Le commissioni di gara devono essere composte, in prevalenza, di tecnici esperti nel settore cui la gara si riferisce

Lazzini Sonia 27/01/11
Scarica PDF Stampa

Risulta quindi rispettato il principio affermato dalla Corte costituzionale secondo cui le commissioni di gara devono essere composte, in prevalenza, di tecnici esperti nel settore cui la gara si riferisce

Ciò deve avvenire nel rispetto dei criteri di imparzialità e di competenza tecnica, principio che va interpretato secondo un canone di ragionevolezza,

nel senso che si impongono ai membri di commissioni competenze tali poter valutare con sufficiente grado di consapevolezza i contenuti delle proposte sottoposte al loro esame.

Quanto al secondo motivo la appellante si duole del progressivo rimaneggiamento e della radicale modificazione della composizione della Commissione di gara, a suo dire rappresentata da soggetti privi di requisiti di competenza specialistica richiesti dall’art.84 del codice dei contratti.

La appellante si doleva che con le due successive deliberazioni impugnate in primo grado, la stazione appaltante avesse, dapprima sostituito il Presidente dottor F- ed il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dottor P-, nel contempo aumentando i componenti fino a cinque.

Inoltre, a distanza di poco più di un mese avrebbe proceduto alla surroga di una altro membro nominando in sostituzione del dottor ******* A-, dirigente dell’ufficio Affari Generali, un funzionario dello stesso Ufficio privo di qualifica apicale il quale, a riprova della illegittimità della nomina, esercita funzioni procuratorie tanto che risulta costituito in giudizio di primo grado in rappresentanza della ASL.

In sostanza con le deliberazioni n.249 del 23.6.2009 e n.438 del 16.7.2009 la stazione appaltante sarebbe venuta meno al principio di immodificabilità dell’organo aggiudicatario che impone di non mutare la composizione soggettiva del seggio di gara allo scopo di non lasciare adito a dubbi circa la imparzialità e la terzietà dello stesso nello svolgimento delle sue funzioni.

Il Tar ha invocato le determinazioni n. 349 del 23/6/2009 e n. 438 del 16/7/2009 che recherebbero una adeguata e circostanziata esposizione delle ragioni che hanno reso opportuna la modifica della composizione della Commissione giudicatrice

Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo di appello del Consiglio di Stato?

Il motivo non merita accoglimento.

Escluso un principio immanente nel nostro ordinamento di immodificabilità della composizione delle commissioni di gara i cui membri possono essere sostituiti in relazione ad esigenze di rapidità e continuità della azione amministrativa, nel caso specifico quanto al dottor P- risulta per tabulas una situazione di possibile incompatibilità in quanto rivestiva durante la gara la qualifica di Dirigente della struttura nella quale era addetta in rapporto libero professionale la sig. P_, legale rappresentante della Coop. ALFA, soggetto indicato dalla ricorrente in primo grado quale esecutrice dell’appalto in caso di aggiudicazione. Tale rapporto tra il membro della commissione e la signora ** era suscettibile di incidere sulla imparzialità di giudizio di detto componente.

Quanto all’altro membro della commissione, dottor ***** F-, anch’esso sostituito in corso di gara, deve considerarsi che la nomina di tale membro quale Presidente della commissione era stata effettuata in qualità di Direttore sanitario pro tempore della ASL Na 2; allorquando tutte le cariche aziendali sono state azzerate per intervenuto commissariamento della azienda anche detto soggetto è stato sostituito essendo venuto meno il presupposto che aveva giustificato la nomina. In sua vece la amministrazione ha individuato la massima figura apicale cui accede il servizio nominando quale nuovo Presidente il D.G. dell’UOC Provveditorato, dottoressa ******-. Con riferimento alla sostituzione del dottor ******* A- la stessa rappresenta una sostituzione tecnica giustificata dalla indisponibilità del designato a ricoprire l’incarico.

