La revoca degli atti di gara comporta anche la decadenza dell’escussione provvisoria

Lazzini Sonia 13/01/11
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L’importo dell’escussa cauzione provvisoria dovrà essere restituito dalla Stazione appaltante alla ditta obbligata

Il giudice quindi non si può pronunciare sulla legittimità o meno della richiesta di escussione della cauzione

la revoca degli atti di gara (da parte della Stazione appaltante su input dell’amministrazione vigilante) è stata dettata da dichiarate ragioni funzionalmente collegate all’interesse pubblico ivi rappresentato e totalmente estranee alle vicende originatrici del corrente contenzioso;

oltre a non risultare dagli atti di causa che la Stazione appaltante non intende revocare gli atti adottati nei confronti dei due concorrenti se non a seguito di una pronuncia di Cod. ************ (come sostenuto da parte ricorrente) – la revoca in questione, proprio in quanto adottata in forza di una scelta discrezionale esercitata ai sensi dell’art.21 quinquies della legge n.241 del 1990, ovviamente, priva di effetti tutti gli atti di gara inclusi i provvedimenti oggetto di esplicita impugnativa da parte della ditta ricorrente che avverso gli stessi non conserva più alcun interesse a dolersi (cade, di conseguenza, anche il titolo a trattenere l’importo della cauzione che, ove escusso, dovrà essere restituito; e parimenti deve ritenersi revocata l’eventuale segnalazione all’Avcp) ;

le domande risarcitorie sopra articolate, essendo state introdotte irritualmente con memoria e non con atto ritualmente notificato a controparte, devono essere dichiarate inammissibili;

le spese di lite, attesa la peculiarità del controversia in questione, possono essere compensate tra le parti in causa;

 

riportiamo qui di seguito la sentenza numero 33643 del 19 novembre 2010 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

 

N. 33643/2010 REG.SEN.

N. 07469/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 7469/2010–R.G. proposto dalla Ricorrente s.p.a., in persona del l.r. p.t., in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo Raggruppamento di Operatori Economici (Roe) con le società Ricorrente due s.p.a. e Ricorrente tre s.r.l., rappresentata e difesa dall’ avv. **********, presso il cui studio in Roma, via Principessa Clotilde n.2, è elettivamente domiciliata

contro

**** – Lazio Innovazione Tecnologica s.p.a, in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall’*********’***** e con lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio *********, in via Gramsci nr.54 ;

nei confronti di

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (Avcp), in persona del l.r.p.t., non costituita in giudizio;
Banca Popolare di Bergamo;

per l’annullamento

– del verbale nr 20 del 16/7/2010 col quale la commissione della gara indetta dalla **** – Lazio innovazione tecnologica s.p.a. – ed avente ad oggetto la realizzazione del Contact Center regionale del Lavoro, ha escluso dalla procedura il Roe Ricorrente s.p.a, Ricorrente due s.p.a. e Ricorrente tre s.r.l.;

– del verbale della commissione nr. 12 del 22/3/2010;

– della nota **** nr. 7116 del 21.7.2010 con la quale stata comunicata al Raggruppamento l’avvenuta esclusione della gara e che la Stazione appaltante avrebbe proceduto ad escutere la cauzione provvisoria e ad effettuare la relativa comunicazione all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici degli adempimenti di competenza;

– di tutti gli altri verbali di gara ed in particolare dei verbali nn. 16 e 19 e delle note della Commissione di gara;

– della nota **** nr. 7652 del 06.8.2010 con la quale è stata respinta l’istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione presentata da Ricorrente il 28.7.2010, anche ai sensi dell’art.243 bis del d.lgs. n.163 del 2006;

– degli di data, estremi e contenuto sconosciuti, con i quali la stazione appaltante ha discusso la cauzione provvisoria ed ha segnalato l’avvenuta esclusione all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;

– all’occorrenza del bando, nel disciplinare di gara con riferimento al punto otto e di ogni altro documento della lex specialis di gara;

– di ogni altro atto connesso;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’evocata s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 28.10.2010 la relazione del Consigliere *************** ed uditi gli avvocati di cui al verbale d’udienza;

 

Rilevato in fatto:

– che il contenzioso di cui trattasi origina dalla gara ( indetta con dalla **** s.p.a. con determinazione dell’ottobre 2009) ad evidenza pubblica, mediante procedura aperta, volta alla realizzazione del Contact Center regionale del Lavoro, stabilendo una base d’asta pari a €2.800.000,00 oltre ***: gara, nel corso della quale, veniva escluso il Raggruppamento partecipato dalla ricorrente Ricorrente, che ne è anche mandataria, la cui offerta è stata ritenuta presentare una “sostanziale identità” all’offerta tecnica proposta da altro e distinto Raggruppamento, con ciò violando sia il punto 8 del Disciplinare di gara che l’articolo 38, c.2, del Codice dei contratti pubblici;

– che detta esclusione veniva, a cura della stazione appaltante, inizialmente (nota del 21/7/2010), partecipata all’odierna ricorrente (congiuntamente all’avviso che si sarebbe provveduto ad escutere la cauzione provvisoria prestata e ad effettuare la relativa comunicazione all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici per gli adempimenti di competenza); quindi (veniva) confermata con successiva nota del 6/8/2010;

– che, nella camera di consiglio del giorno 1/9/2010, la sezione, con propria ordinanza n.3988/2010, accoglieva l’istanza, acclusa al gravame in epigrafe tempestivamente proposto, di sospensione interinale degli effetti derivanti dagli impugnati provvedimenti fissando, per la definizione del giudizio nel merito, l’odierna udienza pubblica del 28/10/2010;

– che, in data 18.10.2010, la difesa della società resistente – che è una società in house della Regione Lazio e pertanto soggetta al controllo diretto e dominante della stessa – ha depositato in giudizio:

1) la nota in data 10.9.2010 con la quale l’amministrazione regionale le segnala l’intervenuta determinazione delle condizioni che consentono, avvalendosi di professionalità interne alla medesima amministrazione e rimodulando le risorse finanziarie disponibili (con rilevanti economie), la realizzazione del Contact Center senza ricorrere alla sua completa esternalizzazione, con invito a procedere “agli adempimenti conseguenti”;

2) la determinazione con cui il Presidente della società resistente, in data 22.9.2010, ha disposto – ai sensi del punto VI.3 del bando di gara e dell’art.21 quinquies della legge n.241 del 1990, la revoca della gara di cui trattasi:

chiedendo, conclusivamente, la declaratoria di improcedibilità del ricorso avversario per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;

– che la revoca degli atti di gara risultava (anteriormente alla data del deposito della memoria di cui si è appena detto), già nota alla parte ricorrente che, negli scritti difensivi (già) depositati il 12.10.2010, insiste nell’accoglimento del ricorso in quanto – pur se nella G.U. n.113 del 29.9.2010 è stato pubblicato l’avviso di revoca della gara – la “stazione appaltante non intende revocare gli atti adottati nei confronti dei due concorrenti se non a seguito di una pronuncia di Cod. *************”. La ricorrente chiede altresì di essere risarcita delle spese sostenute per la partecipazione alla gara (che quantifica in €30.000,00) nonché del danno all’immagine (da liquidarsi in via equitativa) nonchè, ancora, per il mancato utile che essa avrebbe percepito in caso di ipotetico affidamento della commessa (evenienza questa recisamente esclusa dalla stessa ricorrente che, in successiva nota depositata il 15.10.2010, specifica che essa si sarebbe classificata quarta e l’altro raggruppamento escluso settimo);

Considerato in diritto:

– che la revoca degli atti di gara (da parte della Stazione appaltante su input dell’amministrazione vigilante) è stata dettata da dichiarate ragioni funzionalmente collegate all’interesse pubblico ivi rappresentato e totalmente estranee alle vicende originatrici del corrente contenzioso;

che – oltre a non risultare dagli atti di causa che la Stazione appaltante non intende revocare gli atti adottati nei confronti dei due concorrenti se non a seguito di una pronuncia di Cod. ************ (come sostenuto da parte ricorrente) – la revoca in questione, proprio in quanto adottata in forza di una scelta discrezionale esercitata ai sensi dell’art.21 quinquies della legge n.241 del 1990, ovviamente, priva di effetti tutti gli atti di gara inclusi i provvedimenti oggetto di esplicita impugnativa da parte della ditta ricorrente che avverso gli stessi non conserva più alcun interesse a dolersi (cade, di conseguenza, anche il titolo a trattenere l’importo della cauzione che, ove escusso, dovrà essere restituito; e parimenti deve ritenersi revocata l’eventuale segnalazione all’Avcp) ;

– che le domande risarcitorie sopra articolate, essendo state introdotte irritualmente con memoria e non con atto ritualmente notificato a controparte, devono essere dichiarate inammissibili;

– che le spese di lite, attesa la peculiarità del controversia in questione, possono essere compensate tra le parti in causa;

P.Q.M.

dichiara, per le ragioni esplicitate in parte motiva, improcedibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

**************, Presidente

***************, ***********, Estensore

****************, Consigliere

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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