La responsabilità medica colposa

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Il nuovo Art. 590 sexies CP.

Art. 590 sexies CP – Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario.

Se i fatti di cui agli Articoli 589 e 590 CP sono commessi nell’ esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste, salvo quanto disposto dal secondo comma

Qualora l’ evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida, come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto

Come osservato da Caletti & Mattheudakis ( 2017 ), “ a meno di cinque anni dal c.d. decreto Balduzzi, il Legislatore è intervenuto nuovamente sul tema della colpa in ambito sanitario, ridefinendo l’ impostazione del 2012, con l’ abrogazione dell’ Art. 3 L. 189/2012 e con la sostanziale modifica dell’ area della penale responsabilità della classe medica, attraverso la L. 24/2017 “. Sotto il profilo dei Lavori Preparatori, Gelli ( 2017 ) ha inteso sottolineare che la ratio del nuovo Art. 590 sexies CP “ è stata quella di aumentare le garanzie e le tutela per gli esercenti la professione sanitaria, da un lato, [ e ] assicurare al paziente, dall’ altro lato, la possibilità di essere risarcito in tempi più rapidi e, soprattutto, certi, a fronte dei danni sanitari eventualmente subiti “. Dal punto di vista penalistico, il nuovo Art. 590 sexies CP si prefigge l’ intento di dare al medico la tranquillità di non essere automaticamente e vessatoriamente vittima di Procedimenti Penali basati sul binomio colpa lieve / colpa grave. Lo strumento per uscire dalla colpa medica pressoché automatica è stato, nell’ Art. 590 sexies CP, connettere sempre e comunque l’ operato del sanitario alle “ linee guida “. In buona sostanza, l’ Art. 590 sexies CP, rispetto al previgente decreto Balduzzi, non contempla il binomio surrettiziamente retribuzionista e deterministico della colpa lieve / colpa grave e, in secondo luogo, esclude la punibilità della “ imperizia “ qualora siano comunque state rispettate le linee guida o le buone pratiche clinico-assistenziali. Sotto il riguardo soggettivo della Norma, l’ Art. 590 sexies CP, come accadeva pure nella previgente Normativa, è precettivo, oltre che nei confronti dei medici, anche verso ostetriche e personale infermieristico. Tuttavia, in Dottrina, non è unanime l’ estensibilità dell’ Art. 590 sexies CP ai farmacisti ed ai veterinari. Per quanto afferisce, inoltre, a chi esercita abusivamente la professione sanitaria, come p. e p. ex Art. 348 CP, Caletti & Mattheudakis ( ibidem ) affermano che l’ Art. 590 sexies CP non può e non deve tutelare “ chi si pone a priori contro l’ Ordinamento e ne viola la lealtà promessa “. Altrettanto vero, come rimarcato unanimemente dalla Dottrina, è che il comma 1 Art. 590 sexies CP svolge una blanda e ridondante funzione introduttiva rispetto al ben più importante comma 2 Art. 590 sexies CP. Probabilmente, l’ unica ratio di tale comma 1 consta nel richiamare, nell’ ambito della professione sanitaria, la precettività dell’ Art. 589 CP ( omicidio colposo ) nonché dell’ Art. 590 CP ( lesioni personali colpose ). In definitiva, anche D’ Alessandro ( 2017 ) rimarca che il nocciolo precettivo dell’ Art. 590 sexies CP è e resta il comma 2, ai sensi del quale la punibilità del medico è esclusa soltanto se sono adempiute tre circostane, tra di loro concorrenti, ovverosia:

  1. l’ evento letifero ( Art. 589 CP ) o lesivo ( Art. 590 CP ) si è verificato a causa di “imperizia”
  2. sono state rispettate le linee guida mediche o, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali
  3. le raccomandazioni contenute nelle linee guida risultavano adeguate alla specificità del caso concreto

