La stipula di un contratto di sponsorizzazione non giustifica “ex se” la deducibilita’ dei relativi costi da parte dello sponsor

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Il principio di inerenza sancito dal testo unico delle imposte sui redditi

L’articolo 109, comma 5, del d.P.R. 917 del 1986, stabilisce che “le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”; tale disposizione, come noto, sancisce il principio della deducibilità delle spese sostenute dall’imprenditore in quanto inerenti all’attività esercitata e, quindi, idonee a produrre, anche indirettamente, reddito imponibile[1].

Il fatto

L’Agenzia delle Entrate, in seguito ad accertamento condotto sulla contabilità di una impresa commerciale, disconosceva con PVC la deduzione di costi ai fini IRES ed IRAP riferiti ad un contratto di sponsorizzazione stipulato con una associazione sportiva dilettantistica in violazione dell’articolo 109 del d.P.R. 917 del 1986, in quanto l’effettiva realizzazione delle prestazioni dedotte in contratto non sarebbe stata sufficientemente documentata.

Il contribuente proponeva tempestivo ricorso contestando l’operato dell’Agenzia delle entrate e chiedendo alla Commissione tributaria provinciale di Roma di respingere la tesi riportata nel predetto PVC e, contestualmente, di acclarare il corretto comportamento contabile e fiscale del ricorrente.

In particolare, secondo il contribuente, le spese sarebbero state correttamente imputate a conto economico e, quindi, dedotte dai proventi annuali conseguiti in quanto direttamente riconducibili agli obblighi posti in capo all’A.S.D. dal predetto contratto di sponsorizzazione citato, tra i quali:

  1. esposizione di striscioni pubblicitari nel campo del centro sportivo riportanti il nominativo dello sponsor (il ricorrente);
  2. dotazione, nei confronti di ciascun partecipante ai tornei organizzati dall’associazione, di materiale sportivo (fratini, casacche, ecc.) riportante il marchio dello sponsor;
  3. dotazione in favore della squadra dei “Giovanissimi Regionali” di divisa di gara recante la stampa del logo e della denominazione dello sponsor;
  4. stampa del logo dello sponsor sui volantini delle competizioni sportive;
  5. stampa del logo dello sponsor sui manifesti degli eventi organizzati dall’associazione.

E’ di tutta evidenza che l’esposizione e l’esibizione nelle competizioni sportive e durante gli eventi organizzati dall’associazione sportiva della denominazione, del logo e del marchio dell’impresa ha contribuito alla diffusione della conoscenza e della conoscibilità dello sponsor e dell’attività da questo esercitata con ciò recando un potenziale incremento della sua attività commerciale.

Il contribuente, peraltro, ha asserito che il sostenimento dei costi per le prestazioni ed i servizi di sponsorizzazione, ancorchè di cospicuo importo, è da ricondurre ad una libera scelta imprenditoriale; inoltre, sempre a giudizio del ricorrente, la somma corrisposta non risulta in alcun modo elevata e/o sproporzionata rispetto al fatturato conseguito dalla società.

La decisione della Commissione tributaria provinciale

Secondo il giudice tributario, tuttavia, il contribuente, in sede di giudizio, non ha corroborato con elementi certi e con prove concrete l’effettivo adempimento dei predetti obblighi da parte dell’associazione sponsorizzata; in particolare, ha esibito solo alcune fotografie di un campo da gioco del tutto prive di alcun riferimento temporale che, in qualche modo, avesse potuto ricondurre tali immagini al periodo di vigenza del contratto in esame.

Sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione tributaria, in ossequio al principio “onus probandi incubit ei qui dicit” e in linea con quanto sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria di legittimità e di merito[2], secondo cui “[…], è onere del contribuente e non dell’ufficio impositore fornire la prova in ordine alla competenza, inerenza e congruità dei costi, trattandosi di componenti negativi di reddito”[3], ha rigettato le doglianze del ricorrente ritenendo assolutamente legittime le valutazioni dell’Agenzia delle Entrate circa la incongruità delle spese citate.

In altri termini, la sussistenza di un contratto di sponsorizzazione, recante degli obblighi in capo al soggetto sponsorizzato, e la sussistenza dei pagamenti dei diritti di sponsorizzazione non sono idonei, da soli, a giustificare le deduzioni dei relativi costi se non supportati dalla documentazione che comprovi l’effettivo adempimento degli obblighi contrattuali da parte del beneficiario dei predetti diritti nel corso del periodo di vigenza del suddetto contratto.

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Note

[1] Al riguardo, si veda Cassazione Civile, sez. tributaria, 21/11/2018, n. 30030, in Massimario Giustizia Civile 2018, secondo cui “in tema di determinazione del reddito d’impresa, l’inerenza delle singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione ai sensi dell’articolo 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, va definita come una relazione tra due concetti (la spesa, o il costo, e l’impresa), sicchè il costo o la spesa assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù di una sua correlazione con una attività potenzialmente idonea a produrre utili”; nel senso che il principio di inerenza non sarebbe desumibile esclusivamente dalla disposizione contenuta nell’articolo 109, comma 5, citato, ma dall’ordinamento tributario in generale, si veda Cassazione Civile, sez. tributaria, 31/10/2018, n. 27786, in Massimario Giustizia Civile 2018, secondo cui “in tema di imposta sui redditi d’impresa, il principio dell’inerenza esprime la riferibilità dei costi sostenuti all’attività d’impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea, e, infatti, quale vincolo alla deducibilità dei costi, non discende dall’art. 75, comma 5 (attuale art. 109, comma 5), del d.P.R. n. 917 del 1986, […]. Da ciò consegue che l’inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro dai riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo, anche se l’antieconomicità e l’incongruità della spesa possono essere indici rivelatori del difetto di inerenza.”

[2] In particolare, si veda Commissione tributaria regionale, sez. VI, Genova, 18/5/2015, n. 588, in Giuffrè, De Jure, 2015; ancora, Cassazione Civile, sezione tributaria, 17/7/2018, n. 18904, in Massimario Giustizia Civile 2018, secondo cui “in tema di imposte dirette, l’Amministrazione finanziaria, nel negare l’inerenza di un costo per mancanza, insufficienza od inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l’incongruità e l’antieconomicità della spesa, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non identificandosi in essa; in tal caso, è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell’attività d’impresa ed alle scelte imprenditoriali.”

[3] Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sez. XII, R.G. 11913/2018, Sentenza n. 10648/19, depositata il 18/7/2019.

Dott. Sperduti Massimo

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