.

  1. L’obbligo di riferire la notizia del reato ed il rapporto polizia giudiziariaindagato

Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria([4]), senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.

Sempre nel medesimo contesto operativo, comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Dal che si ricava agevolmente – in uno alla considerazione che la polizia giudiziaria è tale solo in presenza di un fatto di reato([5]) – un pre compito identificativo dell’indagato, tra gl’altri, ossia della persona a cui è attribuito il reato([6]).

Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l’ora in cui ha acquisito la notizia. Quindi procede senza soluzione di continuità all’assicurazione delle fonti di prova.

Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, difatti, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell’articolo 55([7]) c.p.p. raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. All’indicato fine procede([8]): alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi; alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti([9]).

In virtù dell’art. 349 c.p.p.([10]) la polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell’interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero.

Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita – ed è questo il punto di rilievo – la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell’articolo 161([11]). Da tale corredo dispositivo s’evince, invero assai agevolmente, che in presenza d’un indagato il presupposto normativo concettuale è la presenza di un reato([12]).

  1. Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni nell’attività di polizia giudiziaria tra osservanza legislativa e correttezza professionale

La polizia giudiziaria([13]), nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato non detenuto ne’ internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell’articolo 157 comma 1([14]) ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore.

Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale. Trattandosi d’indagato si è per definizione legislativa – oltreché per criteriologia logica – in presenza d’un reato. Orbene nel relativo verbale d’individuazioneidentificazione domiciliare – sia esso domicilio eletto sia dichiarato – correttezza professionale e linearità istituzionale vogliono che l’indagato sia edotto del reato per cui la polizia giudiziaria sta procedendo. Conferma legislativa di tale ultimo assunto, si rinviene – pressoché testualmente – nel capoverso dell’articolo 161 c.p.p., a mente del quale […] Fuori del caso previsto dal comma 1, ossia allorquando la polizia giudiziaria procede iniziaticamente, l’invito a dichiarare o eleggere domicilio è formulato con l’informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione dell’autorità giudiziaria. Come noto l’informazione di garanzia emessa dal pubblico ministero ha gli stessi contenuti dell’invito su descritto e, in aggiunta testuale, gli articoli di legge violati in ordine al reato attribuito([15]).

L’imputato([16]) è avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l’atto è stato notificato([17]).

Orbene appare chiaro che in tema di invito ad eleggere eo dichiarare domicilio ad opera della polizia giudiziaria nei confronti di un soggetto a cui è provvisoriamente attribuito un fatto di reato, operano argomenti legislativi d’agevole comprensione ermeneutica ed istanze deontologiche in termini di correttezza professionale che militano per un’erudizione totale della persona indagata quantomeno circa i fatti che gli sono attribuiti – ancorché, si ribadisce, provvisoriamente – alla stregua di quelli contenuti nell’informazione di garanzia del pubblico ministero

  1. Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto. Le ulteriori responsabilità nell’azione professionale della polizia giudiziaria

Ai sensi dell’art. 162 c.p.p. il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall’imputato all’autorità che procede, con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore([18]).

Finche’ l’autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto. A partire da quelle effettuate, a seguito di preciso invito, nelle mani della polizia giudiziaria e riversate nel relativo verbale. Cionondimeno, al dichiarato fine d’aderire agl’inviti della giurisprudenza comunitaria, il legislatore([19]) ha introdotto nell’articolo 162 c.p.p. un comma 4-bis. Del seguente tenore [..] L’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non ha effetto se l’autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del difensore domiciliatario. Ulteriore tassello responsabili stico dell’attività di polizia giudiziaria circa la correttezza degl’indicati adempimenti. Ulteriore conferma, altresì, dell’assunto in virtù del quale all’atto identificativo va accompagnata l’attribuzione dell’indicazione del fatto di reato attribuito all’indagato. Vieppiù ponendo mente alla circostanza che all’atto di chiedere l’assenso del difensore domiciliatario questi senz’altro vorrà sapere il titolo di reato attribuito al proprio potenziale assistito domiciliato; appare quantomeno bizzarro – oltreché illogico – il disvelare il titolo di reità all’avvocato tacendolo all’indagato da questi assistito([20]).

In ordine alla durata del domicilio dichiarato o eletto, la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli articoli 156 comma 2([21]) e 163([22]) c.p.p.

Nel sistema codicistico – originario ed attuale – vi è una norma che – ancorché poco studiata –  persegue l’obiettivo di garantire la legalità del procedimento.

Si tratta dell’art. 124 c.p.p., a mente del quale […] I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari del giudice([23]), gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria([24]) sono tenuti a osservare le norme di questo codice([25]) anche quando l’inosservanza non importa nullità([26]) o altra sanzione processuale. I dirigenti degli uffici([27]) vigilano sull’osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare.