Come si può notare, anche a livello di lettera codicistica, il comma 2 Art. 590 sexies CP sostituisce il lemma “ colpa [ lieve / grave ] “ con il lemma “ imperizia “  e ciò ha recato ad un mutamento radicale nella Giurisprudenza di legittimità, in tanto in quanto non sono più utilizzabili le seguenti categorie del decreto Balduzzi, ossia: colpa, negligenza, imprudenza. Certamente, come rimarcato da Centonze & Caputo ( 2016 ) il lemma “ imperizia “ “ non ha agevole definizione, stante l’ assenza di un’ espressa qualificazione [ anche ] per via della relatività del concetto, che si declinerebbe [ in ultima analisi ] in una negligenza, ovvero in una imprudenza tecnica in cui la condotta colposa si inserisce “. A sua volta, D’ Alessandro ( ibidem ) manifesta dubbi sulla ratio della non punibilità del medico che si attiene alle “ linee guida “, purché “ adeguate alla specificità del caso concreto “. A tal proposito, Di Biase ( 2017 ) sottolinea la criticabilità, nell’ ult. cpv. comma 2 Art. 590 sexies CP, del binomio che lega le linee guida alla loro adeguatezza “ alle specificità del caso concreto “, nel senso che il comma 2 ult. cpv. Art. 590 sexies CP non fornisce alcun elemento esegetico autentico per la comprensione concreta e fattuale dell’ adeguatezza delle linee guida “ alle specificità del caso concreto “, con la conseguenza che la Giurisprudenza, come sempre, sarà costretta a colmare sua sponte tale lacuna definitoria.

La non punibilità nell’ Art. 590 sexies CP. L’ iper-garantistica Sentenza Tarabori.

