La tutela della street art

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Coloro che per le strade dipingono le mura, i treni, in palazzi non sempre sono dei vandali anzi, a ben vedere, spesso si tratta di veri e propri artisti. Artisti che decidono di realizzare le proprie opere in luoghi pubblici, spesso illegittimamente, con il fine di trasmettere dei messaggi, primo fra tutti quello che l’arte è libera, democratica, accessibile a chiunque. Le tecniche utilizzate per realizzare l’arte di strada sono le più varie, dalle bombolette spray, agli adesivi, alle sculture; si realizzano murales, graffiti e simili nelle strade del mondo. Con qualsiasi modalità, nei luoghi più disparati, vengono realizzate vere e proprie opere d’arte, ormai protagoniste del mercato dell’arte contemporanea da almeno dieci anni grazie ad artisti quali, tra gli altri, Banksy e Basquiat. Le loro opere ormai circolano nelle gallerie d’arte, sul web e nelle case d’asta quindi non più solo nelle strade di New York, Milano, Berlino etc.

La protezione delle opere dell’ingegno a carattere creativo

Ebbene, l’articolo 1 della Legge sul Diritto d’Autore dispone la protezione delle opere dell’ingegno a carattere creativo, qualunque sia il modo o la forma di espressione. La paternità dell’opera dell’arte di strada può quindi essere esternata dall’artista pur se l’opera è stata realizzata illegalmente. Tuttavia, nonostante l’appena citato articolo 1 della Legge n. 633 del 1941 nonché la libertà di espressione del pensiero garantita dall’articolo 21 della Costituzione ed il successivo articolo 33 che disciplina la libertà dell’arte, vi è un grosso limite alla tutela di queste opere. Detto limite è rappresentato dal principio della proprietà privata tutelata dall’articolo 42, comma 2, della Costituzione. Invero le opere d’arte oggetto di questo articolo vengono realizzate su immobili di proprietà altrui; il diritto di proprietà privata prevale sul diritto morale dell’autore. Quanto detto si concretizza nell’impossibilità per l’autore dell’opera di vietare la rimozione o la cancellazione della stessa.

Non è tuttavia questa l’unica conseguenza della realizzazione di opere d’arte su immobili privati, anzi. Si assiste alla rivalutazione di immobili aventi murales o graffiti realizzati dai più noti street artists, come ad esempio nel quartiere Camden di Londra o Brooklyn di New York (anche in Italia, con fatica, si assiste a questo fenomeno). Infatti recentemente l’Università di Warwick ha dimostrato un aumento del valore di mercato di zone caratterizzate da un’alta percentuale di murales.

Il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui

Nonostante questi sviluppi, la giurisprudenza di merito è tendenzialmente univoca nel ritenere che la realizzazione di street art determini la configurazione del reato di deturpamento ed imbrattamento di cose altrui. Invero il Tribunale di Bologna con provvedimento del 2016 così come il Tribunale di Milano con pronuncia del 2010, sebbene abbiano ritenuto che le street art contestate nei rispettivi casi fossero opere d’arte, hanno sostenuto che ciò non è rilevante ai fini della valutazione della sussistenza del reato. Il reato si configura in quanto viene leso l’interesse giuridico protetto, vale a dire l’estetica e la pulizia del bene da parte di chi non è autorizzato a “sporcarlo”. Al contrario se l’artista di strada è autorizzato a realizzare una propria opera dal proprietario dell’immobile, non si configura alcun reato. Ed è proprio a questo fenomeno che si assiste ultimamente, accade che proprietari di immobili chiedono agli artisti di strada di decorare le proprie strutture al fine di aumentarne il valore. Non tutti gli street artists però accettano, anzi una larga fetta di questi, tra i quali rientrano certamente i più famosi, restano e resteranno ribelli, disinteressati al guadagno e quindi alla commercializzazione delle proprie opere. Questi ritengono di non commettere alcun reato ma solo di trasmettere con la propria arte un messaggio culturale o politico o sociale, spesso rimanendo anonimi.

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