Lavoro – Assunzione di informazioni dal dipendente da parte del datore di lavoro prima della contestazione di addebiti e dell’audizione a difesa –Legittimità – Condizioni -Elementi giustificativi. (art 7 l. 300/70).

sentenza 11/01/07
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L’art. 7 della l. n. 300/70 prevede che il datore di lavoro non possa adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa, con la facoltà per lo stesso di farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Tale disposizione non vieta, tuttavia, al datore di lavoro di raccogliere informazioni dal dipendente, in via informale e senza il rispetto di particolari procedure, al fine di raccogliere elementi di giudizio utili all’accertamento dei fatti oggetto di contestazione, purchè a ciò faccia seguito la rituale contestazione formale degli addebiti al lavoratore e l’audizione a sua difesa secondo le modalità prescritte dalla legge.                   L’instaurazione del contraddittorio con la parte direttamente coinvolta prima della contestazione dell’infrazione disciplinare nelle forme di legge e della concessione dei termini a difesa, infatti, oltre a costituire una legittima prerogativa dell’azienda nell’ambito dell’istruttoria dalla stessa posta in essere, rappresenta anche un supplemento di garanzia per il dipendente, al fine di evitare che una rappresentazione distorta dei fatti, accertati senza che lo stesso sia messo in grado di interloquire, possa inquinare la corretta formulazione degli addebiti, prima ancora che il contenuto del provvedimento disciplinare, rappresentando pertanto una modalità attuativa del rapporto conforme ai canoni di buona fede e correttezza.
 
 
  ****** 920/05
 
                                                                                            
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
 
composto dai seguenti magistrati:
dott. ****************                                    Presidente
dott. ********************                                Giudice
dott. ***********                                               Giudice relatore
riunito in camera di consiglio, esaminati gli atti, sentito il giudice relatore, a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede, ha emesso la seguente
ORDINANZA COLLEGIALE
sul reclamo proposto da ******** (avv.to L. C., con studio in Marsala, L. B. n. 24) nei confronti di ************, in persona del legale rappresentante dott. F. M. (avv.to *****, elettivamente domiciliata in Marsala, via F.risella n. 29, presso lo studio dell’avv. *****) avverso l’ordinanza emessa in data 26-29/8/2005 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Marsala, dott. ************ a seguito del ricorso ex art. 700 c.p.c., promosso ante causam dal D. L. ed avente ad oggetto la reintegra nel posto di lavoro a seguito di licenziamento illegittimo.
PREMESSO IN FATTO
 Con ricorso depositato il 27.7.2005 e notificato il 5.8.2005, ******** – premesso di essere stato dipendente della ***** s.p.a. con la qualifica di Responsabile operativo A3L3 dal 1990 fino al 22.6.2005; di aver ricevuto dalla banca in data 14.4.2005 una lettera con la quale gli veniva contestato di aver effettuato, nel periodo 17.1.2005-15.2.2005, operazioni di prelievo e di accredito di somme di denaro usando causali di movimento non pertinenti e contabili prive delle sottoscrizioni dei clienti, di aver prelevato da conti di parenti e/o clienti somme per esigenze personali e di aver omesso di segnalare un ammanco di denaro, occultandolo mediante l’apertura di una partita contabile relativa alla gestione della tesoreria, senza mandati che la giustificassero, successivamente azzerata arbitrariamente in diverse giornate contabili; di aver contestato tali addebiti con lettera del 18.4.2005; di aver ricevuto in data 22.6.2004 una lettera raccomandata, recapitata a mani proprie, con la quale gli veniva comunicato il licenziamento per giusta causa, con decorrenza immediata; di aver impugnato con atto extragiudiziario del 14.7.2004 il licenziamento per nullità, inefficacia ed illegittimità – chiedeva in via d’urgenza la reintegra e/o la riassunzione alle proprie dipendenze nel posto in precedenza occupato, lamentando la violazione dei principi dell’immediatezza della contestazione, della buona fede e della proporzionalità della sanzione irrogata, la tardività della irrogazione della sanzione disciplinare, l’irritualità del procedimento disciplinare, l’infondatezza delle contestazioni mossegli e deducendo il perculum in mora dovuto al fatto di essere l’unico percettore di reddito della propria famiglia e di dover rimborsare mensilmente le rate di alcuni finanziamenti erogatigli da alcuni enti creditizi.