Come giustamente notato da Cupelli ( 2017 ), l’ Art. 590 sexies CP ha provocato, da subito, aspri contrasti nella Giurisprudenza di legittimità. Nella Sentenza Tarabori ( Cass., sez. pen. IV, 7 giugno 2017, n. 28187 ), la Cassazione ha asserito che “ bisogna porsi contro un’ interpretazione letterale e, quindi, restrittiva dell’ Art. 590 sexies CP [ … ]. Bisogna sottolineare l’ incompatibilità logica [ dell’ Art. 590 sexies CP ], la quale esclude la punibilità anche nei confronti del sanitario che, pur avendo cagionato un evento lesivo a causa di un comportamento rimproverabile per imperizia, in qualche momento della relazione terapeutica, abbia comunque fatto applicazione di linee guida qualificate, pure quando esse siano estranee al momento topico in cui l’ imperizia lesiva si sia realizzata “ Cupelli ( 2017 b ) reca l’ esempio di un chirurgo che imposta ed esegue l’ atto di asportazione di una neoplasia addominale nel rispetto delle linee guida e, tuttavia, nel momento esecutivo, per un errore tanto enorme quanto drammatico, invece di recidere il peduncolo della neoformazione, taglia un’ arteria, con effetto letale “. A tal proposito, Risicato ( 2017 ) controbatte a Cupelli ( 2017 b ) che un’ interpretazione ipostatizzante delle linee guida, nell’ Art. 590 sexies CP, va respinta “ in ragione del vulnus al diritto alla salute [ ex comma 1 Art. 32 Cost. ], poiché implica un radicale [ ed eccessivo, ndr ] esonero dalla responsabilità [ e ] anche perché in contrasto con alcuni principi che disciplinano la responsabilità penale, in primo luogo il [ normale ] principio di colpevolezza “. In buona sostanza, bisogna evitare una predominanza ipertrofica delle linee guida menzionate nell’ Art. 590 sexies CP, il quale non può e non deve escludere ognimmodo la responsabilità medica colposa, come se si trattasse di una regola matematica e formalistica che esclude sempre la colpa nel nome di direttive generali o, addirittura, generiche, non specifiche, troppo astratte e, soprattutto, “[ non ] adeguate alle specificità del caso concreto “ ex ult. cpv. comma 2 Art. 590 sexies CP. Le linee guida, nell’ Art. 590 sexies CP, non debbono trasformarsi in una causa scriminante assoluta ed apodittica. Anche Piras ( 2017 ) non eccede nella considerazione delle sole linee guida, in tanto in quanto “ da una parte, vengono in rilievo [ … ] le linee guida accreditate [ … ] [ ma ] sempre che le stesse siano appropriate rispetto al caso concreto [ ex ult. cpv comma 2 Art. 590 sexies CP ]. Le raccomandazioni generali dovranno essere anch’ esse pertinenti alla fattispecie concreta ed adeguate [ di nuovo, ex ult. cpv. comma 2 Art. 590 sexies CP ] nella loro corretta applicazione nello sviluppo della relazione terapeutica “. Non possono e non debbono sussistere linee guida astratte ed ultra-garantistiche nei confronti dell’ operatore sanitario. Anche, parimenti, Caletti & Mattheudakis ( 2017 b ) condannano il garantismo oltranzista della Sentenza Tarabori, in tanto in quanto “ [ attenersi alle sole linee guida generali ] comporta un radicale [ ed eccessivo, ndr ] esonero da responsabilità, compromettente il diritto alla salute costituzionalmente tutelato dall’ Art. 32 Cost., ponendosi, altresì, in contrasto con il principio [ ragionevole ] di colpevolezza [ … ]. Non si potrebbe più affermare la responsabilità colpevole, ma neppure escluderla. Ne conseguirebbe, invero, un assetto normativo [ a causa dell’ Art. 590 sexies CP ] viziato sul piano della ragionevolezza, con una compromissione della tutela del diritto alla salute del paziente [ … ] sicché vi sarebbe un irragionevole ritiro del Diritto Penale in una serie di vicende connotate da macroscopiche violazioni di cautela “. Dunque, per la Dottrina medico-forense e penalistica, la precettività riduzionista e garantista dell’ Art. 590 sexies CP va ridotta. D’ altra parte, pure la Sentenza Tarabori ammette essa stessa, nel finale delle Motivazioni, che l’ Art. 590 sexies CP “ è stato introdotto per ampliare i casi di non punibilità del medico “, ma ciò che si deve contestare è l’ eccessiva dilatazione applicativa delle linee guida, le quali non sempre e non automaticamente “ risultano adeguate alle specificità del caso concreto “ ( ult. cpv. comma 2 Art. 590 sexies CP ). Anzi, secondo Basile ( 2017 ), sulla precettività concettuosa ed incerta dell’ Art. 590 sexies CP deve sempre e comunque prevalere, almeno nelle nuove tecniche chirurgiche, l’ Art. 2236 CC, ai sensi del quale, a prescindere dalle linee guida, “ se la prestazione implica la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’ opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave “. Il “ buon vecchio “ Art. 2236 CC va riferito, a parere di Basile ( 2017 ) a tutte le nuove tecniche chirurgiche per le quali non esistono ancora linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali. L’ Art. 590 sexies CP, come si vede, non è onnicomprensivo, né, tantomeno, le linee guida sono sacre ed inviolabili.


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La Sentenza Cavazza ( Cass., sez. pen. IV, 19 ottobre – 31 ottobre 2017 ).

