Le modifiche al Codice del Processo Amministrativo in tema di PAT

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Ai sensi dell’art. 21 del d.P.C.M. n. 40/2016, il processo amministrativo telematico (PAT) sarebbe dovuto entrare in vigore dal 1° luglio 2016. Tuttavia, poche ore prima che si arrivasse alla scadenza, tale termine è stato posticipato di un anno.

E infatti, nell’estate del 2016, il Governo è intervenuto ben due volte sulla materia, in entrambi casi mediante decretazione d’urgenza, peraltro modificando non il d.P.C.M. n. 40, bensì, più a monte, il Codice del Processo Amministrativo (CPA).

 

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In prima battuta, con il d.l. 30 giugno 2016, n. 117 (poi convertito in legge 12 agosto 2016, n. 161), è stato per l’appunto posticipa­to in extremis l’avvio del processo amministrativo telematico alla data del 1° gennaio 2017.

Poi, è intervenuto il d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modi­ficazioni in legge n. 197 del 25 ottobre 2016 (in G.U. 29 ottobre 2016), che all’art. 7 contiene svariate disposizioni sul processo amministrativo telematico.

 

Innanzi tutto, l’entrata in vigore del processo amministrativo telemati­co al 1° gennaio 2017 è stata confermata solo per i ricorsi nuovi, mentre per i ricorsi già inoltrati è stato previsto un doppio binario fino all’esau­rimento del grado, e comunque non oltre 31 dicembre 2017. Così infatti statuisce il comma 3 del detto art. 7:

“le modifiche introdotte dal presente articolo, hanno efficacia con riguar­do ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all’esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del pre­sente decreto”.

 

Inoltre, l’art. 7 in commento del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, ha ap­portato non poche novità, sia modificando il testo del CPA, sia dettando alcune norme nuove che rimangono esterne al combinato disposto di cui al CPA ed al regolamento n. 40.

 

Quanto agli interventi diretti nel CPA, questi riguardano l’art. 25 sul domicilio, e l’art. 136 su comunicazioni e depositi; riguarda­no inoltre le norme di attuazione di cui all’allegato 2 al d.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010, e più specificamente l’art. 4 (orari di deposito), l’art. 5 (forma­zione e tenuta dei fascicoli), l’art. 13 (specifico sul PAT), ed il nuovo art. 13-bis (adunanza plenaria straordinaria in materia di PAT).

 

A seguito della legge n. 197/2016, il novero delle ipotesi escluse dall’ap­plicazione del processo amministrativo telematico può dunque ritenersi, almeno per il momento, completo.

a) Malfunzionamento del S.I.G.A.

Ai sensi dell’art. 7, comma 3 del d.P.C.M. n. 40, “il deposito del do­cumento redatto su supporto cartaceo e sottoscritto con firma autografa è consentito esclusivamente quando il responsabile del SIGA attesta che il si­stema informatico non è in grado di ricevere il deposito telematico degli atti. In tal caso, il Segretario di sezione provvede ad estrarre copia informatica, anche per immagine, dei provvedimenti depositati, nei formati stabiliti dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 19 e la inserisce nel fascicolo informa­tico”.

b) Motivate ragioni tecniche

Ai sensi dell’art. 9, comma 8 del d.P.C.M. n. 40, “nel corso del giudizio, il giudice può, per specifiche e motivate ragioni tecniche, ordinare o autorizza­re il deposito di copia cartacea o su supporto informatico ovvero su diverso supporto di singoli atti e documenti”.

c) Costituzione e produzione di documenti in camera di consiglio

Ai sensi dell’art. 9, comma 8 del d.P.C.M. n. 40, nei casi di costituzione in camera di consiglio, nonchédi produzione autorizzata di documenti sempre in camera di consiglio, per gravi ed eccezionali ragioni, rispetti­vamente ai sensi dei commi 7 e 8, art. 55, del CPA.

d) Giudizi sul diritto alla lingua madre presso il TRGA – Bolzano

Sempre ai sensi dell’art. 9, comma 8 del d.P.C.M. n. 40, nei giudizi di­nanzi al Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Provincia di Bolzano aventi ad oggetto il diritto alla lingua madre, per il deposito di memorie effettuato da parti che stanno in giudizio personalmente, ai sensi all’articolo 10, comma 5, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.

e) Ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti, o alla natura della controversia

Al nuovo comma 2 dell’art. 136 CPA, sostituito dalla legge n. 197, è adesso statuito che “in casi eccezionali, anche in considerazione della ri­correnza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia, il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza, possono dispensare, previo provvedimento motivato, dall’impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma”.

f) Impossibilità tecnica di più invii dello stesso scritto difensivo o documento

Al nuovo comma 1 dell’art. 13 delle disposizioni di attuazione del CPA, anch’esso sostituito dalla legge n. 197, è adesso statuito che “in casi ecce­zionali, e se non è possibile effettuare più invii dello stesso scritto difensivo o documento, il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il deposito cartaceo”.

g) Specifiche controversie in materia di segreto di Stato

Infine, l’art. 7, comma 5 del d.l. 168/2016, prevede un’ulteriore eccezio­ne per materia, che tuttavia non è stata inserita nénel CPA nénelle regole tecniche n. 40. Tale disposizione statuisce che le disposizioni sul processo amministrativo telematico non si applicano alle controversie di cui all’ar­ticolo 22 (controversie relative al rapporto di lavoro del personale addetto al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza–DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza), ed agli articoli 39 e seguenti (controversie relative alla tutela del segreto di Stato) del Capo V della legge 3 agosto 2007, n. 124.

 

In definitiva, solo la prima ipotesi è demandata all’azione del respon­sabile del SIGA; tutte le altre ipotesi sono rimesse alla valutazione del giudice.


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Giurdanella Carmelo

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