Si costituiva in giudizio la B. I. s.p.a., contestando gli assunti del ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda.  
Assunta in riserva la causa, il giudice di prime cure respingeva il ricorso, ritenendo corretta la procedura posta in essere dalla resistente e congrua la sanzione espulsiva in presenza degli addebiti contestati, con compensazione delle spese di lite.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto reclamo il D. L., chiedendone la revoca e dolendosi della sua erroneità, per non avere il giudice istruttore: 1) ritenuto contrario alle regole di correttezza e buona fede il procedimento disciplinare concluso con il provvedimento di licenziamento, con particolare riferimento al mancato rispetto delle garanzie di cui all’art. 7 della l. n. 300/70, essendo stato il lavoratore sottoposto all’interrogatorio da parte della resistente senza l’assistenza del rappresentante sindacale; 2) ritenuto intempestiva e contraria alla buona fede la contestazione unitaria dei fatti ascritti, apparendo la percezione degli stessi più grave a causa del cumulo degli addebiti contestati; 3) ritenuto incongrua la sanzione adottata in relazione ai fatti ascritti, considerato che le operazioni contestate al ricorrente, aventi la natura di mere irregolarità formali, frutto al più di negligenza, erano state sempre eseguite per agevolare i clienti dell’istituto di credito, seguendo una prassi aziendale condivisa ed autorizzata dal preposto, senza che vi fosse mai stata alcuna lamentela dei clienti e senza alcun pregiudizio economico o d’immagine alla banca, mentre l’ammanco di cassa, dovuto ad un mero errore contabile, era stato ripianato con denaro proprio del ricorrente, che aveva in tal modo dimostrato la propria buona fede; 4) ritenuto che il trasferimento del dipendente in missione presso la filiale di Marsala, con incarichi di responsabilità, avesse denotato la permanenza della fiducia riposta dall’istituto di credito nel ricorrente.
Si è costituita in giudizio la reclamata, la quale ha rilevato, in via preliminare, l’inammissibilità del reclamo per difetto di indicazione di specifici motivi di doglianza nei confronti del provvedimento impugnato, del quale veniva richiesto il mero riesame e ha dedotto, a sostegno delle proprie argomentazioni relative alla legittimità della procedura di licenziamento seguita: 1) la sussistenza dei gravi comportamenti addebitati al dipendente, in violazione delle norme collettive, dei regolamenti e delle direttive aziendali, tali da esporre la banca a specifiche responsabilità nei confronti dei clienti e di eventuali ispezioni dell’organo di controllo, senza che il ricorrente avesse mai fornito alcuna valida giustificazione in merito; 2) la regolarità formale del procedimento seguito per l’irrogazione della sanzione disciplinare, essendosi la banca limitata a chiedere spiegazioni e chiarimenti al dipendente, in perfetta buona fede, prima di comunicargli per iscritto la contestazione degli addebiti riscontrati, consentendo quindi allo stesso di rendere, per iscritto ed oralmente, le proprie giustificazioni, con l’assistenza del rappresentante sindacale, prima dell’adozione del provvedimento di recesso; 3) la legittimità e la tempestività della contestazione unitaria del 4 aprile 2005, in considerazione della complessità dell’azione di accertamento degli addebiti, relativi a diverse gestioni di cassa, e della necessità di una ponderata e adeguata valutazione della condotta del lavoratore, accertata compiutamente solo a seguito delle dichiarazioni spontanee rese dallo stesso, evitando tra l’altro in tal modo la contestazione della recidiva; 4) la congruità della sanzione risolutiva del rapporto, in considerazione della gravità dei fatti commessi dal dipendente (in violazione degli artt. 30 e 31 del CCNL, della Circolare n. 268 del 17.5.2004, del “Manuale operativo di sportello” e del Codice di comportamento) e del venir meno del vincolo fiduciario con il datore di lavoro, attesa la responsabilità rilevante attribuita dalla banca a quest’ultimo – abilitato, per la qualifica rivestita e per le mansioni conferitegli, alla disponibilità di cassa – e a prescindere dall’assenza di mala fede dello stesso, nonché di un pregiudizio economico o all’immagine dell’istituto di credito; 5) l’insussistenza del periculum in mora in assenza di prova del pregiudizio imminente ed irreparabile invocato dal ricorrente.     