Come notato da Cupelli ( 2017 c ), la Sentenza Cavazza “ giunge a conclusioni diametralmente opposte a quelle della Sentenza Tarabori [ … ] appena dopo pochi mesi, optando per un’ interpretazione letterale, quindi estensiva, dell’ Art. 590 sexies CP “. Nelle proprie Motivazioni, la Sentenza Cavazza asserisce che “ in un’ ipotesi di colpa per imperizia nella parte esecutiva di un intervento bisogna individuare il campo d’ elezione della causa oggettiva di non punibilità dell’ Art. 590 sexies CP proprio nella imperita applicazione di linee guida pertinenti ed adeguate, sancendo quale unica ipotesi di rilevanza penale dell’ imperizia sanitaria solo il caso di applicazione di linee guida non adeguate allo specifico caso concreto [ ex ult. cpv comma 2 Art. 590 sexies CP ] “ La Sentenza Cavazza inaugura una stagione di iper-garantismo nei confronti della categoria medica, attraverso un’ interpretazione strettamente formalistica della ratio delle linee guida, le quali assurgono al rango di circostanza totalmente e radicalmente scriminante, con l’ unica condizione dell’ adeguatezza alle specificità del caso concreto ex ult. cpv. comma 2 Art. 590 sexies CP. Cupelli ( 2017 d ) rimarca che il medico, grazie alla Sentenza Cavazza, reca la maggiore sicurezza di non venire automaticamente coinvolto in Procedimenti Penali deterministicamente fondati sull’ ormai superato binomio, eccessivamente punitivo, colpa lieve / colpa grave. Con la Sentenza Cavazza, le linee guida, nel contesto del comma 2 Art. 590 sexies CP, sono ipostatizzate quasi nella loro massima intensità, sicché il Diritto Penale cessa di essere la spada di Damocle che, sempre e comunque, pendeva sul capo dell’ operatore sanitario. Il Precedente Cavazza, nelle Motivazioni, è consapevolmente garantista, in tanto in quanto “ il Legislatore ha inserito una causa oggettiva [ le linee guida ] di esclusione della punibilità, giustificata, sul piano politico-criminale, dalla particolare qualifica rivestita dai sanitari e dal delicato e fondamentale ruolo svolto dai medici, sganciandolo dall’ elemento soggettivo della colpa “. Tuttavia, a parere di chi scrive, rimane poi da oggettivizzare le linee guida all’ interno del singolo e specifico contesto terapeutico, che, ex ult. cpv. comma 2 Art. 590 sexies CP,  reca un’ oggettività ben concreta ed irripetibile. Chi commenta esprime seri dubbi sull’ oggettività onnicomprensiva delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali. Torna, dunque, il perenne problema di evitare la medicalizzazione apodittica della Normativa penale in tema di errore del medico. D’ altronde, anche il comma 1 Art. 32 Cost., con afferenza al diritto alla salute, non è ben tutelato in presenza di una eccessiva precettività di linee guida che pretendono di essere matematicamente certe, sino al punto di poter tacitare l’ eventuale dissenso del Magistrato. Le dinamiche della colpa medica non sono né teoremi geometrici né valutazioni esclusivamente cliniche prive di un contestuale riscontro giuridico. Provvidenzialmente, nel Paragrafo 7 delle Motivazioni, la Sentenza Cavazza manifesta un minimo di equilibrato retribuzionismo e, infatti, specifica che “ l’ imperizia non punibile deve essersi verificata nella fase esecutiva dell’ applicazion e non nel momento della scelta delle linee guida, giacché, in tale evenienza, non ci si troverebbe in presenza della linea guida adeguata al caso di specie “. Ognimmodo, chi redige ribadisce che le linee guida, per quanto riescano ad essere oggettive, non possono e non debbono legittimare una Medicina onnipotente che tutela l’ operatore sanitario oltre ogni ragionevole limite giuridico. Anzi, proteggere il medico ad ogni costo viola tanto il principio di eguaglianza ex Art. 3 Cost., quanto l’ Art. 32 comma 1 Cost., in tanto in quanto un intervento chirurgico dev’ essere, anzitutto e soprattutto, fondato sulla ratio della tutela della salute, senza preventivare angosciosamente ed ossessivamente l’ eventuale giustificazione dell’ imperizia colposa medica. Anche Cupelli ( 2018 ) parla, senza mezzi termini, di una Sentenza Cavazza “ troppo legata al tenore letterale [ del comma 2 Art. 590 sexies CP ] ed allo scopo di favorire la classe medica “. A parere di chi redige, la Sentenza Cavazza ipostatizza le linee guida ex comma 2 Art. 590 sexies CP e tale riverenza supina verso i criteri puramente medici finisce poi per mortificare l’ ordinaria e non superflua valutazione giuridica del Magistrato.

Le Sezioni Unite Mariotti ( Cass., SS.UU., 22 febbraio 2018, n. 8770 ).

Il compito delle Sezioni Unite Mariotti è stato quello di rinvenire un compromesso tra la Sentenza Tarabori e la Sentenza Cavazza. In effetti, la ratio delle linee guida, nell’ Art. 590 sexies CP, rischia di tutelare il medico dall’ accanimento processuale nei suoi confronti, ma deve rimanere altrettanto ferma la ratio della tutela della salute del paziente ex comma 1 Art. 32 Cost. . Ex comma 1 Art. 618 Cpp, le Sezioni Unite Mariotti sono state chiamate a decidere non la punibilità o la non punibilità dell’ operatore sanitario, bensì i limiti della punibilità dell’ operatore sanitario ex comma 2 Art. 590 sexies CP. L’ essenziale è riuscire ad abbandonare tanto il giustizialismo oltranzista quanto l’ altrettanto contestabile tendenza alla giustificazione incondizionata e preventiva dell’ errore colposo sanitario. In maniera assai equilibrata, nel Paragrafo 5 delle Motivazioni, le Sezioni Unite Mariotti sostengono che “ entrambe le pronunce [ Tarabori e Cavazza ] contengono molteplici osservazioni condivisibili, ma va biasimata la mancanza di una sintesi interpretativa complessiva capace di restituire l’ effettiva portata [ del comma 2 Art. 590 sexies CP ] “. Ora, le Sezioni Unite Mariotti fanno preliminarmente notare che l’ Art. 12 delle Preleggi dispone: “ nell’ applicare la legge, non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall’ intenzione del Legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe. Se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ Ordinamento giuridico dello Stato “. Pertanto, visto e considerato l’ Art. 2 delle Preleggi, le Sezioni Unite Mariotti, con afferenza al comma 2 Art. 590 sexies CP, reputano che “ l’ Art. 12 delle Preleggi, per un verso, vincola l’ interprete a considerare necessariamente il senso letterale della norma [ anche in tema di linee guida ], ma, per l’ altro verso, non nega un’ esegesi che oltrepassi la letteralità del testo normativo [ sempre in tema di linee guida ], soprattutto quando si giunga, in tal modo, all’ unica opzione interpretativa che sia nel contempo compatibile sia con la prevedibilità del precetto, sia con il dettato costituzionale “. Quindi, le Sezioni Unite Mariotti sono consapevoli che il comma 2 Art. 590 sexies CP è legato alla ratio della tutela della salute ex comma 1 Art. 32 Cost., in tanto in quanto o la Giurisprudenza di legittimità preserva, sempre e comunque, il medico da una vera e propria persecuzione giustizialistica, o la Cassazione conferisce il primato, nel comma 2 Art. 590 sexies CP, alla tutela della salute del paziente, così come previsto dal comma 1 Art. 32 Cost. . Anche nel Paragrafo 5 delle Motivazioni, le Sezioni Unite Mariotti ribadiscono, senza mezzi termini, che “ bisogna dare [ ex comma 1 Art. 32 Cost. ] un’ interpretazione costituzionalmente conforme [ del comma 2 Art. 590 sexies CP ] [ … ] poiché se persistono incertezza ed imprevedibilità [ nell’ interpretazione del comma 2 Art. 590 sexies CP ], esse, se ravvisate, devono condurre alla sola possibile soluzione di sollevare, nella sede propria, il dubbio di costituzionalità “. Le Sezioni Unite Mariotti hanno avuto il compito di chiarire la collocazione, il ruolo e l’ estensione precettiva del diritto costituzionale alla salute nel comma 2 Art. 590 sexies CP, poiché va bilanciato il diritto del paziente ad una buona cura con il diritto del medico di non rischiare l’ ingresso nell’ incubo di un Procedimento Penale perennemente dominato dallo sfavor rei nei confronti dell’ operatore sanitario. L’ eventuale errore del medico va giudicato in modo equilibrato, senza giustizialismi, ma anche senza garanzie precostituite di impunità. D’ altra parte, non manca, nella Sentenza Tarabori, il pregio di aver rimarcato l’ eccessiva indeterminatezza della ratio delle linee guida. Viceversa, la Sentenza Cavazza ha recato il merito di aver dimostrato l’ altrettanto impraticabile via di un’ interpretazione strettamente letterale delle linee guida. Certamente, però, non mancano i difetti. P.e., nella Sentenza Tarabori, come osservato dalle Sezioni Unite Mariotti, “ non è stato rinvenuto alcuno spazio operativo [ non meramente teorico ] per la causa di non punibilità [ e ] [ … ] non è stata rilevata la confusione [ innegabile, ndr ] della formulazione legislativa [ del comma 2 Art. 590 sexies CP ] [ … ]. Tale incongruenza interna avrebbe dovuto far sollevare una precisa questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di legalità [ e per violazione del comma 1 Art. 32 Cost. ] “. A parere delle Sezioni Unite Mariotti, è pur vero che la Sentenza Cavazza esagera la letteralità dell’ interpretazione della ratio delle linee guida. Oltretutto, la Sentenza Cavazza, nell’ iper-garantire l’ impunità dell’ errore medico, viola pure l’ Art. 3 Cost., in tanto in quanto, come notato dalle Sezioni Unite Mariotti, “esistono altre categorie di professionisti che operano, parimenti, con alti coefficienti di difficoltà tecnica “.

