La tassatività delle cause di esclusione è in vigore dal 14 maggio 2011 (TAR Sent. N.02218/2012)

Lazzini Sonia 14/10/12
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La gara ufficiosa per la fornitura di apparecchi illuminanti e sistema di illuminazione su cavi tesi è stata indetta con la lettera di invito prot. 100 datata 12 aprile 2011, e che quindi il procedimento di gara ha avuto inizio prima dell’entrata in vigore della modifica dell’art. 46 del D.Lgs. 163/06, intervenuta per effetto dell’art. 4, comma 2 lett. d) del D.L. 13 maggio 2011 n. 70.

In materia di atti di gara, così come per gli atti del procedimento, vige il principio del “tempus regit actum”, per cui la legittimità della clausola della lettera di invito deve essere verificata con riferimento alla disciplina normativa esistente alla data di adozione dell’atto e non con quella sopravvenuta.

Ne consegue l’inapplicabilità alla fattispecie in esame della disposizione recata dal comma 1 bis dell’art. 46 del codice di contratti, che ha introdotto il principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare di appalto.

Ciò comporta l’infondatezza della censura proposta con i motivi aggiunti e diretta a sostenere l’illegittimità della clausola per contrasto con la disposizione recata dal comma 1 bis dell’art. 46 del D.Lgs. 163/06 introdotto dal D.L. n. 70/11.

Sentenza collegata

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Lazzini Sonia

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