Pur trattandosi di vero e proprio obbligo solo con riguardo alle ipotesi di responsabilità disciplinare o penale, l’indicata fattispecie processuale indica chiaramente il percorso di responsabilità che gli operatori pratici devono seguire nell’ambito dell’azione cui sono preposti. Se quanto si è venuto telegraficamente dicendo fin qui in tema di comprensione delle norme d’applicare ha un senso, viene fuori anche un obbligo d’intelligente applicazione della legge([28]) ad opera di tutti gli attori della rappresentazione processuale.

Volume consigliato

Note

([1]) Con tutte le novelle che lo hanno interessato negl’ultimi trent’anni.

([2]) V. artt. 55/59 c.p.p. in tema di polizia giudiziaria: 55. Funzioni della polizia giudiziaria – 56. Servizi e sezioni di polizia giudiziaria – 57. Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria – 58. Disponibilità della polizia giudiziaria – 59. Subordinazione della polizia giudiziaria.

([3]) V. artt. 347 e segg. c.p.p.

([4]) Adempiendo al dovere istituzionale posto dagli articoli 55 e 330 c.p.p.: art.55. Funzioni della polizia giudiziaria. 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale. 2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria. 3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria. – art.330. Acquisizione delle notizie di reato. 1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.

([5]) Sul tema e sulla distinzione tra polizia giudiziaria ed amministrativa, vedi, per tutti, P. Tonini, diritto processuale penale, Giuffrè, Milano, ult. ed.

([6]) Sulla tempistica individuano un termine preciso i commi successivi nei termini che seguono. 2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l’assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell’atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari. 3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.

([7]) Vedi nota precedente nr.4.

([8]) L’elencazione non è tassativa: l’art. 348 c.p.p. dice fra l’altro.

([9]) Procede, quindi, al compimento degli atti indicati negli articoli 349 e seg.  Dopo l’intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell’articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova, ai sensi della novella di cui all’art. 8 della L. 26 marzo 2001, n. 128.

([10]) In tema di Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone.

([11]) Vedi amplius appresso nel testo.

([12]) Osserva inoltre le disposizioni dell’articolo 66. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l’identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l’assistenza dell’autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente. Dell’accompagnamento e dell’ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dalla legge, ordina il rilascio della persona accompagnata. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell’ora in cui esso è avvenuto.

([13]) Così come, d’altro canto, il giudice ed il pubblico ministero.

([14]) C.p.p. art.157. Prima notificazione all’imputato non detenuto. 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione all’imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l’imputato esercita abitualmente l’attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

([15]) C.p.p. art.369. Informazione di garanzia. 1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia. 1-bis. Il pubblico ministero informa altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall’articolo 335, comma 3. 2. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l’ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l’informazione di garanzia sia notificata a norma dell’articolo 151.

([16]) Ai sensi dell’articolo 61 c.p.p. anche l’indagato: art.61. Estensione dei diritti e delle garanzie dell’imputato. 1. I diritti e le garanzie dell’imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari. 2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all’imputato, salvo che sia diversamente stabilito.

([17]) L’imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l’imputato che deve essere dimesso da un istituto per l’esecuzione di misure di sicurezza, all’atto della scarcerazione o della dimissione ha l’obbligo di fare la dichiarazione o l’elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell’istituto. Questi lo avverte a norma del comma 1 dell’art. 161 c.p.p., iscrive la dichiarazione o elezione nell’apposito registro e trasmette immediatamente il verbale all’autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 dell’art. 161 c.p.p. diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, dell’art. 161 c.p.p. la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l’imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159 del c.p.p.

([18]) La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale l’imputato si trova. In tale ultimo caso il verbale è trasmesso immediatamente all’autorità giudiziaria che procede. Analogamente si provvede in tutti i casi in cui la comunicazione è ricevuta da una autorità giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorità.

([19]) La cd. novella Orlando del 2017 n. 103.

([20]) Ai sensi dell’art. 163 c.p.p., in tema di formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto, […] Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli articoli 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 157.

([21]) C.p.p. art.156. Notificazioni all’imputato detenuto. Comma 2. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata è consegnata al direttore dell’istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non è possibile consegnare la copia direttamente all’imputato, perché legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell’istituto informa immediatamente l’interessato con il mezzo più celere.

([22]) Vedi nota precedente nr.20.

([23]) C.p.p. art.126. Assistenza al giudice. 1. Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito dall’ausiliario a ciò designato a norma dell’ordinamento, se la legge non dispone altrimenti.

([24]) C.p.p. art. 57. Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria: a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia  e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l’ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità; c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell’arma dei carabinieri o della guardia di finanza. 2. Sono agenti di polizia giudiziaria: a) il personale della polizia di Stato al quale l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. 3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti (6) attribuiscono le funzioni previste dall’articolo 55.

([25]) Del codice di procedura penale entrato in vigore il 24 ottobre 1989.

([26]) Delle nullità s’occupano nel sistema codicistico gli articoli 177-186.

([27]) Non solo degli uffici giudiziari ma anche di quelli, tra gl’altri, della polizia giudiziaria: Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo della Guardia di Finanza, etc.

([28]) In generale; come recita il capo II delle preleggi del’42 premesse al codice civile.

Prof. Sergio Ricchitelli

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