La violenza sulle donne nella giurisprudenza federale e nella criminologia svizzere

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  1. La situazione in Svizzera. Profili statistici

E‘ scientificamente disarmante, in Svizzera, la grave scarsità di statistiche criminologiche afferenti alla violenza sulle donne entro le mura domestiche. Inoltre, le Spose / Madri di famiglia sono tendenzialmente refrattarie a sporgere querela e prediligono forme stragiudiziali per la ricomposizione dei conflitti. Le uniche risorse informative attendibili per la raccolta di dati numerici sono:

  1. i comunicati e le conferenze-stampa delle Polizie Cantonali

  2. le Statistiche provenienti dalle Case protette per donne maltrattate

  3. i dati dei Servizi di supporto per uomini violenti

  4. le informazioni delle cronache giornalistiche

GILLIOZ & DE PUY & DUCRET ( 1997 ) rivelano dati inquietanti, che gettano ombre sinistre sull‘ evoluta e post-moderna Confederazione Elvetica. Infatti, il 20,7 % delle donne maggiorenni domiciliate in Svizzera è stato vittima, almeno una volta nel corso dell‘ età adulta, di violenza psicologica ( stalking ) o sessuale ( diretta o simbolica ). Tale 20,7 % è, a sua volta, composto da circa un 87 % di episodi di percosse o di lesioni personali, mentre un 30-40 % circa dei fatti è costituito da vessazioni e maltrattamenti morali.

KILLIAS et al. ( 2005 ) afferma che un 10,5 % delle donne ha patito o patisce violenza nel Matrimonio o, più ancora, nella convivenza more uxorio. E‘ interessante pure una Statistica svolta nel Reparto di Maternità del Policlinico Triemli ( Zurigo ). Ivi, le donne censite hanno confidato di aver subito violenza , anche fisica, da parte del marito / fidanzato / compagno. Il 43 % delle partorienti ha riferito almeno un episodio di violenza fisica, mentre il 13 % lamenta mancanze di rispetto nell‘ intimità sessuale. Pertanto, non stupisce se le Case protette ospitano ogni anno, in nei Cantoni svizzeri, più di 800 donne in fuga da mariti / compagni abituati alla prepotenza

GODENZI ( 1993 ), STEINER ( 2004 ) e la Polizia Cantonale zurighese, tra il 1999 ed il 2001, affermano che esiste pure un 5-10 % di uomini maltrattati. Non si tratta di una cifra elevata. Tuttavia, l‘ eccezione testé menzionata rivela il pericoloso e progressivo sgretolamento della moralità e della mutua assistenza all‘ interno dei nuclei familiari elvetici e , più latamente, europei.

Come prevedibile, le famiglie di origine straniera sono maggiormente colpite dalla violenza domestica (STEINER, ibidem ). P.e., nel 2004 a Zurigo, il 54 % delle donne percosse o ferite era rappresentato da mogli / compagne non oriunde dell‘ Unione Europea. Del resto, l‘ uomo immigrato e disoccupato risulta fortemente esposto alle tensioni sociali ed economiche. Egli, in Svizzera, perde quel ruolo di paterfamilias che, nella Nazione d‘ origine, era fermo e granitico. Non poche volte, anche il vestimento occidentale della moglie e delle figlie femmine è causa di attriti familiari e di continui litigi. Anzi, la cronaca giornalistica riferisce di omicidi volontari scaturiti dopo anni di più o meno palesi violenze domestiche ( v. BAIGUERA ALTIERI www.diritto.it/docs/29888/download )

 

2. Leading-cases del Tribunale federale svizzero in tema di violenza alle donne

Le cinque Sentenze che seguono sono state emesse, tra gli Anni Novanta del Novecento ed i primi Anni Duemila, dal Tribunale Penale federale svizzero. Si tratta di casi di violenza sessuale contro donne già impegnate entro un rapporto di coppia stabile ( il Matrimonio ) o temporaneo ( la convivenza o il fidanzamento). I particolari pruriginosi riferiti nei seguenti BGE non costituiscono uno strumento per saziare curiosità morbose. Al contrario, i casi giurisprudenziali riferiti dimostrano le devastanti ed animalesche conseguenze dell‘ odierno pansessualismo. Le Parti Lese dei seguenti Procedimenti Penali sono donne degradate ed umiliate nella loro intimità. Giova forse riflettere sulla scissione tra sessualità e Maternità/genitorialità. Troppi Autori del Novecento hanno esasperato l‘ aspetto ludico del rapporto carnale tra uomo e donna. Non si tratta di esternazioni bigotte o retrograde, bensì di difesa dell‘ autentica femminilità, che è, nel suo apice, Maternità, silenziosa pedagogia , equilibrio ed auto-controllo degli istinti

