L’art. 609 undecies e il principio di vulnerabilità

Redazione 19/12/18
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L’art. 609 undecies è stato introdotto in ottemperanza all’art. 23 della Convenzione di Lanzarote del 2007, che impegnava gli Stati firmatari ad adottare le adeguate misure normative per sanzionare la condotta di chi, utilizzando le tecnologie di comunicazione ed informazione, intenzionalmente proponga ad un minore di anni diciotto un incontro finalizzato a porre in essere pratiche sessuali, ovvero a produrre pornografia infantile, quando tale proposta sia seguita dalla produzione di materiali pedopornografici.

La fattispecie di cui all’art. 609 undecies c.p.

La norma del codice penale italiano punisce la condotta di chi “adesca” un minore di anni sedici (con tutela rafforzata rispetto al parametro dei diciotto anni fissato dalla convenzione) con dolo specifico di commettere reati sessuali a danno del minore o altri reati pedopornografici (vi è una tassativa elencazione di norme).
La condotta di adescamento consiste in qualsiasi comportamento volto a carpire la fiducia del minore (artifici, lusinghe, minacce), anche attraverso le moderne tecnologie di comunicazione.

La disposizione contenuta nell’art. 609 undecies si caratterizza ictu oculi per una netta anticipazione della tutela del bene giuridico protetto che soffre evidenti carenze sul piano della offensività e della ragionevolezza.
In essa, infatti, si puniscono condotte di instaurazione di un rapporto fiduciario con il minore, senza che a ciò segua alcuna azione che possa verosimilmente ledere l’armonico sviluppo della personalità dello stesso sotto il profilo sessuale.

Condotte prodromiche

L’incriminazione colpisce dunque condotte esclusivamente prodromiche, preparatorie, sia pure accompagnate dal dolo specifico di commettere reati di pedopornografia o reati sessuali a danno del minore. In tal modo il pericolo si arresta nella mente del reo, non confluisce in un’azione materialmente tangibile: si punisce in sostanza l’intenzione, la progettazione non accompagnata dall’elemento di materialità necessario per aversi reato ai sensi dell’art. 25 co. 2 Cost. (punizione per il fatto, non per l’intenzione).

Si consideri, ad esempio, che l’adescamento di soggetto ultraquattordicenne ed infrasedicenne sorretto dal dolo specifico descritto dalla norma, in forza del combinato disposto di cui agli artt.609 undecies e 609 duodecies c.p., sarebbe punito con la reclusione fino a quattro anni e sei mesi, mentre la commissione di atti sessuali (consensuali) con lo stesso soggetto non riceverebbe alcuna sanzione.

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