 Ha concluso pertanto per il rigetto del reclamo, con vittoria delle spese di lite. All’udienza del 17.10.2005 il Collegio, sulle conclusioni formulate dalle parti, si è riservato sulla decisione del presente reclamo.
RITENUTO IN DIRITTO
In via preliminare deve essere rigettata l’eccezione di rito sollevata dalla resistente di inammissibilità del reclamo per mancanza di indicazione dei vizi specifici cui sarebbe affetta l’ordinanza, in quanto nella narrativa dell’atto introduttivo – ed in particolare nella parte che segue l’elencazione delle cause di illegittimità del licenziamento a sostegno delle censure formulate nel ricorso ex art. 700 c.p.c. – è dato evincere la specifica enucleazione degli errori asseritamente commessi dal giudice di prime cure nel motivare l’ordinanza di rigetto, specie in riferimento al fumus boni iuris della pretesa invocata dal D. L., a nulla rilevando la circostanza che i motivi di reclamo coincidano, nella sostanza, con le argomentazioni a sostegno del ricorso introduttivo.
Quanto al merito, il reclamo è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Con riferimento ai rilievi di carattere procedurale sollevati dal reclamante, occorre ribadire in questa sede le considerazioni svolte dal giudice di prime cure in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro delle forme del procedimento disciplinare, dei principi dell’immediatezza della contestazione, della tempestività del recesso dal rapporto in atto e della buona fede e correttezza nell’esecuzione dello stesso, in considerazione dei tempi a cui lo stesso si è attenuto e alle modalità di irrogazione della sanzione.
In merito al profilo relativo all’asserita irritualità dell’audizione del ricorrente prima della regolare contestazione e senza la tutela dell’assistenza del rappresentante sindacale, si osserva che l’art. 7 della l. n. 300/70 prevede che il datore di lavoro non possa adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa, con la facoltà per lo stesso di farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Tale disposizione non vieta, tuttavia, al datore di lavoro di raccogliere informazioni dal dipendente, in via informale e senza il rispetto di particolari procedure, al fine di raccogliere elementi di giudizio utili all’accertamento dei fatti oggetto di contestazione, purchè a ciò faccia seguito la rituale contestazione formale degli addebiti al lavoratore e l’audizione a sua difesa secondo le modalità prescritte dalla legge.                   L’instaurazione del contraddittorio con la parte direttamente coinvolta prima della contestazione dell’infrazione disciplinare nelle forme di legge e della concessione dei termini a difesa, infatti, oltre a costituire una legittima prerogativa dell’azienda nell’ambito dell’istruttoria dalla stessa posta in essere, rappresenta anche un supplemento di garanzia per il dipendente, al fine di evitare che una rappresentazione distorta dei fatti, accertati senza che lo stesso sia messo in grado di interloquire, possa inquinare la corretta formulazione degli addebiti, prima ancora che il contenuto del provvedimento disciplinare, rappresentando pertanto una modalità attuativa del rapporto conforme ai canoni di buona fede e correttezza.
D’altra parte, dal verbale redatto in data 11 marzo 2005, regolarmente sottoscritto dal lavoratore senza riserve od osservazioni di sorta, emerge che quest’ultimo ha reso dichiarazioni spontanee, a seguito della richiesta di chiarimenti formulata dai suoi interlocutori in merito alle attività contabili dallo stesso poste in essere nel periodo di riferimento, senza che dal tenore di conduzione dell’esame possano evincersi condotte vessatorie o forzature in spregio ai diritti di difesa del dipendente.
Prive di pregio sono anche le censure relative all’asserita violazione dei principi di tempestività, immediatezza ed unitarietà della contestazione.
Posto che appaiono pienamente condivisibili le considerazioni svolte dal decidente nel giudizio di prima istanza in merito alla tempestività della contestazione degli addebiti (avvenuta con lettera del 4 aprile 2005, ricevuta il 14 aprile) e della comunicazione del recesso dal rapporto di lavoro (avvenuta con lettera del 26 maggio 2005, consegnata il 22 giugno), in considerazione dei tempi tecnici necessari per la conoscenza e la valutazione da parte del datore di lavoro dei fatti storici a fondamento degli addebiti mossi (l’ultima operazione oggetto di censura è del 15 gennaio 2005, mentre l’audizione a chiarimento del D. L. è dell’11 marzo 2005), tali da imporre una valutazione in termini elastici dei principi richiamati (in conformità, del resto, al richiamato orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità), è opportuno rilevare che il reclamante ha insistito, in particolare, sul rilievo relativo alla contestazione unitaria degli addebiti da parte dell’azienda, a suo dire illegittima in quanto relativa a fattispecie diverse tra loro, non consecutive e tesa a far emergere una maggiore gravità delle condotte, considerate nel loro complesso.
Osserva il Collegio che tale assunto è infondato, in quanto le condotte oggetto di censura, in particolare quelle relative alle operazioni irregolari di movimentazione di somme, pur se corrispondenti a diverse tipologie di inadempimenti, sono state poste in essere dal D. L. in un arco di tempo limitato (inferiore ad un mese) e consecutivamente, a distanza di un giorno o di pochi giorni l’una dall’altra. Inoltre le stesse risultano tutte accomunate, dal punto di vista contabile, dall’assenza di disposizioni specifiche del relativo cliente che avrebbe sollecitato l’operazione, o di giustificativi equipollenti, e dall’utilizzazione immotivata di causali di movimento non pertinenti.
L’ammanco di cassa di euro 4.798,11, poi, non si è esaurito l’1 febbraio 2005, data in cui si è verificato contabilmente, ma ha procrastinato i suoi effetti fino al 14 febbraio 2005, data in cui è stato definitivamente ripianato dal D. L. attraverso l’ultima rimessa diretta dallo stesso effettuata (cfr. documentazione contabile all. fasc. resistente).
Da tali considerazioni si ricava la legittimità e la conformità a buona fede della contestazione unitaria degli addebiti, in considerazione anche del margine di tempo necessario ad una realtà aziendale complessa come quella di una banca per venire compiutamente a conoscenza dei fatti storici a fondamento di operazioni contabili non facilmente accertabili (come dimostra anche la circostanza che si è resa necessaria la richiesta di chiarimenti direttamente al dipendente) e per formulare le opportune valutazioni in merito alla natura dell’infrazione ascrivibile al dipendente e al tipo di provvedimento disciplinare da adottare, che, nel caso in esame, sono stati comunicati al D. L. in tempi ragionevolmente vicini agli stessi fatti oggetto di contestazione e comunque in modo tale da non comprometterne le prerogative di difesa (cfr. Cass. n. 4435/04; Cass. n. 13190/2003; Cass. n. 150/2001; Cass. n. 11817/00).
Del resto, la contestazione unitaria dei fatti ascritti al dipendente non appare formulata in maniera tale da far emergere una loro maggiore gravità in quanto unitariamente valutati, giacché per un verso la banca evidenzia espressamente la pari gravità degli stessi, ai fini della loro incidenza sulla compromissione del rapporto fiduciario, tanto se considerati separatamente quanto se considerati nel loro complesso (v. lettera di contestazione formale del 4 aprile 2005), per l’altro non imputa al D. L., nonostante l’unitarietà della contestazione, né la recidiva né la continuazione, manifestando in tal modo un mero fine pratico di procedere alla concentrazione degli addebiti in un unico contesto procedurale, dopo averne accertato la reale consistenza, piuttosto che l’intento di utilizzarli in un’ottica unitaria al solo scopo di valutare in modo più grave la posizione del lavoratore.
Quanto al rilievo mosso dal reclamante in merito alla congruità della sanzione adottata in relazione ai fatti ascritti, si ribadisce in questa sede che la natura di mere irregolarità formali degli addebiti mossi al dipendente non esclude di per sé che, a causa del numero e della particolare gravità delle condotte poste in essere, nonché della loro idoneità ad esporre l’azienda ad un pregiudizio potenziale in termini di responsabilità nei confronti dei clienti e dell’Ente di controllo (a fronte di eventuali successive recriminazioni dei primi e di ipotizzabili controlli da parte del secondo) le stesse siano suscettibili, di per sé, di incrinare definitivamente l’elemento fiduciario del rapporto tra le parti.
E ciò sembra essersi verificato proprio nel caso di specie, in considerazione della rilevante responsabilità che aveva il ricorrente, derivante dal suo inquadramento all’interno dell’istituto di credito come addetto operativo al III livello area professionale, III livello retributivo, con mansioni comportanti il maneggio di valori ed il contatto diretto con i clienti, tale da rendere la sua condotta inadempiente – già apprezzabile in termini di particolare gravità dal punto di vista oggettivo, specie con riferimento all’ammanco di cassa il quale, seppure ripianato spontaneamente dal D. L., non solo non è stato dallo stesso denunciato tempestivamente, ma è stato anche occultato con artificiose operazioni contabili di copertura – capace di ledere in maniera irreversibile, dal punto di vista soggettivo, la fiducia sullo stesso riposta dall’istituto di credito.
A riguardo, non può ritenersi rilevante per escludere la gravità degli addebiti mossi al reclamante la circostanza che lo stesso non avrebbe arrecato alcun danno alla società né perseguito alcun profitto personale, attesa da un verso la sopra evidenziata potenzialità lesiva della sua condotta nei confronti della banca e dall’altro la non decisività di tale parametro, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, per escludere la definitiva rottura del rapporto fiduciario tra le parti, da valutarsi in concreto in considerazione della natura e della qualità del rapporto di lavoro, della realtà aziendale, dell’oggetto delle mansioni svolte dal dipendente e del grado di affidamento che queste richiedono (cfr. Cass. n. 12263/05; Cass. n. 7724/04; Cass. n. 444/03).
Né può reputarsi che una prassi contraria alle regole aziendali, diffusa secondo quanto riferito dal D. L. all’interno della filiale, sia valutabile quale esimente del comportamento inadempiente del lavoratore, a fronte della violazione da parte di questi di ben precise norme contrattuali (cfr., in particolare, gli artt. 30 e 31 del CCNL, doc. 13 all. fasc. resistente), regolamentari (cfr. Circolare n. 268 del 17.5.2004 emanata dalla società resistente in materia di “modalità di gestione delle differenze di cassa”: doc. 10 fasc. resistente), interne (cfr. Manuale operativo di sportello: doc. 12 all. fasc.resistente) e comportamentali (cfr. Codice di comportamento, sez. 1, punto 1.5, doc. 11 all. fasc. resistente).
Per finire, nessuna valenza probatoria rilevante ai fini della decisione può essere riconosciuta all’assegnazione temporanea del D. L. alla filiale di Marsala, nel periodo 16 marzo – 31 marzo 2005, in assenza di prove sulla riconducibilità ai fatti di causa di tale misura, adottata prima della formale contestazione degli addebiti e sulle effettive mansioni ivi attribuite al ricorrente (a fronte della specifica contestazione, contenuta nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado della parte resistente, della conservazione delle medesime mansioni di back-office e front-office esercitate prima dell’assegnazione al nuovo ufficio) e quindi senza che alla stessa possa essere riconosciuto un significato particolare, come sostenuto dal reclamante, in merito all’accertamento della permanenza del rapporto fiduciario tra le parti dopo la cessazione delle condotte inadempienti del dipendente.
La conferma della correttezza delle valutazioni espresse dal giudice di prime cure in ordine all’inesistenza del requisito del fumus boni iuris della pretesa cautelare vantata dal ricorrente in primo grado rende ultronea ogni valutazione relativa al periculum in mora.
Segue, pertanto, il rigetto del reclamo e la conferma, per l’effetto, dell’ordinanza emessa dal giudice di prime cure.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Collegio, visto l’art. 669 terdecies c.p.c.;
 1) rigetta il reclamo proposto, in data 9.9.2005, da ******** e, per l’effetto, conferma l’ordinanza emessa in data 26-29/8/2005 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Marsala dott. ************;
 2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
   Si comunichi.
   Così deciso in Marsala nella camera di consiglio del 7 novembre 2005.
                                                                                             Il Presidente

sentenza

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