Le Sezioni Unite intervengono sul coordinamento tra l’opposizione all’ingiunzione europea (Regolamento CE n. 1896/2006) e il diritto interno

Redazione 31/07/19
Scarica PDF Stampa

di Caterina Silvestri

Con pronuncia del 31 gennaio 2019, n. 2840, la Corte di Cassazione è intervenuta nella sua formazione più autorevole a comporre le divergenti interpretazioni espresse dalla giurisprudenza, che nel difetto di disciplina legislativa si erano inevitabilmente formate, sul coordinamento tra la fase monitoria dell’ingiunzione di pagamento europea[1] e il diritto processuale nazionale, destinato a trovare applicazione in caso di opposizione.

La pronuncia in esame riguarda il testo del regolamento n. 1896 del 2006 antecedente alla riforma portata dal regolamento n. 2015/2421 il quale, come noto, ha previsto alcune modifiche alla procedura europea di recupero dei crediti di modesta entità (regolamento n. 861 del 2007) e all’ingiunzione Ue, modificando, tra l’altro, proprio la fase dell’opposizione.

Le novità concernenti quest’ultima hanno riguardato, in particolare, la previsione introdotta all’attuale art. 7, paragrafo 4, concernente la possibilità per il creditore richiedente l’ingiunzione di «indicare al giudice quale eventuale procedura, fra quelle elencate all’art. 17, paragrafo 1, lettere a) e b), chiede che si applichi alla sua domanda nel successivo procedimento civile qualora il convenuto presenti opposizione all’ingiunzione di pagamento europea».

La nuova versione dell’art. 17, dal canto suo, indica quale rito per l’opposizione all’ingiunzione, quello del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, ovvero di un «rito processuale civile nazionale appropriato»[2].

Benché, come già osservato, la pronuncia delle Sezioni Unite concerna il vecchio testo dell’art. 17[3], regolamento n. 1896 del 2006, la soluzione accolta dalle S.U., è ragionevolmente destinata a restare ferma anche nell’ottica del testo novato.

La pronuncia prevede che il giudice cui è comunicata la presentazione dell’opposizione da parte dell’ingiunto, fissi «un termine per il creditore invitandolo ad introdurre la tutela secondo la disciplina processuale civile ordinaria italiana, con lo strumento idoneo in virtù alla natura della situazione giuridica creditoria azionata». Il termine così fissato è espressamente ricondotto all’art. 307, c.p.c.: esso ha, dunque, natura perentoria e destina il procedimento avviato con l’ingiunzione Ue all’estinzione in caso di suo mancato rispetto.

Si tratta di una soluzione che lascia aperta qualche perplessità ove letta con riferimento alle indicazioni del considerando n. 24, peraltro richiamato dalla pronuncia, il quale prevede che l’opposizione «dovrebbe interrompere il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e determinare il trasferimento automatico del caso ad un procedimento civile ordinario».

Si tratta di un «automatismo» che nel tenore del considerando parrebbe suscettibile di essere interrotto solo dalla richiesta del creditore di non proseguire col giudizio in caso di opposizione e la continuità della fase procedimentale di opposizione rispetto a quella monitoria, parrebbe anche essere l’opzione accolta dal tenore letterale del testo originario dell’art. 17, il cui primo comma indica che «il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine applicando le norme di procedura civile ordinaria».

La scelta di gravare il creditore della introduzione della tutela secondo le norme processuali interne, pone, invece, automaticamente nel nulla l’ingiunzione Ue, producendo un effetto che non pare giustificato neanche dalla matrice monitoria pura dell’istituto, la quale implica che la promozione dell’opposizione privi l’ingiunzione di qualunque efficacia, o attitudine all’efficacia[4]. Normalmente nei casi in cui il procedimento ingiuntivo è improntato a siffatto modello, la proposizione dell’opposizione rende l’ingiunzione una particolare modalità di introduzione dell’istanza, cui segue lo sviluppo delle attività processuali secondo la scansione che il giudice stabilirà[5].

Le formalità che conducono all’emissione dell’ingiunzione Ue sono costituite dalla compilazione del modulo dedicato il quale, pur nella sua essenzialità, integra, a parere di chi scrive, un’attività di allegazione sufficiente a individuare la domanda creditoria, atteso che, tra le varie informazioni da offrire, il modulo prevede anche quelle concernenti la fonte del credito, il suo ammontare, gli interessi applicabili. Nulla, invece, è dato conoscere delle ragioni che sostengono l’opposizione del preteso debitore.

Una soluzione improntata a un maggior equilibrio tra le parti e più in linea con l’automatismo che parrebbe voluto dal legislatore Ue, avrebbe, a mio avviso, potuto distribuire tra ricorrente e opponente gli oneri di instaurazione del procedimento di cognizione, semplicemente prevedendo la fissazione da parte del giudice informato dell’opposizione, di un termine, o di un’udienza di comparizione, valevole per entrambe le parti, funzionale al completamento e alla formulazione delle rispettive allegazioni e domande, anziché porre l’onere di avvio del giudizio (possibilmente a rito semplificato) esclusivamente a carico del creditore.

[1] Sull’ingiunzione di pagamento europea: P. Biavati, Reg. CE n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento. Commento agli artt. 1, 24, 25, 26 e 32, in Le nuove leggi civili commentate, 2010, n. 2, p. 387 ss.; Id., Il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, in Manuale di diritto processuale civile europeo, a cura di M. Taruffo e V. Varano, Torino, 2011, p. 311 ss.; G. Porcelli, L’ingiunzione di pagamento europea. Analisi sistematica e pratica del regolamento comunitario, Unilibro, 2010 A. Romano, Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, Milano, 2009.

[2] La versione aggiornata dell’art. 17, intitolato «effetti della presentazione di un’opposizione», dispone: «1. Se l’opposizione è presentata entro il termine stabilito all’articolo 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento. Il procedimento prosegue in conformità delle norme: a) del procedimento europeo per le controversie di modesta entità di cui al regolamento (CE) n. 861/2007, laddove applicabile; oppure b) di un rito processuale civile nazionale appropriato. 2. Qualora il ricorrente non abbia indicato quale delle procedure elencate al paragrafo 1, lettere a) e b), chiede che si applichi alla sua domanda nel procedimento avviato in caso di opposizione o qualora il ricorrente abbia chiesto che si applichi il procedimento europeo per le controversie di modesta entità di cui al regolamento (CE) n. 861/2007 a una controversia che non rientra nel campo di applicazione di tale regolamento, il procedimento viene trattato secondo l’appropriato rito civile nazionale, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente chiesto che tale mutamento di rito non avvenga. 3. Qualora il ricorrente abbia perseguito il recupero del credito attraverso il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, nessuna disposizione del diritto nazionale può pregiudicarne la posizione nel successivo procedimento civile. 4. Il passaggio al procedimento civile ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e b), è disciplinato dalla legge dello Stato membro d’origine. 5. Il ricorrente è informato dell’eventuale opposizione presentata dal convenuto e dell’eventuale passaggio al procedimento civile ai sensi del paragrafo 1.»

[3] Il testo originario dell’art. 17 dispone: «1. Se l’opposizione è presentata entro il termine stabilito all’articolo 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento./Qualora il ricorrente abbia perseguito il recupero del credito attraverso la procedura d’ingiunzione di pagamento europea, nessuna disposizione del diritto nazionale può pregiudicare la sua posizione nel successivo procedimento civile ordinario. /2. Il passaggio al procedimento civile ordinario ai sensi del paragrafo 1 è disciplinato dalla legge dello Stato membro d’origine. /3. Il ricorrente è informato dell’eventuale opposizione presentata dal convenuto e dell’eventuale passaggio al procedimento civile ordinario.».

[4] Si ricorda che la dottrina tradizionale italiana distingue due modelli che trovano la loro origine nel mandatum de solvendo sine causa cognitione, rappresentati dal procedimento monitorio puro e da quello documentale. Secondo il primo modello è sufficiente che i fatti siano affermati senza alcuna prova a loro fondamento; il provvedimento, emesso in assenza di contraddittorio, è sospensivamente condizionato alla mancata opposizione del debitore che, se effettuata, priva il provvedimento di qualunque efficacia se non quella di costituire una forma particolare di atto introduttivo del giudizio, inidoneo ad acquisire efficacia esecutiva nel corso del processo. Possono essere annoverati a questa tradizione la procédure d’injonction de payer francese, sia pure con rivisitazioni originali. Il procedimento monitorio documentale, al contrario, è fondato su una prova particolarmente attendibile del credito, quella documentale, che giustifica la circostanza che il provvedimento sia risolutivamente condizionato all’accoglimento dell’opposizione proposta del debitore e suscettibile di acquistare forza esecutiva nel corso del processo. Appartengono a questo modello il Mandatsverfahren di cui all’art. 548 ss. della ZPO austriaca. In tal senso insegna Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, cit., 551 e V. Andrioli, Commento al codice di procedura civile, Napoli, 1964, vol. IV, 1. L’espressione procedimento monitorio puro si deve a P. Calamandrei, Il procedimento monitorio nella legislazione italiana, Milano, 1926, 9, oggi anche in Opere giuridiche, vol. IX, Napoli, 1983, 3 ss. Per osservazioni sull’ingiunzione francese: R. Perrot, Il procedimento per ingiunzione, Riv. dir. proc. civ., 1986, 715; P. Estoup, La pratique des procédures rapides, cit., 285; Silvestri, Il référé nell’esperienza giuridica francese, cit., 254.

[5] Offre un esempio di questo tipo l’injonctione de payer francese, sulla quale mi permetto di richiamare C. Silvestri, Il référé nell’esperienza giuridica francese, Giappichelli, 2005, p. 254 ss.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento