Lavoro intermittente: chiarimenti del Ministero sull’utilizzo di tale tipologia contrattuale per interpreti e traduttori

Redazione 22/11/13
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Biancamaria Consales

Con interpello n. 31 del 19 novembre 2013, il Ministero del lavoro si è pronunciato su di un quesito avanzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito al possibile utilizzo della tipologia contrattuale del lavoro intermittente in relazione alle figure dell’interprete e del traduttore che espletano la propria attività presso scuole o istituti di lingua.

In particolare, l’istante ha chiesto se le suddette categorie professionali possano essere assimilate a quella degli “interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo”, contemplata al n. 38 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, così come richiamata dall’art. 40, D.Lgs. 276/2003 e dal D.M. 23 ottobre 2004 dello stesso Ministero del lavoro.

“In assenza dei requisiti soggettivi ovvero oggettivi individuati dall’art. 34 del D.Lgs. 276/2003 – ha affermato il Ministero – le ipotesi in cui risulta ammissibile la stipulazione di contratti di lavoro intermittente sono declinate nell’elenco contenuto nella tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923 il quale, al n. 38, contempla le prestazioni svolte dagli “interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, esclusi coloro che hanno anche incarichi o occupazioni di altra natura e coloro le cui prestazioni, a giudizio dell’Ispettorato corporativo, non presentino nella particolarità del caso i caratteri di lavoro discontinuo o di semplice attesa”.

La terminologia utilizzata evidenzia che le relative attività si riferiscono solo a prestazioni di interpretariato rese nell’ambito di strutture di tipo alberghiero ovvero presso agenzie di viaggio e del turismo, come confermato peraltro dall’esclusione espressa, contenuta nella medesima clausola, degli interpreti che svolgono anche incarichi o compiti di diversa natura a favore delle medesime strutture”.

Alla luce delle suesposte indicazioni, il Ministero ha concluso che non sembra possibile operare un’equiparazione della figura dell’interprete/traduttore impiegato presso scuole o istituti di lingua a quella di cui al n. 38 della tabella citata.

Resta ferma la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro di natura intermittente anche in tali ambiti laddove il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici di cui all’art. 34 del D.Lgs. 276/2003 o qualora sia previsto dalla disciplina collettiva di settore.

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