 

BGE 131 IV 167 ( 25/05/2005 )

Una donna ed un uomo, entrambi maggiori degli anni 18, iniziarono a convivere, in Canton Zurigo, nel 1993. Verso la fine del 2001, il convivente chiese alle donna rapporti contro natura e filmati. La convivente rifiutò. Il reo, a mezzo SMS, minacciò la fidanzata di vendicarsi contro la suocera. Per tal via, la ragazza fu costretta a subire rapporti eterodossi e pornografia per circa due mesi, ovvero sino alla querela sporta dalla convivente. In primo grado, il Tribunale di Winterthur condannò il colpevole a 16 mesi di reclusione per il delitto p. e p. dagli Artt. 189 e 190 StGB ( coazione sessuale e violenza carnale ). In Appello, la pena detentiva venne ridotta a 4 mesi, ma la responsabilità fu comunque fermamente ribadita. Il condannato presentò ricorso al Bundesgericht minimizzando l’ intensità delle minacce indirizzate via SMS. Tale Ricorso venne rigettato.

Il Bundesgericht, in BGE 131 IV 167, reputò pienamente precettivi gli Artt. 189 e 190 StGB, giacché, sotto il profilo del nesso causale, era emerso che la convivente aveva accettato i rapporti contro la propria volontà e per causa degli SMS di minaccia aventi ad oggetto la propria Madre. La << psychische Druck >> [pressione psicologica ] non era affatto stata secondaria, ironica o bagatellare.

BGE 131 IV 167, nelle motivazioni, afferma che l’ Art. 190 StGB tutela la suprema ratio della <<Schutz der sexuellen Selbstbestimmung >> [ protezione dell’ autodeterminazione sessuale ], anche tra due fidanzati / conviventi / coniugi. L’ atto sessuale deve avvenire << ohne unmittelbaren Bezug zu Physischer Gewalt >> [senza il ricorso indiretto alla violenza fisica ]. Nemmeno il marito / compagno può inficiare il libero consenso della moglie / compagna. Anche un solo SMS maleducato, grossolano o sottilmente minaccioso è qualificato, in BGE 131 IV 167, alla stregua di una minaccia ex Art. 190 StGB. In Dottrina, STRATENWERTH & JENNY ( 2003 ) utilizzano le espressioni << psychische Aggression >>, <<sexuelle Nötigung >>, << psychische Druck >>

Il Bundesgericht applica gli Artt. 189 e 190 StGB per la massima tutela della sessualità femminile, come, p.e., in BGE 128 IV 97, BGE 128 IV 106, BGE 126 IV 124, BGE 124 IV 154 ( v., nella Criminologia svizzera germanofona, REHBERG & SCHMID & DONATSCH 2003 ). In definitiva, BGE 131 IV 167 sussume entro gli Artt. 189 e 190 StGB ogni offesa, piccola o grande, alla dignità del consenso femminile ad atti copulativi eterosessuali. Il Diritto Penale elvetico non tollera la volgarità e la superficialità maschilistica.

 

BGE 126 IV 124 ( 05/06/2000 )

Dal 1993, ma, soprattutto, tra il 1995 ed il 1996, un residente ghanese in Canton San Gallo tormentava la propria moglie e la ossessionava al fine di avere continui rapporti sessuali. La Parte Lesa non aveva via d’ uscita, ma, pur essendo moglie del reo iper-sessuale, lo querelò nel 1998 per il delitto di cui all’ Art. 190 comma 1 StGB ( violenza carnale ).

Tutti i gradi di giudizio dell’ AG cantonale sangallese condannarono il marito a pesanti sanzioni sia detentive sia pecuniarie. Il reo si appellò al Bundesgericht, protestando di essere il marito della Parte Lesa e non un violentatore occasionale senza titolo per approcciare la donna. La suprema AG federale rigettò il ricorso del condannato.

In effetti, in BGE 126 IV 124, si era fattualizzata appieno la situazione descritta nel primo comma dell’ Art. 190 StGB, poiché:

  1. la moglie, tradizionalista e riservata, era in condizione di dipendenza psicologica, economica e sociale rispetto all’ uomo sposato

  2. la Parte Lesa doveva sempre cedere, in tanto in quanto ella si trovava in una condizione di sudditanza morale senza via d’ uscita

  3. non si verificarono lesioni personali, ma rimaneva, ognimmodo, un terrore psicologico conforme al dettato ex comma 1 Art. 190 StGB

  4. le prestazioni sessuali richieste dal marito erano eccessive e superavano i canoni della normale vita coniugale

  5. BGE 126 IV 124, a pagina 127 delle Motivazioni, parla di una vera e propria << tortura psicofisica >> (psychoterror )

BGE 126 IV 124 ha reputato, nel caso in esame, pienamente precettivo l’ Art. 190 StGB. Infatti, le pressioni psicologiche verso la moglie erano intense, sistematiche e durature. Di solito, la violenza carnale si consuma attraverso violenze fisiche, ma anche l’ aggressività verbale, in un contesto coniugale, può recare ad una situazione moralmente disperata. Pertanto, la coniuge non acconsentiva liberamente e normalmente ai rapporti sessuali con il marito. Inoltre, anche la sessualità matrimoniale ha dei limiti quantitativi ordinari

In BGE 122 IV 97, il condannato si trovava anch’ esso in una situazione di padronanza dittatoriale verso la coniuge. Anche in BGE 124 IV 154, il marito obbligava la consorte ad umiliazioni sessuali minacciando ritorsioni sulla figliolanza. Tanto in BGE 122 IV 97, quanto in BGE 124 IV 154, il coniuge maschio esercitava, in famiglia, un’ autorità assoluta ed incontestabile ( cfr. con il testo dell’ Art. 190 StGB ).

In Dottrina, la moglie può rifiutare un rapporto quantitativamente e qualitativamente sproporzionato e libidinoso ( JENNY 1997 ; STRATENWERTH 1995 ; TRECHSEL 1997 ; REHBERG & SCHMID 1997 ; HANGARTNER 1997 ; MAIER 1999 ). In buona sostanza, il vincolo coniugale non giustifica il terrore psicologico. Necessita senso della misura e rispetto verso la moglie, anche se ella dipende dal marito sotto il profilo dell’ economia domestica. Anche nei rapporti sessuali tra marito e moglie, l’ Art. 190 StGB tutela pur sempre la <<sexuelle Freiheit >> ( libertà sessuale ) della consorte. Ovverosia, BGE 126 IV 124 richiama i valori meta-normativi della moderazione e del rispetto.

 

BGE 127 IV 86 ( 06/03/2001 )

Questa Sentenza, alla luce dell’ Art. 187 StGB, tratta lo spinoso tema dei rapporti consenzienti o semi-consenzienti tra un maschio maggiorenne ed una minore degli anni 16 d’ età. L’ uomo venne condannato, in primo grado, addì 19/01/2000, ad una pena detentiva di 2 anni nonché a 18.000,00 Franchi di risarcimento dei danni. La Corte d’ Appello cantonale di Zurigo, il 24/05/2000, confermò la Sentenza di condanna. Il reo si appellò al Bundesgericht, in tanto in quanto la minorenne querelò il condannato oltre il termine prescrittivo di 5 anni. In realtà, la minorenne ebbe il primo rapporto con il denunziato nel Febbraio 1991, a 14 anni e mezzo. Un secondo rapporto capitò nel Giugno 1991. Un terzo approccio sfociò in atti sessuali concreti nel 1992, quando la Parte Lesa aveva compiuto i 15 anni d’ età. Fu dunque difficile, anche per il Bundesgericht, parlare di << Gewalt >> ( violenza ). Anche l’ espressione codicistica << sexuellen Handlungen mit Kindern >> ( atti sessuali con una bambina ) appariva fuori luogo nel caso in esame. La “ bambina “/ adolescente 14enne aveva a disposizione 5 anni per sporgere la querela, anche se i rapporti si erano consumati quando il termine decadenziale per presentare denuncia era stato innalzato a 10 anni dalla nuova Legislazione.

Secondo il Bundesgericht, anche a prescindere da BGE 127 IV 86, l’ atto sessuale con un’ infra-16enne, agito senza violenza o minaccia, si prescrive in 5 anni. Viceversa, se la minore degli anni 16 è stata violentata, in tal caso, ella mantiene il diritto di querela per 10 anni. Tuttavia, in BGE 127 IV 86, il lemma << Kind >> (bambino) non è totalmente appropriato a fronte di una ragazzina 14enne, ferma restando la sacralità della tutela verso i/le minorenni. Del resto, la Parte Lesa di BGE 127 IV 86 aveva avuto con il condannato ben tre rapporti tra i 14 ed i 15 anni d’ età. In buona sostanza, il Bundesgericht contestualizza sempre l’ Art. 187 StGB. Ovverosia, un rapporto ottenuto con la violenza è più grave di un atto sessuale non pienamente ( ? ) accettato da una minore di anni 16, ma quasi uscita dalla fase evolutiva infantile in senso stretto. Pertanto, BGE 127 IV 86 ( pagina 90 delle motivazioni ) parla di atto sessuale << mit einem Mädchen … unter 16 Jahren >> e non <<mit Kindern >> ( con una bambina ). Anche in un passo successivo, BGE 127 IV 86 propone di riflettere sullo spinoso concetto di << libertà sessuale >>, poiché << eine Opfer unter 16 Jahren keine Frau im Sinne des Gesetzes >> ( la vittima infra-16enne non è una donna ai sensi di Legge ). Ciononostante, rimane intatto il dilemma infinito sulla cesura anagrafica femminile tra infanzia, adolescenza e maturità. La pedofilia o altre parafilie vanno severamente condannate. Dopodiché, a livello giurisprudenziale e medico-forense, esistono casi di quasi-maggiorenni non più bambine. Il pudore e la ragionevolezza aiutano in un contesto culturale pansessualistico come quello occidentale.

 

BGE 137 IV 208 ( 12/05/2011 )

A differenza del PG del Canton Berna, il Bundesgericht , in BGE 137 IV 208, ha assolto un individuo dal delitto p. e p. dall’ Art. 197 comma 3 bis StGB. Infatti, tale internauta, peraltro poco esperto di Internet, si era imbattuto in pornografia illegale, ma, sotto il profilo volontaristico, non aveva mai fruito di tali immagini, casualmente reperite, né aveva l’ intenzione di fruirne. Questo utente, residente nelle periferia del Canton Berna, aveva inteso risparmiare acquistando un pc usato, che, purtroppo, conteneva pornografia dura ex comma 3 bis Art. 197 StGB. In data 19/11/2009, il Tribunale cantonale di primo grado lo aveva condannato ad un’ ammenda di 350,00 Franchi. La Corte Cantonale d’ Appello del Canton Berna, il 22 /04/2010, confermò la Sentenza di condanna. Tuttavia, il PG di Berna adì il Bundesgericht, contestando la non volontarietà del possesso di tali immagini. Del resto, anche in BGE 131 IV 16 ( 16/09/2009 ), la Magistratura federale aveva dichiarato << straflos Konsum >> ( consumo non punibile ) il possesso involontario di files pornografici illegali casualmente penetrati nella memoria remota del pc. Ovverosia, il comma 3 bis Art. 197 StGB va interpretato nel senso di un possesso doloso, ricercato e consumato. Viceversa, in BGE 137 IV 208, il malcapitato cittadino del Canton Berna aveva acquistato un pc di seconda mano e nemmeno poteva sospettare che il proprietario antecedente fosse un parafiliaco. Infatti, la pornografia è sì un materiale oggettivamente posseduto (Tatbestand ), ma diventa punibile se essa è soggettivamente voluta ed utilizzata ( subjektiv Hinsicht ). Tale discrasia tra momento oggettivo e momento soggettivo / volontaristico è sottolineata, a livello di Prassi, in molti Commentari relativi a svariate Sentenze del Bundesgericht , dal 2006 al 2009. Anche nel Messaggio Parlamentare federale del 10/05/2000, la << Strafbarkeit auf Daten in elektronischer Form >> ( punibilità dei dati scaricati in forma elettronica ) è esclusa allorquando il file venga intercettato casualmente o, ognimmodo, involontariamente ( si pensi p.e. ad uno scherzo via mail, sebbene di pessimo gusto ).

In Dottrina, il comma 3 bis Art. 197 StGB non è reputato applicabile qualora il dato informatico <<cache>> sia entrato o rimasto nel pc casualmente ( HURTADO POZO 2009 ; DONATSCH 2008 ; TRECHSEL & BERTOSSA 2008 ;MENG & SCHWAIBOLD 2007 ; FAVRE & PELLET & STOUDMANN 2007 ). Dal canto suo, BUNDI (2008 ) effettua complicate osservazioni ingegneristiche. In sintesi, è molto facile, secondo tale Autore, assorbire, senza volerlo, dalla rete Web immagini o video pornografici non voluti e nemmeno cercati. Anche secondo TIRELLI ( 2008 ) molto dipende dallo specifico uso concreto della pornografia on-line. KOLLER ( 2007 ) utilizza i lemmi << Herrschaftsmacht sowie Herrschaftswillen >> ( possesso attivo nonché voluto ). Per WIPRÄCHTIGER ( 2007 ) << dipende da che cosa si fa >> con la pornografia immagazzinata in un pc, magari di seconda mano. CASSANI & WERLY ( 2001 ) esortano a ponderare accuratamente se il file si sia depositato nella memoria del computer automaticamente o non.

