L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sanziona TicketOne per abuso di posizione dominante

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Premessa

Con un provvedimento del 22 dicembre 2020, L’AGCM ha sanzionato il gruppo CTS Eventim-TicketOne per abuso di posizione dominante. In particolare la condotta del gruppo è consistita nell’attuare una strategia volta a impedire agli operatori del medesimo settore, quello della vendita dei biglietti per eventi Live di musica leggera, di operare in condizioni di concorrenza. La condotta abusiva perpetrata dalla TicketOne ha causato danni non soltanto alle imprese concorrenti, ma anche ai consumatori che non hanno potuto beneficiare di servizi migliori e di prezzi inferiori. La norma richiamata in via principale nel provvedimento dell’AGCM è l’art. 102 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea, che sanziona gli abusi da parte di imprese che, forti della propria posizione dominante su un determinato mercato di riferimento, impongono condizioni contrattuali inique, prestazioni accessorie non necessarie, oppure agiscono in modo da escludere i concorrenti dal mercato, tramite pratiche di boicottaggio primario o secondario o ingiustificate riduzioni dei prezzi di acquisto o di vendita. La medesima disciplina è contenuta, a livello nazionale, nell’art. 3 della l. n. 287 del 1990, la legge antitrust italiana che ha appena compiuto trent’anni di vigenza.

 

La procedura istruttoria in caso di ApD

Nel valutare l’esistenza di un abuso di posizione dominante, l’autorità di controllo (Commissione UE oppure AGCM) deve compiere un’analisi complessa. In primo luogo occorre determinare se il soggetto sotto controllo si trova o meno in posizione dominante in un determinato mercato di riferimento, mercato che andrà delimitato sia sotto il profilo merceologico che sotto il profilo geografico. In seguito occorrerà prendere in esame la condotta di tale soggetto, per stabilire se possa essere fatta rientrare in una di quelle previste e vietate dalla norma antitrust. Qualora una tale condotta sia effettivamente rilevata, l’autorità potrà irrogare una sanzione pecuniaria, che, nel caso di specie è stata di 10 mln di euro. L’autorità nel caso di specie ha inoltre imposto all’impresa dominante l’obbligo di concedere agli altri operatori di ticketing la possibilità di vendere con qualsiasi modalità e mediante qualsiasi canale, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, almeno il 20% del totale dei biglietti relativi ad eventi live di musica leggera prodotti o distribuiti da ciascun promoter ovvero dagli operatori di ticketing vincolati in esclusiva al gruppo CTS Eventim- TicketOne.

La condotta di abuso di posizione dominante, è bene precisarlo, è priva di qualsiasi possibilità di esenzione dalla sanzione, in quanto non gode dello strumento previsto invece dall’art. 101, par. 3 del trattato UE, norma che consente di concedere delle esenzioni in caso di accordi che, seppure aprioristicamente limitativi della concorrenza su tutto o una parte rilevante del territorio dell’UE, possono avere effetti positivi per il mercato e per la concorrenza, e quindi, in ultima istanza, anche sui consumatori.

Il caso TicketOne

L’attività istruttoria dell’AGCM in questo caso specifico è iniziata quando, a seguito della scadenza delle c.d. intese Panischi, avvenuta il 31 luglio 2017, l’Autorità stessa ha effettuato alcuni accertamenti d’ufficio per verificare quale fosse la situazione concorrenziale nel mercato in cui è attiva TicketOne e se tra tale società e i promoter già parti delle intese Panischi fossero ancora in vigore clausole di esclusiva e di non concorrenza. Infatti, il periodo compreso tra il 2002 e la prima metà del 2017 era stato caratterizzato dalla vigenza di intese verticali tra TicketOne e alcuni tra i principali organizzatori di eventi live di musica leggera, conosciute come intese Panischi, sulla base delle quali TicketOne aveva goduto per un quindicennio di una sostanziale esclusiva nella distribuzione dei biglietti sul canale online, in Italia. Una volta rilevata l’esistenza di condotte che potevano essere pericolose per lo svolgimento di una corretta concorrenza, l’AGCM ha avviato una istruttoria, e anche un procedimento cautelare ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/90, volto a verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti necessari all’adozione di misure cautelari atte a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nel mercato interessato, al fine di evitare che la condotta posta in essere dal gruppo Eventim-TicketOne, (anche attraverso i promoter nazionali da quest’ultima controllati, cioè Di and Gi, F&P, Vertigo e Vivo Concerti, consistente nella realizzazione di ritorsioni e azioni di boicottaggio commerciale nei confronti di Zed al fine di escludere tali società dal mercato italiano dei servizi di ticketing per eventi live di musica leggera) potesse determinare danni gravi e irreparabili alla concorrenza nelle more dello svolgimento del procedimento istruttorio.

Vale a questo proposito ricordare che uno dei compiti dell’AGCM italiana è proprio quello di monitorare la situazione di determinati mercati sui quali possono verificarsi situazioni di restrizione o distorsione della concorrenza, non solo per evitare tali effetti, ma anche per proporre eventualmente al legislatore modifiche nella normativa esistente o nuovi provvedimenti legislativi.

TicketOne S.p.A. è la società leader in Italia nei servizi di biglietteria, marketing, informazione e commercio elettronico, con specifico riferimento agli eventi di musica dal vivo. Con particolare riferimento ai servizi di biglietteria, il portale di ticketing di TicketOne annovera tra i suoi clienti in ambito musicale tutti i più importanti promoter, nel mondo dello sport la Federazione Italiana Giuoco Calcio e importanti squadre di calcio italiane, nonché gli autodromi che ospitano le gare italiane di Formula 1, MotoGP e Superbike, numerosi teatri di tradizione o di intrattenimento, musical, cabaret, family show, festival estivi teatrali ed operistici, oltre che mostre e circuiti museali. TicketOne è controllata da CTS Eventim AG & Co. KGaA, che ne detiene il 99,65% del capitale sociale. Il fatturato della Società nell’anno 2019 ammonta a circa 65 milioni di euro.

La condotta di TicketOne consisteva nella stipula di contratti di esclusiva con i produttori e gli organizzatori di eventi live di musica leggera, nelle acquisizioni dei promoter nazionali Di and Gi s.r.l., Friends & Partners SPA, Vertigo S.R.L. e Vivo Concerti S.R.L., nell’imposizione dell’esclusiva sui promoters locali, nella stipula di accordi commerciali con gli operatori di ticketing di dimensione minore o locale e nei comportamenti di ritorsione e boicottaggio nei confronti del gruppo ZED anche per escludere dal mercato rilevante un nuovo operatore di ticketing, la Ticketmaster.

Il danno per i consumatori provocato dalla attuazione della strategia abusiva da parte del gruppo è derivato dal fatto che l’impresa dominante ha potuto praticare commissioni di vendita dei biglietti superiori a quelli dei concorrenti, limitando inoltre le possibilità di scelta e di acquisto dei consumatori tra i diversi operatori di ticketing (c.d. Multihoming).

 

Simonetta Ronco

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