La rinuncia alla proprietà: nota al parere di massima n. 37243/2017 dell’Avvocatura Generale dello Stato

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Il parere n. 37243/17: motivi di interesse

L’Avvocatura Generale dello Stato ha reso un interessante parere di massima in cui affronta il tema della rinuncia al diritto di proprietà immobiliare (il parere in questione è il n. 37243).

Con detto parere, rivolto all’Avvocatura Distrettuale di Genova, l’Avvocatura Generale ha affermato che fra le varie facoltà del proprietario, vi è anche quella di rinunciare al diritto dominicale, con l’effetto di rendere proprietario del bene rinunciato lo Stato ai sensi dell’art. 827 c.c..

Il parere in questione riveste particolare importanza in quanto non riconosce validità assoluta al negozio unilaterale di rinuncia abdicativa, ma afferma che la validità dello stesso debba essere valutata caso per caso in relazione alla causa concreta del negozio abdicativo.

Il contenuto del parere

Il parere in questione afferma che la rinuncia ad un diritto di proprietà immobiliare non può essere ritenuta sempre legittima, in quanto occorre individuare di volta in volta le ragioni che spingono il privato a spogliarsi di un bene e, dunque, la “causa” concreta del negozio unilaterale di rinuncia.

In linea generale il proprietario ha piena facoltà di rinunciare alla proprietà di un bene immobile. Ciò fa sì che il diritto rinunciato venga acquisito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 827 c.c., al patrimonio dello Stato. La richiamata disposizione, infatti, ricollega l’effetto acquisitivo proprio al fatto che il bene immobile non sia in proprietà di alcuno.

Tuttavia la volontà del privato di rinunciare al diritto di proprietà non deve essere guidata da scopi egoistici e non deve essere lo strumento per conseguire un (illecito) vantaggio ai danni dello Stato e, conseguentemente, della collettività, poiché ciò renderebbe la causa del negozio abdicativo illecita ex art. 1343 c.c. e determinerebbe la nullità del negozio stesso ai sensi dell’art. 1418, secondo comma c.c.. In altre parole il proprietario non può decidere di rinunciare ad una proprietà immobiliare al solo ed unico fine di liberarsi dai costi di manutenzione, di consolidamento e di demolizione dell’immobile: ciò permetterebbe al privato di liberarsi di un “peso” e di addossare tutte le spese ad esso relative allo Stato e, quindi, in definitiva, ai cittadini. L’Avvocatura, all’interno del parere in commento, afferma che la rinuncia alla proprietà è nulla ove abbia il solo ed egoistico scopo di liberarsi di:

– terreni con evidenti problemi di dissesto idrogeologico (al fine di evitare i costi per “opere di consolidamento, demolizione e manutenzione”);

– edifici inutilizzabili e diruti (al fine di evitare i “costi di demolizione”);

– terreni inquinati (per spostare sullo Stato le spese di bonifica).

In corrispondenza di questi casi il negozio unilaterale di rinuncia non può che essere affetto da nullità, dal momento che in situazioni di questo tipo, esso non può essere qualificato come “meritevole di tutela” ai sensi dell’art. 1322 c.c. . È giusto il caso di sottolineare infatti che malgrado la rinuncia abdicativa sia un negozio di rinuncia unilaterale, allo stesso sono pur sempre applicabili le norme generali in materia di contratti e, pertanto, anche un atto unilaterale deve pur sempre consistere in una manifestazione di volontà diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela (ex art. 1322 c.c.) e non deve porsi in contrasto con norme imperative (ex art. 1418 c.c.).

Una rinuncia finalizzata a conseguire unicamente fini egoistici sarebbe in primis dotata di un causa illecita ex art. 1343 c.c., ed inoltre si porrebbe in aperto contrasto con l’art. 42 della Costituzione, in quanto renderebbe la proprietà un “peso” per lo Stato (e quindi per i cittadini), che sarebbe in tal modo costretto ad addossarsi tutte le spese e gli oneri necessari alla manutenzione, alla demolizione ed alla bonifica della consistenza immobiliare, in spregio alla funzione sociale della proprietà.

Un siffatto uso del negozio unilaterale di rinuncia abdicativa al diritto di proprietà verrebbe a configurarlo come un negozio in frode alla legge ai sensi dell’art. 1344 c.c., in quanto costituirebbe il mezzo per il conseguimento di un risultato contrario alla legge e, dunque, “per eludere l’applicazione di una norma imperativa.

Inoltre in ipotesi di questo tipo l’atto di rinuncia sarebbe anche contrario all’art. 1345 c.c., poiché il privato verrebbe determinato a compierlo solo ed esclusivamente per un motivo illecito.

La rinuncia alla proprietà immobiliare quindi, secondo quanto previsto dall’Avvocatura, risulta giustificata solo nelle ipotesi in cui non sia finalizzata unicamente al perseguimento di fini egoistici ed utilitaristici. Per ritenere lecito un atto di rinuncia abdicativa dunque, occorre indagare i motivi che hanno spinto il privato a porlo in essere e le finalità che il medesimo intende perseguire.

Se il negozio di rinuncia non è fondato esclusivamente su intenti egoistici o utilitaristici ed elusivi, esso può senz’altro essere ritenuto ammissibile e meritevole di tutela.

Le ipotesi di nullità

Le ipotesi di nullità del negozio di rinuncia individuate dall’Avvocatura Generale sono rappresentate da:

la presenza di problemi di dissesto idrogeologico;

la necessità di procedere a demolizione;

l’inquinamento del terreno e la conseguente necessità di bonifica.

In tutti questi casi, infatti, il privato si determina a rinunciare alla proprietà dell’immobile unicamente per liberarsi dei relativi costi e porli a carico dello Stato.

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L’accertamento della nullità

Si è detto che l’atto di rinuncia è da ritenere nullo tutte le volte in cui il privato, attraverso lo stesso, persegua l’obiettivo di liberarsi di beni che per lui non hanno nessuna utilità o che, addirittura, costituiscono un peso, in quanto fonti di spese e di oneri di vario tipo.

Come si accerta però la nullità? Essa può naturalmente derivare solo ed esclusivamente da una pronuncia giudiziale, per mezzo della quale si procede all’accertamento della medesima e, conseguentemente, all’annullamento del negozio di rinuncia. Per arrivare alla dichiarazione di nullità dell’atto, quindi, sarà necessario impugnare lo stesso ed impostare un ordinario giudizio, all’interno del quale onerato di provare la sussistenza della causa di nullità sarà (come affermato espressamente dall’Avvocatura) il “Demanio attore”. All’interno di questo giudizio il Demanio potrà inoltre far valere una pretesa risarcitoria nei confronti del rinunciante per i danni da questi procuratigli attraverso l’omissione degli interventi manutentivi e di messa in sicurezza dell’immobile che è stato oggetto di rinuncia.

In conclusione dunque, qualora lo Stato volesse porre nel nulla gli effetti del negozio di rinuncia posto in essere dal privato, dovrà impugnare lo stesso e farne dichiarare la nullità (eventualmente accompagnando alla domanda di nullità anche una domanda risarcitoria).

Biagio Vigorito

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