In buona sostanza, BGE 137 IV 208, BGE 131 IV 64 e tutti i Dottrinari parlano di << objektiven und subjektiven Komponenten >> ( componenti oggettive e soggettive ). Altri utilizzano l’ espressione <<strafrechtlichen Gewahrsambegriff >> ( principio del possesso penalmente rilevante ) ( FREY & OMLIN 2003 ; STRATENWERTH & WOHLERS 2009 ). In alcuni Dottrinari germanofoni si parla di << Herrschaftswillens >> (proprietà fruita / voluta ). Secondo RYSER ( 2005 ) << può darsi che dei dati, in molti casi, siano recepiti contro la volontà dell’ utente ( cc.dd. dati temporanei ) >>. Per cui, il comma 3 bis Art. 197 StGB dev’ essere sempre letto alla luce dell’ Art. 12 comma 1 StGB: << è punibile solo colui che commette un crimine o un delitto con intenzione >>. Ora, in BGE 137 IV 208, non sussisteva il binomio << Tat mit Wissen >> ( fatto e volontà )

 

BGE 132 IV 120 ( 30/08/2006 )

In BGE 132 IV 120, il Bundesgericht reputò che la coazione sessuale ( Art. 189 StGB ) e la violenza carnale ( Art. 190 StGB ) sono punibili, senza attenuanti, anche se l’ atto sessuale è stato atipico e non è consistito nell’ introduzione del membro maschile in una parte cavernosa del corpo femminile.

Due fidanzati ( lei classe 1970, lui 1969 ) dal 1996, due anni dopo il fidanzamento, cominciarono ad avere rapporti regolari. Il 3 Settembre 2002, in casa della fidanzata, i due si abbandonarono, sotto l’ effetto di bevande alcooliche, a rapporti contro natura orribilmente disgustosi e, per giunta, filmati dal fidanzato. Tali perversioni proseguirono fino al 2004, quando la Polizia Cantonale friborghese sequestrò i filmati. Per normale senso del pudore, chi scrive non riferisce i particolari dei rapporti, che, comunque, erano contrari ad ogni ordinario uso della sessualità umana. L’ AG cantonale di Friborgo, tanto in primo quanto in secondo grado, condannò il fidanzato per coazione sessuale e violenza carnale. La fidanzata, nel 2004, e, in Appello, nel 2006, fu condannata alla pena dell’ ammenda per aver prodotto, in qualità di protagonista, pornografia violenta (commi 3 e 3 bis Art. 197 StGB). I Difensori dei due fidanzati adirono il Bundesgericht, invocando le attenuanti contemplate nell’ Art. 63 StGB, specialmente perché i due, prima dei filmati, bevevano molto alcool.

BGE 132 IV 120 notò che, in primo luogo, la fidanzata non era minore degli anni 16. Tuttavia, come risultava dai filmati auto-prodotti, la fidanzata era stata sottoposta ad atti violenti non pienamente accettati. Ovvero, il fidanzato l’ aveva costretta a subire torture sproporzionate, degradanti, disumane, contrarie ad ogni minimo senso di umanità. Dunque, la pesante pena detentiva de quo venne confermata dal Bundesgericht. Oltretutto, le pratiche sessuali poste in essere risultavano anche pericolose per gli organi genitali.

I cc.dd. “ giochi “ animaleschi e contro natura recano, anche in contesti omosessuali maschili, a violenze perfettamente e doverosamente previste e punite dagli Artt. 189 e 190 StGB. La crudeltà e la pericolosità fisica degli esercizi sessuali di BGE 132 IV 120 erano oggettivamente eccessive e al di fuori di ogni presunto contesto ludico-ricreativo ( TRECHSEL 1997 ; MAIER 2003 ). Anche HANGARTNER ( 1997 ) reputa punibili << atti sessuali pericolosi … la cui intensità può recare a lesioni personali >>. Analoghe sono pure le osservazioni di STRATENWERTH & JENNY ( 2003 ), JENNY ( 1997 ), REHBERG ( 1993 ) e CORBOZ ( 2002 )