Si aggiunga inoltre che tre dei cinque membri della commissione hanno competenze tecniche sanitarie ed appaiono in grado di valutare i progetti tecnici presentati che ruotano attorno alla necessità di apprestare un servizio di assistenza e riabilitazione di soggetti con disturbi mentali e psichici in regime di residenzialità e semiresidenzialità fornendo le relative prestazioni terapeutiche mentre due hanno competenze amministrative che consentono l’esame dei pur rilevanti aspetti gestionali connessi alle offerte.

Risulta quindi rispettato il principio affermato dalla Corte costituzionale secondo cui le commissioni di gara devono essere composte, in prevalenza, di tecnici esperti nel settore cui la gara si riferisce nel rispetto dei criteri di imparzialità e di competenza tecnica, principio che va interpretato secondo un canone di ragionevolezza, nel senso che si impongono ai membri di commissioni competenze tali poter valutare con sufficiente grado di consapevolezza i contenuti delle proposte sottoposte al loro esame.

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 8400 del 3 dicembre 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato

 

N. 08400/2010 REG.SEN.

N. 01697/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

 

DECISIONE

sul ricorso numero di registro generale 1697 del 2010, proposto da:***

 

contro ***

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI SEZIONE I n. 00539/2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA PRESTAZIONI PROFESSIONALI

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di ************************* Cooperativa Sociale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 luglio 2010 il Cons. *************** e uditi per le parti gli avvocati ******* e *********, per delega dell’Avv. Romano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La soc. Ricorrente Onlus, Consorzio di Cooperative Sociali, aveva impugnato il verbale di gara del 27.10.2009, con cui, all’esito dell’ammissione dei due concorrenti e della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, era stata disposta l’aggiudicazione provvisoria alla società ******************************’appalto del servizio di fornitura di prestazioni professionali e della gestione delle Strutture Intermedie Residenziali (S.I.R.) per anni quattro – Lotto 2 – Giugliano, ******, Mugnano, l’eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto, la deliberazione del Commissario Straordinario n. 349/A del 23.6.2009, recante la rideterminazione della Commissione aggiudicatrice ed il riavvio della procedura di gara, la deliberazione del Commissario Straordinario n. 438/A del 17.7.2009, avente ad oggetto la sostituzione di un componente della Commissione aggiudicatrice, la nota del Commissario straordinario prot. n. 20162 del 17.6.2009.

Con motivi aggiunti aveva impugnato la deliberazione commissariale n. 835/A del 30/10/2009 concernente l’aggiudicazione, i verbali di gara dell’8/10, 15/10 e 22/10/2009 aventi ad oggetto la valutazione delle offerte, il verbale del 27/10/2009 avente ad oggetto le offerte economiche, i verbali del 27/1 e del 29/7/2009 nelle parti recanti l’ammissione in gara della controinteressata;

Il Tar, in sede di delibazione della istanza cautelare, riteneva il giudizio suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, co. 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000.

Esaminava quindi le singole censure dedotte e le respingeva.

Avverso la sentenza del primo giudice ha presentato l’odierno appello la società Ricorrente reiterando i motivi di gravame dedotti in primo grado.

Si è costituita in giudizio la società Nuova Controinteressata chiedendo il rigetto del gravame, e presentando appello incidentale.

Venivano depositate ulteriori memorie difensive.

All’udienza di trattazione del 6 luglio 2010 la causa veniva trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il Consorzio di Cooperative Sociali appellante, secondo classificato di due soli concorrenti nella graduatoria conclusiva della procedura aperta bandita dalla A.s.l. Napoli 2 per l’affidamento del servizio di fornitura di prestazioni professionali e la gestione delle Strutture Intermedie Residenziali (S.I.R.) ubicate nei comuni di Giugliano, ****** e Mugnano, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, appella la sentenza in forma abbreviata pronunziata dal Tar Campania con la quale è stato respinto il ricorso in primo grado dallo stesso presentato.

