Le attestazione rilasciate dalla PA devono essere redatte nel rispetto dei limiti normativi sulla diffusione dei dati personali

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Il rilascio di un attestato di stato civile, dove viene indicato che una persona era stata adottata, viola la normativa sulla riservatezza dei dati personali delle persone adottate; infatti tale comportamento è contrario al DPR 396/2000, in base al quale, se nell’atto di stato civile “sono state fatte annotazioni o apportate rettificazioni o correzioni che modificano o integrano il testo dell’atto, l’estratto (ossia l’attestazione richiesta N.d.A.) è formato avuto riguardo alle annotazioni e alle rettificazioni o correzioni tralasciando qualsiasi riferimento a quelle parti dell’atto modificate o integrate in base alle annotazioni o rettificazioni o correzioni medesime” (art. 106).

Inoltre, in tema di adozione, la Legge 184/1983 stabilisce che “qualunque attestazione di stato civile riferita all’adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l’esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell’annotazione” della sentenza definitiva che pronuncia l’adozione, annotata a margine dell’atto di nascita dell’adottato (artt. 26, comma 4, e 28, comma 2).

Il tema del rispetto della privacy, nel caso di emissioni di atti da parte della pubblica amministrazione che possono contenere dati personali (talvolta sensibili) non necessari per la finalità per cui viene emesso l’atto è quanto mai attuale, anche in considerazione dell’elevato numero di attestazione rilasciate dalla PA e dal sempre maggiore ricorso all’interconnessione di dati in possesso ai vari enti pubblici.

A riprova di quanto appena affermato ricordiamo che, nel solo mese di novembre 2012, il Garante ha emesso due provvedimento sull’uso contrario al il principio di proporzionalità, sancito dall’art. 11, comma 1, lettera d) del Codice privacy.

Con il primo provvedimento (di recentissima pubblicazione) il Garante è intervenuto nei confronti del Comune di Firenze che aveva emesso un certificato di stato civile riportate il fatto che una persona era stata adottata, decisione da cui ha preso spunto il presente scritto.

In una seconda decisione, da noi esaminata in un altro articolo, l’Autorità ha stabilito che l’interessato ha diritto al rilascio di un attestato di laurea intestato alla sua nuova identità (avendo l’interessato cambiato sesso), anche alla luce di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 2 e 11, comma 1, lettera c) del Codice privacy, in base a cui i dati personali devono essere esatti ed aggiornati, qualora necessario.

Ricordiamo infine che sempre nel 2012 la Corte di Cassazione, intervenendo in tema di eccedenza dei dati presenti in un atto pubblico relativo al mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia da cui era affetto il ricorrente, nella sentenza n° 2034 affermava che “la pubblica amministrazione commette illecito se effettua il trattamento di un dato che risulti eccedente le finalità pubbliche da soddisfare”.

Recchia Antonio

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