L’affidamento esclusivo dei minori

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L’affidamento esclusivo è quello che viene accordato a un genitore, in determinati casi nei quali il giudice adotta il relativo provvedimento.

La differenza tra collocamento e affidamento

Nel parlare comune, “affidamento dei figli” viene utilizzato spesso in modo non corretto.

Di solito si pensa che l’affidamento consista nella collocazione “fisica” dei minori, vale a dire l’individuazione della casa del genitore presso il quale abiteranno dopo la separazione, il genitore  con il quale resteranno a più stretto contatto e che dovrà badare al loro quotidiano mantenimento, a meno che non si riceva dall’ex coniuge un contributo mensile.

Questo concetto, in realtà, viene tecnicamente detto “collocazione” o “collocamento”.

Se il figlio è minorenne il collocamento viene scelto dal giudice, che, dopo avergli parlato, tiene conto delle sue preferenze.

Il provvedimento di collocamento dei bambini sino a 12 anni, emesso senza averli prima ascoltati, è nullo.

I figli maggiorenni possono scegliere in modo autonomo con quale genitore abitare.

Il collocamento è sempre in favore di un genitore, e viene detto “collocamento prevalente”, non potendo il bambino risiedere in due posti nello stesso tempo.

Alcuni giudici hanno iniziato a proporre soluzioni alternative.

Una di queste è il cosiddetto collocamento alternato presso i genitori, stabilendo che il minore alterni periodi di convivenza presso ognuno dei genitori.

La giurisprudenza applica il collocamento turnario in modo molto limitato, anche se può assicurare buoni risultati quando si ha un preciso accordo tra i genitori e i soggetti coinvolti, compreso il figlio, che condividono la soluzione.

In altri casi, è stato disposto che il figlio risieda sempre nello stesso luogo e i genitori si alternino in questa abitazione.

L’affidamento consiste nell’esercizio della potestà genitoriale e vale in per i figli minorenni in modo esclusivo.

I figli, una volta diventati maggiorenni, acquistano la capacità di intendere e di volere e la capacità di compiere atti giuridici, diventando autonomi,  e i genitori non hanno più nessun potere decisionale su di loro, nonostante debbano continuare a mantenerli sino alla loro indipendenza economica.

Se il collocamento è relativo a più di un aspetto materiale e geografico, l’affidamento si colloca su un piano giuridico, con potere decisionale in relazione alle questioni della sfera del minore.

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In che cosa consiste l’affidamento condiviso dei figli

L’affidamento dei figli di solito è “condiviso”.

Nell’affidamento condiviso, la responsabilità genitoriale spetta sempre ad entrambi, ed è la regola che in presenza di un collocamento presso un genitore, ci sia l’affido condiviso.

Anche il genitore che abita da solo ha il diritto di partecipare alle scelte principali sulla vita e gestione dei suoi figli.

Nell’affidamento condiviso si deve distinguere tra l’esercizio della responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione e l’esercizio della responsabilità genitoriale in relazione alle decisioni di maggiore importanza per la vita dei figli.

Ogni genitore, durante il periodo nel quale abita con il figlio minore, ha il diritto e dovere di mantenere, istruire, educare la prole e può adottare liberamente le decisioni di ordinaria amministrazione che ritiene più opportune per il figlio.

In relazione alle scelte più importanti, si deve avere il consenso di entrambi genitori, che di comune accordo e tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei loro figli, devono assumere le scelte in relazione a istruzione, ad esempio la scelta dell’istituto scolastico al quale iscrivere il figlio, educazione, anche negli aspetti religiosi, salute, ad esempio in caso di scelta del trattamento terapeutico di una malattia, o di scelta del pediatra di base o del medico specialista.

Se i genitori sono in contrasto su una decisione per il figlio, la stessa viene affidata al giudice.

L’affidamento esclusivo a un genitore

Se il giudice ritiene che l’affidamento ad entrambi i genitori sia contrario all’interesse del minore, può disporre con provvedimento motivato l’affidamento del minore a uno di essi.

Si tratta dell’affidamento esclusivo, o monogenitoriale, un’eccezione alla regola dell’affidamento condiviso.

Di solito, l’affidamento esclusivo sorge sempre da una separazione giudiziale, quando i genitori non si mettono d’accordo.

Il giudice decide l’affidamento esclusivo in casi di particolare gravità di incapacità del genitore e quando le scelte dello stesso potrebbero danneggiare il figlio.

In qualsiasi momento ogni genitore può chiedere l’affidamento esclusivo a sé del minore se l’affidamento esclusivo all’altro genitore o l’affidamento condiviso sono contrari all’interesse del minore.

L’affido esclusivo dei figli

L’affidamento esclusivo non deriva dal conflitto tra i genitori e dalla loro incapacità a prendere decisioni concordate, e viene disposto:

Quando l’affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per il minore.

Quando risulta che un genitore sia incapace o non idoneo nell’assumere il compito di dare attenzioni ed educare il minore, presupposto che ricorre in caso di grave inidoneità educativa, di condotta di vita anomala e pericolosa o in caso di rifiuto del minore di avere rapporti con un genitore.

Elenchiamo di seguito alcuni casi nei quali i giudici hanno accordato l’affidamento esclusivo, che si  ha quando:

Un genitore non fa il possibile per garantire la relazione tra il figlio e l’altro genitore e lo scredita.

Non si adempie all’assegno di mantenimento in modo continuativo lasciando il figlio in ristrettezze economiche.

Il genitore non collocatario non va agli incontri con il figlio e non si interessa a lui.

Il genitore, tossicodipendente, è soggetto a un grave e perdurante stato di incapacità che non gli consente di comprendere il significato delle proprie azioni.

Un genitore non accudisce il figlio gravemente malato.

Un genitore ha comportamenti violenti e umilianti nei confronti del figlio.

Un genitore ha un’accertata e perdurante tendenza all’aggressività, fonte di possibile pregiudizio per i figli.

Un genitore si trova in precarie condizioni di salute mentale da potere determinare un pregiudizio al minore.

Un genitore presenta disturbi della personalità.

Il padre ha compiuto atti sessuali sulla figlia minore, è stato condannato penalmente e interdetto dalla responsabilità genitoriale.

Il genitore è in carcere per reati particolarmente gravi come l’omicidio.

Il genitore è affetto da disturbo di personalità di tipo schizoide, incapace di contenere l’aggressività nei confronti del coniuge e di comportarsi in modo adeguato nei confronti dei figlio.

Un genitore sia detenuto per episodi di violenza nei confronti della moglie.

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