La nozione risolutoria di “ colpa lieve “ nelle Sezioni Unite Mariotti.

Le Sezioni Unite Mariotti affermano che il comma 2 Art. 590 sexies CP contiene la chiave ermeneutica per l’ individuazione di “ cause di non punibilità”, nelle quali, tuttavia, sono bilanciati, anche sotto il profilo giurisprudenziale, da un lato, il diritto alla salute dell’ individuo curato, ex comma 1 Art. 32 Cost., ma, dall’ altro lato, è e rimane altrettanto importante proteggere l’ incolumità processuale e coscienziale del medico che, pur sbagliando, agisca in perfetta buona fede ed in conformità alle linee guida mediche “ adeguate alle specificità del caso concreto “ ex ult. cpv. comma 2 Art. 590 sexies CP. Dunque, la tranquillità del paziente deve coniugarsi alla certezza, da parte dell’ operatore sanitario, di non dover sostenere, in caso di errore medico bagatellare, Procedimenti Penali nei quali sia populisticamente scontata la propria imperizia colposa, come già accade nella Common Law statunitense, nella quale si divinizza la posizione predominante del consumatore / paziente / cliente. Inoltre, Sezioni Unite Mariotti distingue l’ imperizia grave da quella lieve, in tanto in quanto “ se vengono rispettati i parametri delle linee guida, ma l’ evento comunque si verifica, l’ atto medico che appaia connotato da errore [ sempre lieve ] colpevole per imperizia, potrà chiamare in campo la causa di non punibilità [ ex comma 2 Art. 590 sexies CP ], potendo, in tale ipotesi, affermare che si resta nel perimetro delle linee guida, se [ dicesi: se, ndr ] lo scostamento dalle linee guida è marginale e di minima entità “. Come si può notare, pertanto, l’ esclusione della responsabilità sanitaria ex comma 2 Art. 590 sexies CP vale solo nella fattispecie della “ colpa lieve “. Anzi, nei Lavori Preparatori dell’ Art. 590 sexies CP, gli Artt. 7, 9, 12 e 16 del DL 24/2017, seppur, purtroppo, in forma implicita, connettono la non punibilità ex comma 2 Art. 590 sexies CP alla “ colpa lieve “. Anche nei Lavori Preparatori all’ Art. 590 sexies CP, il Legislatore ha espressamente sottolineato la “ esigenza di non giungere a soluzioni costituzionalmente non conformi, quale, su tutte, la punibilità di errori lievi di negligenza o imprudenza “. Viceversa, l’ “ imperizia grave “, anche nei Lavori Preparatori, è sempre e comunque sanzionabile, a maggior ragione quando subentra il dolo eventuale. Orbene, la non punibilità, nel comma 2 Art. 590 sexies CP, dell’ “errore colposo lieve “ richiama, del resto, il meccanismo già ben collaudato nell’ Art. 2236 CC, in cui il medico, nella fattispecie di interventi innovativi o, ognimmodo, tecnicamente complessi, risponde solamente in caso di “ dolo o colpa grave “. Quindi, nelle Sezioni Unite Mariotti, detto in maniera catalogica ed alla luce del DL 158/2012, i parametri per l’ individuazione, o meno, della “ colpa lieve “ sono i seguenti:

  1. lo jato più o meno rilevante dallo standard preteso dalla regola prudenziale generale ( si pensi, ad esempio, ad un difficile trapianto di cuore mai sperimentato )
  2. le peculiari condizioni dell’ agente, ovverosia il suo livello di specializzazione ( più il chirurgo è specializzato, meno sono tollerabili imperizie )
  3. il grado oggettivo di difficoltà della vicenda clinica e le condizioni ambientali e strumentali in cui il medico ha operato ( p.e., si ponga mente al chirurgo che operi in un campo di guerra anziché in un comodo ospedale ordinario )
  4. la novità e l’ anomalia della situazione ( malattie rare, età avanzata del paziente, scarsità di letteratura in merito alla patologia )
  5. il grado di urgenza
  6. l’ auto-consapevolezza del soggetto agente di tenere un comportamento pericoloso ( la ferita o il tumore sono a pochi millimetri da un’ arteria vitale).

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Basile, Un itinerario giurisprudenziale sulla responsabilità medica colposa tra l’ Art. 2236 CC e la legge Balduzzi, aspettando la riforma della riforma, Diritto Penale Contemporaneo, fasc. 2, 2017

Caletti & Mattheudakis, Una prima lettura della legge “ Gelli-Bianco “ nella prospettiva del diritto penale, in Diritto Penale Contemporaneo, 9 marzo 2017

eidem  La Cassazione e il grado della colpa penale del sanitario dopo la riforma Gelli-Bianco, Diritto Penale e Processo, IPSOA, Milano, 2017

Centonze & Caputo, La risposta penale alla malpractice: il dedalo di interpretazione disegnato dalla riforma Gelli-Bianco, Rivista italiana di Medicina Legale, Giuffrè, Milano, 2016

Cupelli, Cronaca di un contrasto annunciato: le legge Gelli-Bianco alle Sezioni Unite, in Diritto Penale Contemporaneo,, fasc. 11/2017

idem b La lege Gelli-Bianco e il primo vaglio della Cassazione: linee guida sì, ma con giudizio, Diritto Penale Contemporaneo, fasc. 6/2017

idem c La legge Gelli-Bianco nell’ interpretazione delle Sezioni Unite: torna la gradazione della colpa e si riaffaccia l’ Art. 2236 CC, Diritto Penale Contemporaneo, fascicolo 12/2017

idem d Quale ( non ) punibilità per l’ imperizia ? La Cassazione torna sull’ ambito applicativo della legge Gelli-Bianco ed emerge il contrasto: si avvicinano le Sezioni Unite, Diritto Penale Contemporaneo, 7 novembre 2017

idem e L’ Art. 590 sexies CP nelle motivazioni delle Sezioni Unite: un’ interpretazione costituzionalmente conforme dell’ imperizia medica ( ancora ) punibile, Diritto Penale Contemporaneo, fascicolo 3/2018

D’ Alessandro, La responsabilità penale del sanitario alla luce della riforma “ Gelli-Bianco “, in Diritto Penale e Processo, IPSOA, Milano, 2017

Di Biase, in Caletti & Mattheudakis, Una prima lettura della legge “ Gelli-Bianco “ nella prospettiva del diritto penale, in Diritto Penale Contemporaneo, 9 marzo 2017

Gelli, Prefazione, in Lovo & Nocco ( a cura di ) La nuova responsabilità sanitaria. Le novità introdotte dalla Legge Gelli, Giuffrè, Milano, 2017

Piras, Il discreto invito della giurisprudenza a fare noi la riforma della colpa medica, Diritto Penale Contemporaneo, 4 luglio 2017

Risicato, Colpa dello psichiatra e legge Gelli-Bianco. La prima stroncatura della Cassazione. Giurisprudenza italiana, 2017

Dott. Andrea Baiguera Altieri

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