Il Consorzio reitera le censure presentate in primo grado del seguente tenore:

a) l’ offerta presentata dall’aggiudicataria, secondo quanto prescritto dal punto 2 del disciplinare di gara come emendato dalla nota prot. n. 3302 del 17/12/2008, non si è attenuta scrupolosamente ai limiti dimensionali imposti dal disciplinare superandoli;

b) la composizione della commissione giudicatrice è stata modificata senza idonea giustificazione e con soggetti privi di competenza tecnica;

c) sarebbe illogica ed ingiusta la valutazione relativa ai punteggi di 6/7 e di 7/8, assegnati alla controinteressata rispettivamente per i parametri “progetto e metodologia di gestione dei gruppi appartamento per l’utenza psichiatrica” e “ proposte attivazione e tipologie laboratori riabilitativi e di formazione per inserimento socio-lavorativo” ed al punteggio di 4/5 assegnato al consorzio ricorrente per “descrizione dell’attrezzatura tecnica impiegata, degli strumenti di studio e di ricerca, disponibilità di sedi operative nel territorio, centri studi, attività editoriali”.

Si è costituita la soc. aggiudicataria Cooperativa Sociale Novella Controinteressata chiedendo una pronunzia di inammissibilità per non essere stati articolati specifici motivi di doglianza contro la sentenza di primo grado, il rigetto nel merito dell’appello e presentando appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale presentato per l’annullamento della ammissione della offerta presentata dal Consorzio Ricorrente .

2. La Sezione, assorbita la eccezione di inammissibilità avanzata dalla appellata, ritiene che l’appello è infondato nel merito.

3. Quanto al primo motivo, la ricorrente sosteneva che l’aggiudicataria avesse prodotto un progetto tecnico esorbitante il limite dei nove cartelle, una per ciascun parametro di valutazione, imposto dall’art. 2 del disciplinare di gara.

Tuttavia la Sezione ritiene condivisibili le considerazioni del primo giudice e della appellata che hanno rilevato che non si rinviene nel disciplinare alcun riferimento ai limiti dimensionali delle singole cartelle le quali, in redazione del progetto, potevano essere liberamente articolate e dimensionate secondo le necessità di esplicazione del progetto. Ed invero deve ritenersi che con il termine cartella si intendeva indicare genericamente un documento, senza determinare un vincolante limite nel numero delle pagine, delle facciate, delle righe, o delle battute dal quale scaturisse, in caso di inosservanza, l’applicabilità di una esplicita clausola di esclusione.

4. Quanto al secondo motivo la appellante si duole del progressivo rimaneggiamento e della radicale modificazione della composizione della Commissione di gara, a suo dire rappresentata da soggetti privi di requisiti di competenza specialistica richiesti dall’art.84 del codice dei contratti.

La appellante si doleva che con le due successive deliberazioni impugnate in primo grado, la stazione appaltante avesse, dapprima sostituito il Presidente dottor F- ed il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dottor P-, nel contempo aumentando i componenti fino a cinque.

Inoltre, a distanza di poco più di un mese avrebbe proceduto alla surroga di una altro membro nominando in sostituzione del dottor ******* A-, dirigente dell’ufficio Affari Generali, un funzionario dello stesso Ufficio privo di qualifica apicale il quale, a riprova della illegittimità della nomina, esercita funzioni procuratorie tanto che risulta costituito in giudizio di primo grado in rappresentanza della ASL.

In sostanza con le deliberazioni n.249 del 23.6.2009 e n.438 del 16.7.2009 la stazione appaltante sarebbe venuta meno al principio di immodificabilità dell’organo aggiudicatario che impone di non mutare la composizione soggettiva del seggio di gara allo scopo di non lasciare adito a dubbi circa la imparzialità e la terzietà dello stesso nello svolgimento delle sue funzioni.

Il Tar ha invocato le determinazioni n. 349 del 23/6/2009 e n. 438 del 16/7/2009 che recherebbero una adeguata e circostanziata esposizione delle ragioni che hanno reso opportuna la modifica della composizione della Commissione giudicatrice.

