La ragionevolezza dell’attività amministrativa è una fondamentale esigenza (Tribunale reg. di giustizia N.00066/2012)

Lazzini Sonia 21/09/12
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Scritturazione di un unico prezzo in lettere effettuata, in parte, con un tratto di penna più incisivo. palese lapsus calami

Le irregolarità denunciate non rientrano, dunque, in quelle espressamente sanzionate con l’esclusione dell’offerta dalla gara

nella materia dei procedimenti ad evidenza pubblica finalizzati all’aggiudicazione di contratti le formalità prescritte dal bando di gara sono dirette ad assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’Amministrazione e la parità di condizioni tra i concorrenti.

Peraltro, in stretta relazione con i menzionati principi, tutte le formalità, soprattutto ove poste a pena di esclusione dalla gara, devono rispondere al comune canone di ragionevolezza, e con lo stesso canone deve essere fatta applicazione di esse.

Di conseguenza, di fronte alle clausole di esclusione va seguito il criterio della stretta interpretazione, per non ledere il contrapposto interesse alla più ampia partecipazione dei concorrenti alla procedura di gara.

In altri termini, deve essere “scongiurata un’applicazione meccanica che contraddica, alla luce delle specifiche circostanze del caso concreto, la fondamentale ed immanente esigenza di ragionevolezza dell’attività amministrativa, finendo così per porsi in contrasto con le stesse finalità di tutela cui sono preordinati i generali canoni applicativi delle regole della contrattualistica pubblica”

Passaggio tratto dalla sentenza numero 66 del 23 febbraio 2012 pronunciata dal Tar Provincia Autonoma di Trento

Tornando al caso di specie, il Collegio osserva che la disciplina speciale di gara aveva previsto la sanzione dell’esclusione dell’offerta in caso di mancata indicazione “in lettere” di uno o più prezzi, oltre che per la presenza di “correzioni dei prezzi unitari in lettere” non effettuate secondo le modalità prescritte: “con un tratto di penna che consenta di leggere quanto si è inteso correggere”, e “singolarmente confermate mediante apposizione, a lato di ciascuna correzione apportata, della sottoscrizione del legale rappresentante dell’impresa ovvero dei legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata in caso di r.t.i. non costituito”.

4b. La prima delle irregolarità denunciate dall’impresa ricorrente sarebbe presente sul modulo dei prezzi unitari presentato dalla società Beta la quale, alla “voce 146 – fornitura di valvola di livello/sostegno”, “quantità 1”, “prezzo in cifre 8117,00 €”, avrebbe corretto il prezzo unitario in lettere indicato, “ottomilacentodiciasette”, senza apporre la sottoscrizione di conferma a lato.

La deduzione è infondata perché non ci si trova di fronte ad una “correzione”, intendendosi con ciò il cambiamento, la variazione di un prezzo unitario in lettere rispetto ad un diverso prezzo precedentemente esposto in offerta, ma solo alla scritturazione di un unico prezzo in lettere effettuata, in parte, con un tratto di penna più incisivo.

Il che, all’evidenza, non può certo considerarsi una manifestazione di volontà rilevante, in un qualsiasi senso, ai fini contrattuali.

Un’altra delle irregolarità denunciate sarebbe invece presente sul modulo dei prezzi unitari presentato dall’A.T.I. Eta Asfalti S.p.a. e Delta S.r.l. e, precisamente, alla “voce 138 – fornitura e posa di valvola di ritegno”, “quantità 1”, prezzo in cifre “601,00 €”, prezzo in lettere “seicentouno”. Nello spazio sottostante il prezzo in lettere è stato scritto, e poi barrato, il termine “dieci” senza apporre a lato le sottoscrizioni che sarebbero state necessarie a conferma dell’intervenuta operazione di rettifica.

Ma anche in questo caso non ci si trova di fronte alla contemporanea indicazione di due cifre diverse, né di una correzione a ricalco o in altro modo di un prezzo già formulato, bensì alla casuale scritturazione in aggiunta di un termine, apposto per mero errore di natura ostativa, talmente manifesto (anche per l’evidente incongruità quantitativa dei due termini, quello da “correggere” e quello “corretto”) che lo stesso compilatore ha ritenuto di evidenziarne la presenza (con la nota in calce), senza controfirmare a lato perché non si è in presenza di una correzione come intesa dalla normativa di gara.

L’apposizione e poi la cancellazione della parola “dieci” si è dunque concretizzata in un palese lapsus calami e, sebbene essa sia stata inserita nella colonna riservata all’indicazione letterale dei prezzi, non ha affatto pregiudicato la iniziale, sovrastante e chiara indicazione del prezzo in lettere, che non ha subito modificazioni di sorta, come invece sarebbe accaduto per effetto di una vera correzione, la sola che abbisognava di essere confermata mediante ulteriore sottoscrizione.

Infatti, se la sottoscrizione a conferma delle intervenute correzioni, tramite l’onere di una puntuale sottoscrizione di ciascuna variazione, è richiesta per l’indubbia finalità di assicurare chiarezza e certezza all’offerta, è altrettanto inconfutabile che appare inutile e superfluo, a fronte della già intervenuta sottoscrizione della relativa pagina, richiedere la sottoscrizione di un qualsiasi segno grafico che non crei alcun dubbio sul contenuto dell’offerta. Opinandosi diversamente, dovrebbe ritenersi necessaria la sottoscrizione di un qualsiasi segno grafico aggiuntivo (sbaffo, interlineatura, ecc. ) sebbene non incidente sull’esposizione univoca dell’offerta del singolo prezzo.

5. Le irregolarità denunciate non rientrano, dunque, in quelle espressamente sanzionate con l’esclusione dell’offerta dalla gara.

Sentenza collegata

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Lazzini Sonia

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