BGE 132 IV 120, così come BGE 86 IV 177, ribadisce lo sfavore normativo, in Svizzera, verso la pornografia. BGE 132 IV 120 esorta, seppur implicitamente, ad una vita sessuale ordinaria, non esasperata e non parafiliaca. La pornografia dura raramente si colloca in una condizione di non-antigiuridicità , a prescindere dalle tecniche sessuali utilizzate. Il Bundesgericht ha, dunque, riaffermato il criterio della normalità, ovvero della moderazione nell’esercizio dell’ erotismo della coppia. Il rischio della parafilia è sempre elevato, anche se i soggetti coinvolti sono maggiorenni.

 

  1. Aspetti del fenomeno su scala planetaria

In varie Dichiarazioni degli Anni Novanta del Novecento, l’ ONU ha sussunto la violenza sulle donne entro la categoria penalistica delle violazioni dei Diritti dell’ Uomo. Le epurazioni etniche nella ex Yugoslavia confermano appieno tale catalogazione. Tuttavia, i Documenti delle Nazioni Unite non soltanto non possiedono alcuna cogenza proibitiva in senso giuridico, ma, anzi, confondono il Principio costituzionale illuministico di eguaglianza con le distorsioni interpretative dell’ egualitarismo. Infatti, la distinzione fisica dei ruoli non può e non deve recare ad una mescolanza dal sapore psicanalitico. Ovverosia, per citare un esempio paradigmatico, le numerose Normazioni attuali che consentono un cambio chirurgico di sesso non migliorano e non peggiorano l’ autentica tutela della donna sui luoghi di lavoro, di studio o di tempo libero. Probabilmente, sussiste tutt’ oggi un’ esasperazione sovietica in tema di parità dei diritti e dei doveri. I maltrattamenti psico-fisici contro una normale cittadina di un nostro Cantone non sono impediti da elucubrazioni sessuologiche recanti al nulla per il nulla.

Nello StGB svizzero, i reati delittuosi contro donne si sostanziano, principalmente, nelle infrazioni contro l’ integrità sessuale ( Artt. dal 187 al 200 StGB ). Il seguente elenco è assai simile a quello rinvenibile nella Normativa di un qualunque altro Ordinamento civil lawyer: pedofilia ( Art. 187 StGB ), abusi su lavoratrici (Art. 188 StGB ), coazione e violenza carnale ( Artt. 189 e 190 StGB ), atti sessuali con donne disabili o diversamente indifese ( Art. 191 e 192 StGB ), sfruttamento dello stato di bisogno ( Art. 193 StGB ), gestione o fruizione di prostitute minorenni ( Art. 195 StGB )., pedo-pornografia ( Art. 197 StGB ), stupro di gruppo ( Art. 200 StGB ). Lo StGB elvetico, naturalmente, non dimentica di contemplare l’ omicidio, l’ uxoricidio, l’ incesto e le lesioni personali. In alcuni Ordinamenti filo-islamici persistono l’ infibulazione e altre consimili mutilazioni genitali , lodevolmente e magistralmente sanzionate, dal 2006, nell’ Art. 583 bis del vigente Codice Penale italiano. Purtroppo, da circa una trentina d’ anni, i regimi di Cina ed India favoriscono o, nel caso della Cina, impongono l’ uccisione prenatale delle figlie femmine. Tutto ciò nel silenzio della comunità internazionale. Non mancano la sterilizzazione forzata, l’ uso dell’ acido per sfigurare, il Matrimonio combinato, lo stupro bellico e lo stalking. L’ abuso fisico su bambine, adolescenti e donne reca ad un’ interminabile sequenza di dolorosi effetti comportamentali e mentali: alcoolismo, panico, depressione, senso di vergogna, bassa autostima, stress post-traumatico, sterilità patologica. Può darsi che questa breve pubblicazione on-line abbia involontariamente stimolato le fantasie maschilistiche di qualche giovane o giovanissimo lettore. La realtà, tuttavia, impone di spegnere ogni sarcasmo ed ogni grossolano sorriso. L’ Europa della pornografia e delle televisioni eccita parafilie contrarie alla dignità della donna. La sponsalità femminile e la Maternità richiedono un pudore ed un rispetto sacrale cui il maschio occidentale non è più educato, poiché << la parola amore è così mal interpretata e abusata >> ( Madre Teresa di Calcutta )

 

BIBLIOGRAFIA

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Dott. Andrea Baiguera Altieri

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