La tassatività delle cause di esclusione va applicata anche ai settori speciali

Lazzini Sonia 07/10/13
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Rapporti fra tassatività delle cause di esclusione e richiesta dei requisiti di gara

Per quanto attiene poi all’impossibilità di esclusione dalla gara per cause non espressamente previste da norme di legge o di regolamento, occorre rilevare che la disposizione dell’art. 46, comma 1 bis del Codice, applicabile anche ai settori speciali in virtù del richiamo contenuto nell’art. 206, deve intendersi nel senso che non è permesso alla stazione appaltante di creare nuove ed autonome cause di esclusione laddove i requisiti siano stabiliti dalla legge.

La norma, infatti, si pone come scopo quello di evitare che il potere dell’amministrazione di richiedere requisiti di partecipazione si sovrapponga a quello previsto dalla legge, creando ulteriori barriere all’entrata sul mercato degli operatori e aumentando gli oneri burocratici ed i problemi interpretativi creati dalla disciplina stabilita dalla stazione appaltante.

Questa lettura, che si ispira al principio di stretta legalità che regola le limitazioni alla concorrenza, comporta, a contrariis, che nessuna preclusione può essere imposta all’amministrazione nel creare cause di esclusione dalle gare, quando spetti all’amministrazione e non alla legge di determinare i requisiti di gara.

Tratto dalla sentenza numero 1356 del 15 maggio 2012 pronunciata dal Tar Lombardia, Milano

Deve quindi ritenersi che la limitazione del favor partecipationis e del principio di libera concorrenza, inevitabile nel prevedere requisiti di esperienza di un certo valore, trovi sufficiente bilanciamento nella necessità di consentire l’ammissione delle sole imprese la cui idoneità tecnica sia comprovata da lavori di entità tale da garantire la buona esecuzione dell’opera.

Deve, del resto, convenirsi con quanto persuasivamente argomentato nella propria memoria dalla difesa della stazione appaltante nella parte in cui fa rilevare che, ove anche si potesse ammettere la partecipazione della ricorrente sulla base di una più contenuta capacità organizzativa, la scelta dell’aggiudicatario non potrebbe che convergere a favore dell’impresa che vanti una maggiore esperienza, come comprovata da pregressi contratti di più elevato rilievo.

Sentenza collegata

40061-1.pdf 156kB

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Lazzini Sonia

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