Le novità al Codice della Strada introdotte dal DL 3.10.2006 n.262 art. 44

Amoroso Renato 26/10/06
Scarica PDF Stampa
Il DL in epigrafe, salve eventuali modifiche ed integrazioni in sede di conversione in legge, ha introdotto in sintesi le seguenti novità.
Decurtazione dei punti della patente
L’art. 126 bis CdS è stato modificato nel senso, innanzitutto, di riattribuire i punti decurtati ai proprietari di veicoli per i quali non fosse stato possibile identificare il conducente. Si tratta, in concreto, di coloro che hanno subito la decurtazione dei punti prima della nota sentenza della Corte Costituzionale 24.1.2005 n.27; la riattribuzione opera di diritto e deve essere effettuata d’ufficio dall’organo che aveva proceduto all’accertamento.
L’obbligo della comunicazione dei dati del conducente incombe, in primo luogo, sul conducente stesso e, in caso di mancata identificazione, sul proprietario del veicolo entro il termine di sessanta giorni. Si è così colmata la discrepanza fra il precedente termine di trenta giorni e il termine di sessanta giorni utile alla proposizione del ricorso dinanzi al Giudice di Pace.
La sanzione per la omessa comunicazione non è più quella prevista nell’art. 180 – 8° comma ma diventa una sanzione prevista specificamente dallo stesso art. 126 bis, in misura ridotta rispetto al passato: il minimo edittale è ora di euro 250,00 anziché euro 357,00.
L’esimente, già prevista in precedenza, del giustificato motivo è ora diventata di giustificato e documentato motivo che impedisca di comunicare i dati del conducente. E’ sicuramente un limite più severo per l’esame in concreto della giustificazione eventualmente addotta dal proprietario.
 
Ciclomotori e confisca
L’art. 97 comma 14 prevede ora la confisca solo per le ipotesi previste nei commi 5 – (produzione e commercio di ciclomotori irregolari) e 7 – (ciclomotore senza certificato di circolazione).
Per la violazione al comma 6 – (ciclomotore non rispondente alle caratteristiche dovute o che sviluppi velocità eccessiva), oltre alla sanzione pecuniaria è previsto il fermo amministrativo per 60 giorni.
Per la violazione ai commi 8 – (ciclomotore senza targa) e 9 – (ciclomotore con targa non propria), oltre alla sanzione pecuniaria è previsto il fermo per giorni 30.
E’ previsto un aggravio di sanzioni accessorie per il caso di reiterazione delle violazioni nell’arco del biennio, giungendo nuovamente alla confisca nel caso di recidiva nella violazione dei commi 8 e 9.
 
Art. 170 e art. 213
Per le violazioni dei commi 1 – (sollevamento della ruota anteriore e circolazione senza impegnare entrambe le mani) e 2 – (trasporto irregolare di passeggero) non è più prevista la confisca ma, oltre alla sanzione pecuniaria, il solo fermo amministrativo per giorni 60. La reiterazione per almeno due volte nell’arco del biennio, comporta il fermo amministrativo per giorni 90. L’art. 170, pertanto, non prevede più la confisca del ciclomotore.
Nell’art. 213, comma 2 sexies, è previsto che si proceda sempre alla confisca nel caso di violazione delle norme di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171; tale disposizione, tuttavia, deve ritenersi incompatibile ed implicitamente modificata dal nuovo testo dell’art. 170, che non prevede più la confisca per le violazioni in esso descritte.
Anche se il DL in oggetto non modifica espressamente il testo dell’art. 213, si deve applicare la nuova norma speciale, da ritenere derogativa a quella generale, applicando il regime più favorevole al reo, anche in forza del principio generale della successione delle leggi nel tempo (art. 2 Codice penale).
 
di Renato Amoroso – Giudice di Pace in Monza

Amoroso Renato

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento