Lavoratori licenziati: chiarimenti dall’Inps sui benefici per il datore di lavoro in caso di reimpiego

Redazione 19/03/14
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Biancamaria Consales

Con circolare n. 32 del 13 marzo 2014, l’Inps ha fornito chiarimenti ed istruzione operative in merito alla concessione del beneficio economico in favore di datori di lavoro privati che hanno assunto lavoratori. Deve trattarsi di lavoratori che, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, siano stati licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. I benefici sono, inoltre, subordinati alla circostanza che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà.

Tale beneficio è stato previsto nei decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013, che si applicano a decorrere dal primo gennaio 2013.

Per quanto riguarda la disciplina dell’incentivo, l’Inps ha precisato che ai fini dell’applicazione del beneficio, al lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo è equiparato il lavoratore, che abbia accettato l’estinzione del rapporto, in sede di conciliazione successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’articolo 7, co. 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604. Il beneficio può essere riconosciuto anche in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato nel 2013. 

Il beneficio può, altresì, essere riconosciuto in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato, effettuata nel 2013, di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta piccola mobilità; l’ammissione al beneficio presuppone che il lavoratore sia stato oggetto di licenziamento nei 12 mesi precedenti l’originaria assunzione.

Il beneficio non è ammesso, invece, quando la trasformazione soddisfa un diritto di precedenza all’assunzione  a tempo indeterminato del lavoratore. 

Dopo una prima assunzione a termine, il lavoratore non perde i requisiti per essere nuovamente oggetto di un’altra assunzione agevolata, se, alla data della seconda o successiva assunzione, non sono ancora decorsi 12 mesi dal licenziamento. 

Il beneficio spetta anche per rapporti di durata inferiore a sei mesi.

La casistica della durata e della misura del beneficio può essere sono così sintetizzata:

a)      in caso di rapporto a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi, il bonus spetta per una misura e durata proporzionalmente ridotte;

b)      in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato, il bonus spetta per un periodo complessivo massimo rispettivamente di sei e dodici mesi;

c)      in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori  iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta  “piccola mobilità”, il limite massimo del bonus è calcolato a decorrere rispettivamente dalla data della proroga e della trasformazione;

d)      per rapporti di durata inferiore al mese di calendario l’importo di € 190 deve essere ridotto e si applica il criterio per cui si moltiplica l’importo convenzionale di € 6,33 (un trentesimo di 190) per il numero di giorni complessivi del rapporto di lavoro. Per ogni mese di calendario interamente compreso nel rapporto di lavoro agevolato si riconosce l’importo di € 190; per gli eventuali mesi  di calendario non interamente compresi nel rapporto agevolato si riconosce un importo pari a € 6,33 per ogni giorno compreso nel rapporto agevolato;

e)      per i rapporti di lavoro a tempo determinato degli operai agricoli (OTD) l’importo del beneficio mensile dovrà essere commisurato al numero di giornate effettivamente lavorate nel mese di riferimento;

f)        in caso di rapporto a tempo parziale il beneficio è proporzionalmente ridotto;

g)      nelle ipotesi di aumento  della percentuale oraria di lavoro, il bonus mensile rimane fissato in proporzione alla percentuale dichiarata al momento dell’assunzione mentre nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro il datore di lavoro è tenuto a ridurre proporzionalmente  il bonus.

La circolare precisa, infine, che il beneficio previsto dal decreto non è applicabile ai rapporti di apprendistato, perché a questi si applica un regime contributo agevolato previsto da altre disposizioni dell’ordinamento.

 

 

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