Le controversie in materia di proprietà intellettuale e tecnologia e la mediazione come strumento di risoluzione alternativo al tribunale

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L’ambito della proprietà intellettuale è caratterizzato da peculiarità che diventano ancora più evidenti in caso di controversie. Le materie più frequentemente soggette a conflitti sono legate al tema delle licenze di marchi e brevetti, alla titolarità del diritto d’autore o alla gestione collettiva dello stesso diritto. Rientrano nella proprietà intellettuale anche problematiche relative ai contratti di franchising e distribuzione, ai contratti relativi a nuovi software, ai contratti di produzione e distribuzione di format di programmi televisivi. Tali conflitti trovano certamente nel procedimento giudiziario ordinario e dunque presso le corti statali una strada per la loro definizione. Tuttavia, lo strumento della mediazione risulta decisamente congeniale per la risoluzione delle controversie che riguardano queste materie così particolari.

A differenza della causa in Tribunale, infatti, la mediazione consente alle parti di avere un maggiore controllo sull’iter del procedimento, sull’esito, sui tempi e sui costi, che sono individuabili in anticipo.

La mediazione permette, inoltre, alle parti di scegliere un mediatore, specializzato nella gestione dei conflitti in materia di proprietà intellettuale e tecnologia. E’ molto importante evidenziare come la mediazione garantisca il mantenimento della relazione commerciale (spesso si tratta di contratti di durata come la distribuzione, l’agenzia) che verrebbe compromessa da un giudizio, da dove escono vincitori e perdenti.

Si aggiunga poi l’assoluta riservatezza: in alcuni casi, ad esempio, quando si dibatte della autenticità di un’opera, rendere pubblica la questione può significare andare incontro a un probabile deprezzamento. Vi è, infine, la possibilità di discutere di più questioni in un’unica sede, evitando di instaurare procedimenti in diversi Paesi con il rischio di ottenere pronunce contraddittorie.

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L’opera affronta la vastità degli istituti del diritto civile con un approccio sistematico e strumentale alla preparazione di esami e concorsi.  Il volume è aggiornato a: Legge 26 febbraio 2021, n. 21, (conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 31 dicembre 2020, n. 183, ‘Milleproroghe’) che ha prorogato la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili; Legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, recante Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha inciso sull’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di tutela dei consumatori (azione di classe) e Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, che ha prorogato i termini per l’adeguamento degli statuti degli enti del terzo settore.

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La mediazione secondo il decreto legislativo 28/2010.

La mediazione può essere condotta secondo le regole prescritte dal Decreto Legislativo 28/2010 (e modifiche successive) qualora ne ricorrano i presupposti quali, ad esempio, la competenza del tribunale italiano. Se la procedura si svolge sotto il cappello della normativa italiana in materia di mediazione le parti potranno raggiungere un accordo che ha valore di titolo immediatamente esecutivo.

In caso di mediazioni internazionali. In alternativa, soprattutto in caso di controversie internazionali (quando almeno una delle parti è straniera) può essere più congeniale optare per uno strumento di mediazione in cui le parti possano scegliere il loro mediatore in una lista internazionale composta di nomi italiani e stranieri. Questo è il caso del procedimento di mediazione specifico che nasce da un Accordo di collaborazione siglato nel 2020 tra due istituzioni WIPO (World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center- Agenzia dell’ONU) e Camera Arbitrale di Milano. Tali mediazioni vengono gestite secondo il regolamento di mediazione disciplinato da WIPO

 

Mediazione secondo il regolamento WIPO.

La Camera Arbitrale di Milano e il Centro di Arbitrato e Mediazione WIPO hanno pattuito di amministrare insieme le procedure di mediazione (per le controversie sui temi di proprietà intellettuale e tecnologia, dove una delle parti della lite è straniera); hanno redatto una clausola standard che imprese e professionisti possono usare nei contratti; hanno stilato una lista di mediatori con esperienza specifica nelle controversie in materia di proprietà intellettuale.

Per supportare le imprese in questo momento particolarmente delicato i due enti hanno di recente deliberato una misura straordinaria con l’obiettivo di incentivare l’accesso alla risoluzione delle liti in caso di controversie in materia di proprietà intellettuale e tecnologia. I due enti rinunciano alle spese amministrative per il deposito delle domande di mediazione che verranno presentate entro il 31 luglio 2021. Per ulteriori informazioni: servizio.conciliazione@mi.camcom.it

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