5. Il motivo non merita accoglimento.

Escluso un principio immanente nel nostro ordinamento di immodificabilità della composizione delle commissioni di gara i cui membri possono essere sostituiti in relazione ad esigenze di rapidità e continuità della azione amministrativa, nel caso specifico quanto al dottor P- risulta per tabulas una situazione di possibile incompatibilità in quanto rivestiva durante la gara la qualifica di Dirigente della struttura nella quale era addetta in rapporto libero professionale la sig. P_, legale rappresentante della Coop. ALFA, soggetto indicato dalla ricorrente in primo grado quale esecutrice dell’appalto in caso di aggiudicazione. Tale rapporto tra il membro della commissione e la signora ** era suscettibile di incidere sulla imparzialità di giudizio di detto componente.

Quanto all’altro membro della commissione, dottor ***** F-, anch’esso sostituito in corso di gara, deve considerarsi che la nomina di tale membro quale Presidente della commissione era stata effettuata in qualità di Direttore sanitario pro tempore della ASL Na 2; allorquando tutte le cariche aziendali sono state azzerate per intervenuto commissariamento della azienda anche detto soggetto è stato sostituito essendo venuto meno il presupposto che aveva giustificato la nomina. In sua vece la amministrazione ha individuato la massima figura apicale cui accede il servizio nominando quale nuovo Presidente il D.G. dell’UOC Provveditorato, dottoressa ******-. Con riferimento alla sostituzione del dottor ******* A- la stessa rappresenta una sostituzione tecnica giustificata dalla indisponibilità del designato a ricoprire l’incarico.

Si aggiunga inoltre che tre dei cinque membri della commissione hanno competenze tecniche sanitarie ed appaiono in grado di valutare i progetti tecnici presentati che ruotano attorno alla necessità di apprestare un servizio di assistenza e riabilitazione di soggetti con disturbi mentali e psichici in regime di residenzialità e semiresidenzialità fornendo le relative prestazioni terapeutiche mentre due hanno competenze amministrative che consentono l’esame dei pur rilevanti aspetti gestionali connessi alle offerte.

Risulta quindi rispettato il principio affermato dalla Corte costituzionale secondo cui le commissioni di gara devono essere composte, in prevalenza, di tecnici esperti nel settore cui la gara si riferisce nel rispetto dei criteri di imparzialità e di competenza tecnica, principio che va interpretato secondo un canone di ragionevolezza, nel senso che si impongono ai membri di commissioni competenze tali poter valutare con sufficiente grado di consapevolezza i contenuti delle proposte sottoposte al loro esame.

6. Con il terzo motivo la appellante assume lacune e errori di giudizio da parte della commissione censurando la valutazione relativa ai punteggi di 6/7 e di 7/8, assegnati alla controinteressata rispettivamente per i parametri “progetto e metodologia di gestione dei gruppi appartamento per l’utenza psichiatrica” e “ proposte attivazione e tipologie laboratori riabilitativi e di formazione per inserimento socio-lavorativo” ed al punteggio di 4/5 assegnato al consorzio ricorrente per “descrizione dell’attrezzatura tecnica impiegata, degli strumenti di studio e di ricerca, disponibilità di sedi operative nel territorio, centri studi, attività editoriali”.

La censura risulta formulata in maniera generica ed inadeguata in quanto con riferimento alla offerta della appellata non si basa su una conoscenza diretta mentre più in generale appare del tutto risolutivo il rilievo del primo giudice che l’apprezzamento discrezionale del valore tecnico delle offerte è incensurabile nel merito e può essere espresso validamente attraverso voti numerici analiticamente riferiti ad un sistema articolato di parametri.

6. In conclusione l’appello principale deve essere respinto mentre tale esito determina l’inammissibilità per carenza di interesse dell’appello incidentale della appellata.

7. Spese ed onorari, tuttavia, in relazione alla peculiarità della vicenda contenziosa possono essere compensati.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, definitivamente decidendo respinge l’appello in epigrafe indicato.

Compensa spese ed onorari

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2010 con l’intervento dei Signori:

 

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Filoreto **********, Consigliere

Marco Lipari, Consigliere

***************, Consigliere

***************, ***********, Estensore

 

L’ESTENSORE               IL PRESIDENTE

 

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/12/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento