La quietanza rilasciata dall’assicurazione/fideiussore non può che avere ad oggetto le pretese che il creditore può azionare nei confronti del fideiussore medesimo e non certo pretese non comprese nella garanzia fideiussoria

Lazzini Sonia 24/12/09
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Le polizze azionate hanno espressamente ad oggetto obblighi ed oneri di cui alle concessioni con espressa specificazione della voce di polizza “pagamento di contributo commisurato al costo di costruzioni”; la diversa voce “sanzioni per ritardato pagamento del contributo” non è contemplata dalle polizze in atti , sicchè in nessun caso l’assicurazione avrebbe potuto versare importi esulanti dalla polizza e firmare connesse quietanze.
Ricorso per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
dell’atto di ingiunzione n. 28/2006, emesso dal Comune di Quarona il 30.3.06 e firmato dal funzionario responsabile del servizio economico finanziario, notificato al ricorrente in data 11.4.06, avente per oggetto il pagamento della somma di euro 12.413,24 per sanzioni per ritardato pagamento dei contributi concessori dovuti a seguito di rilascio concessioni edilizie.
Lamenta parte ricorrente la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 42 del d.p.r. 380/01, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e errore sui presupposti di fatto e diritto e il difetto, contraddittorietà e illogicità della motivazione. L’irrogata sanzione attiene al mancato pagamento degli oneri relativi alle concessioni n. 15 del 20.5.1997, n. 16 del 19.5.1997, n. 99 del 25.2.1997, n. 4 del 20.4.2001 e n. 5 del 20.4.2001. Per i contributi concessori in questione la RICORRENTE ha stipulato presso una Compagnia di Assicurazioni” cinque polizze fideiussorie a garanzia del pagamento. In data 28.10.2005 la società assicuratrice ha provveduto a pagare il Comune beneficiario e rilasciare ampia quietanza liberatoria.
Il Comune contesta la tardività del pagamento ma sarebbe stato suo onere attivarsi per escutere la garanzia tempestivamente. A fronte dei pagamenti il Comune rilasciava ampia e liberatoria quietanza, e pertanto deve ritenersi che detti pagamenti coprissero in toto gli oneri dovuti.
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?
 
Il primo motivo di ricorso è quindi infondato.
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente sostanzialmente asserisce che le quietanze liberatorie pacificamente rilasciate dal Comune a favore della società assicuratrice La Compagnia di assicurazioni, fideiussore della società ricorrente in relazione agli oneri concessori di cui alla concessioni edilizie enunciate nella parte in fatto, darebbero atto della non sussistenza di ulteriori pretese economiche del Comune.
La censura è palesemente infondata poiché, come è ovvio, la quietanza rilasciata dall’assicurazione/fideiussore non può che avere ad oggetto le pretese che il creditore può azionare nei confronti del fideiussore medesimo e non certo pretese non comprese nella garanzia fideiussoria. Le polizze azionate hanno espressamente ad oggetto obblighi ed oneri di cui alle concessioni con espressa specificazione della voce di polizza “pagamento di contributo commisurato al costo di costruzioni”; la diversa voce “sanzioni per ritardato pagamento del contributo” non è contemplata dalle polizze in atti (cfr. doc. da 7 a 11 di parte ricorrente), sicchè in nessun caso l’assicurazione avrebbe potuto versare importi esulanti dalla polizza e firmare connesse quietanze.
Ugualmente inconferente è la tesi per cui il ritardo nel pagamento da parte della società ricorrente sarebbe imputabile al Comune per non avere quest’ultimo attivato prima la garanzia; premesso che come è ovvio la garanzia, e quindi l’obbligo del fideiussore, non possono che divenire operativi nel momento in cui si è verificato il fatto garantito (e cioè il definitivo inadempimento nei termini da parte del soggetto garantito, come espressamente indicato negli atti di quietanza rilasciati all’assicurazione e prodotti sub. doc. da 12 a 16) è curiosa la tesi di parte ricorrente che vedrebbe invertiti gli oneri di adempimento a proprio carico per trasformarli in oneri di esazione a carico altrui. E’ ovvio infatti come il debitore principale, al quale solo compete di adempiere nei termini, sia l’unico tenuto ad attivarsi per evitare il proprio inadempimento e poi per attenuarne le conseguenze che ex lege assumo carattere via via più grave con il mero decorso del tempo (tanto è evincibile chiaramente dall’art. 42 del d.p.r. n. 380/01) e non certo in conseguenza di (inesistenti) condotte ingiustamente gravatorie di controparte. Ne risulta che, per come è obiettivamente strutturata la sanzione, è interesse del debitore non solo adempiere in termini ma comunque limitare il ritardo, al cui allungarsi corrisponde un obiettivo aggravamento della sanzione.
Il primo motivo di ricorso è quindi infondato.
Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente censura l’atto impugnato per carenza di motivazione.
Premesso che, come già chiarito nella parte in fatto, il Comune ha applicato alla ricorrente tutti i termini di legge nella misura massima alla medesima favorevole, l’atto impugnato segue il pagamento delle varie polizze fideiussorie (presupponenti inadempimento), che risulta in atti essere avvenuto senza contestazione alcuna; l’atto menziona espressamente la raccomandata n. 6761/2 del 3.10.2005 indirizzata alla stessa ricorrente. Quest’ultima, prodotta in giudizio sub. doc. 4 del Comune, a sua volta menziona diversa corrispondenza pregressa, chiarisce che si ritengono decorsi 240 giorni dal termine previsto dall’art. 16 del d.p.r. n. 380 del 2001 e calcola in modo analitico le sanzioni. Nessun ulteriore chiarimento può dirsi necessario al destinatario per la comprensione di una sanzione, preceduta dagli atti e dagli eventi riportati, e il cui calcolo è frutto di meccanica applicazione di disposizioni di legge, chiaramente esplicitate alla ricorrente.
Anche questa censura non può dunque trovare accoglimento.
Appare infine infondata la tesi secondo cui la somma richiesta sarebbe stata pretesa due volte; il Comune infatti non nega che l’importo rivendicato sia già stato oggetto dell’ingiunzione n. 1 del 2.11.2005, tuttavia ha depositato provvedimento di revoca in autotutela del medesimo atto datata 3.3.2006 e regolarmente recapitata alla RICORRENTE. Nessuna duplicazione di crediti è quindi sussistente, posto che l’unica rivendicazione del credito qui in contestazione è appunto quella di cui all’ingiunzione n. 28 del 2006.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
 
 
A cura di *************
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 3266 del 4 dicembre 2009, emessa dal Tar Piemonte, Torino
 
 
N. 03266/2009 REG.SEN.
N. 00835/2006 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 835 del 2006, proposto da:
RICORRENTE Srl – in persona del Liquidatore R. Antonio, rappresentato e difeso dagli avv.ti *******************, *****************, con domicilio eletto presso l’avv.to ******************* in Torino, via Federico Paolini, 11;
contro
Comune Quarona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti **************, ************, con domicilio eletto presso l’avv.to ************ in Torino, via Saffi, 27;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’atto di ingiunzione n. 28/2006, emesso dal Comune di Quarona il 30.3.06 e firmato dal funzionario responsabile del servizio economico finanziario, rag. ******************, notificato al ricorrente in data 11.4.06, avente per oggetto il pagamento della somma di euro 12.413,24 per sanzioni per ritardato pagamento dei contributi concessori dovuti a seguito di rilascio concessioni edilizie.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune Quarona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2009 la dott.ssa *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO
Parte ricorrente ha adito l’intestato TAR deducendo che, in data 11.4.2006, il Comune di Quarona ingiungeva alla società ricorrente il pagamento della somma di € 12.413,24 per sanzioni per ritardato pagamento dei contributi concessori dovuti a seguito di rilascio di concessioni edilizie.
Lamenta parte ricorrente la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 42 del d.p.r. 380/01, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e errore sui presupposti di fatto e diritto e il difetto, contraddittorietà e illogicità della motivazione. L’irrogata sanzione attiene al mancato pagamento degli oneri relativi alle concessioni n. 15 del 20.5.1997, n. 16 del 19.5.1997, n. 99 del 25.2.1997, n. 4 del 20.4.2001 e n. 5 del 20.4.2001. Per i contributi concessori in questione la RICORRENTE ha stipulato presso la “Fondiaria-SAI Assicurazioni” cinque polizze fideiussorie a garanzia del pagamento. In data 28.10.2005 la società assicuratrice La Compagnia di assicurazioni ha provveduto a pagare il Comune beneficiario e rilasciare ampia quietanza liberatoria.
Il Comune contesta la tardività del pagamento ma sarebbe stato suo onere attivarsi per escutere la garanzia tempestivamente. A fronte dei pagamenti il Comune rilasciava ampia e liberatoria quietanza, e pertanto deve ritenersi che detti pagamenti coprissero in toto gli oneri dovuti.
Lamenta inoltre la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 42 del d.p.r. n. 380 del 2001, l’eccesso di potere per travisamento di fatti e per errore sui presupposti in fatto e diritto nonché il difetto, contraddittorietà e illogicità della motivazione in quanto, con riferimento alla concessione 99/97, è specificato quale termine massimo di pagamento il momento del rilascio del certificato di agibilità. Il certificato in questione non è ancora stato rilasciato.
Inoltre l’impugnato provvedimento addebita il ritardo nel pagamento dei contributi concessori senza indicare né motivare i termini del ritardo in questione. Ai sensi dell’art. 16 del d.p.r. 380/01 la quota di contributo è corrisposta non oltre 60 giorni dalla ultimazione della costruzione; il Comune ometteva di precisare, nell’impugnata ordinanza, il momento di ultimazione dei lavori; in ogni caso l’atto impugnato non individuava il parametro di computo del ritardo.
Lamenta infine l’eccesso di potere per travisamento di fatti ed errore sui presupposti in fatto e diritto nonché il difetto, la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione, in quanto in data 13.11.2005 il Comune notificava alla RICORRENTE s.r.l. ingiunzione per la complessiva somma di € 15.645,13, comprensiva delle sanzioni di cui all’art. 42 del d.p.r. 380/01; l’ingiunzione veniva impugnata innanzi alla Commissione Tributaria, con giudizio tuttora pendente. Il Comune risulta così aver emesso due ingiunzioni per il medesimo credito.
Si costituiva il Comune di Quarona deducendo che la società ricorrente è titolare delle concessioni edilizie n. 15 del 20.5.1997, n. 16 del 19.5.1997, n. 99 del 25.2.1997, n. 4 del 20.04.2001 e n. 5 del 20.4.2001.
In ogni concessione è previsto il termine di un anno per l’inizio dei lavori e di tre anni entro i quali l’opera deve essere agibile o abitabile; per eventuali parti non ultimate nei termini il concessionario deve munirsi di nuova concessione. Il costo di costruzione ai sensi dell’art. 16 del d.p.r. n. 380 del 2001 deve essere corrisposto entro il termine di 60 giorni dall’ultimazione della costruzione.
Solo in relazione alle concessioni n. 5/01 e 4/01 la RICORRENTE comunicava l’inizio lavori in data 24.4.2001; per tutte le altre concessioni, anche considerando il più favorevole e massimo possibile termine di inizio lavori di un anno dal rilascio concessione, non avendo la RICORRENTE chiesto nuovi titoli né proroghe dei medesimi, il termine ultimo di scadenza per il pagamento degli oneri di urbanizzazione deve individuarsi come segue:
20.6.2004 per le concessioni nn. 4 e 5 del 2001; 20.7.2001 per la concessione n. 15/97; 19.7.2001 per la concessione per la concessione n. 16/97; 25.4.2001 per la concessione n. 99/97.
Pacificamente i pagamenti, tramite riscossione della relativa fideiussione, sono intervenuti tutti in data 28.10.2005.
L’art. 42 del d.p.r. n. 380/01 commina una sanzione per il pagamento ritardato di oltre 240 giorni pari all’aumento del contributo del 40 per cento. Sempre ai sensi dell’art. 42 comma 5 e successivo art. 43 del d.p.r. 380/01, decorso inutilmente il termine di cui all’art. 42 co. 2 lett c) (240 giorni), il Comune provvede alla riscossione coattiva del credito.
L’ingiunzione n. 28/06 del 30.3.2006 è stata preceduta da sollecito con raccomandata in data 3.10.2005. La sanzione è oggettivamente connessa al ritardo e prescinde dalla conoscenza del medesimo senza essere collegata ad alcun onere dell’amministrazione di attivarsi per l’escussione della fideiussione.
Infine il Comune precisava che, pur essendo stata effettivamente emessa anche l’ingiunzione n. 1 del 2005 del 3.11.2005, portante un credito in parte coincidente con quello dell’ordinanza qui impugnata, tale prima ingiunzione veniva revocata in autotutela per la parte inerente le sanzioni di cui al credito concessorio con provvedimento n. 3037 del 30.3.2006. Nessuna duplicazione del credito era pertanto ravvisabile.
Chiedeva respingersi il ricorso.
Con ordinanza del 20.7.2006 l’istanza cautelare veniva respinta.
All’udienza del 19.11.2009 la causa veniva decisa.
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente sostanzialmente asserisce che le quietanze liberatorie pacificamente rilasciate dal Comune a favore della società assicuratrice La Compagnia di assicurazioni, fideiussore della società ricorrente in relazione agli oneri concessori di cui alla concessioni edilizie enunciate nella parte in fatto, darebbero atto della non sussistenza di ulteriori pretese economiche del Comune.
La censura è palesemente infondata poiché, come è ovvio, la quietanza rilasciata dall’assicurazione/fideiussore non può che avere ad oggetto le pretese che il creditore può azionare nei confronti del fideiussore medesimo e non certo pretese non comprese nella garanzia fideiussoria. Le polizze azionate hanno espressamente ad oggetto obblighi ed oneri di cui alle concessioni con espressa specificazione della voce di polizza “pagamento di contributo commisurato al costo di costruzioni”; la diversa voce “sanzioni per ritardato pagamento del contributo” non è contemplata dalle polizze in atti (cfr. doc. da 7 a 11 di parte ricorrente), sicchè in nessun caso l’assicurazione avrebbe potuto versare importi esulanti dalla polizza e firmare connesse quietanze.
Ugualmente inconferente è la tesi per cui il ritardo nel pagamento da parte della società ricorrente sarebbe imputabile al Comune per non avere quest’ultimo attivato prima la garanzia; premesso che come è ovvio la garanzia, e quindi l’obbligo del fideiussore, non possono che divenire operativi nel momento in cui si è verificato il fatto garantito (e cioè il definitivo inadempimento nei termini da parte del soggetto garantito, come espressamente indicato negli atti di quietanza rilasciati all’assicurazione e prodotti sub. doc. da 12 a 16) è curiosa la tesi di parte ricorrente che vedrebbe invertiti gli oneri di adempimento a proprio carico per trasformarli in oneri di esazione a carico altrui. E’ ovvio infatti come il debitore principale, al quale solo compete di adempiere nei termini, sia l’unico tenuto ad attivarsi per evitare il proprio inadempimento e poi per attenuarne le conseguenze che ex lege assumo carattere via via più grave con il mero decorso del tempo (tanto è evincibile chiaramente dall’art. 42 del d.p.r. n. 380/01) e non certo in conseguenza di (inesistenti) condotte ingiustamente gravatorie di controparte. Ne risulta che, per come è obiettivamente strutturata la sanzione, è interesse del debitore non solo adempiere in termini ma comunque limitare il ritardo, al cui allungarsi corrisponde un obiettivo aggravamento della sanzione.
Il primo motivo di ricorso è quindi infondato.
Con il secondo motivo di ricorso (riferibile al solo contributo e connessa sanzione dovuti in relazione alla concessione n. 99/97) parte ricorrente evidenzia come, nel corpo dell’atto, fosse specificato che il termine massimo di pagamento del costo di costruzione veniva individuato “prima del rilascio del certificato di abitabilità”. Premesso che il certificato di abitabilità presuppone (come chiarito dalla stesso punto 12 della concessione) la richiesta dell’interessato, il quale nel caso di specie deduce che non vi sarebbe ancora stato il rilascio del certificato senza neppure chiarire di averlo chiesto; inoltre il temine è fissato nell’atto prima e non dopo il rilascio dell’abitabilità come sembra intenderlo parte ricorrente. Vi è quindi da considerare che i termini di legge per il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione sono individuati dall’art. 16 del d.p.r. n. 380/01 in “non oltre sessanta giorni dall’ultimazione della costruzione.” ******** essendo che il Comune e il titolare della concessione non potrebbero certo pattiziamente vanificare tale termine legale, l’unico possibile significato dell’inciso in questione, compatibile con la disciplina legale, è quello per cui, qualora il certificato di abitabilità fosse stato richiesto prima della scadenza di tutti i termini massimi di legge (per il completamento dell’opera antecedentemente rispetto agli ordinari termini di legge) il Comune avrebbe subordinato il rilascio di tale documento al previo pagamento degli oneri in questione.
Nel caso di specie per altro, come chiaramente illustrato dal Comune e ripreso nella parte in fatto, rispetto a tutti i titoli edilizi sono ampiamente decorsi i termini massimi di legge per l’inizio e l’ultimazione dei lavori e quindi ed anche l’ulteriore termine, legale ed ultimo di pagamento di 60 giorni dalla scadenza del massimo possibile termine di ultimazione lavori prescritto per il pagamento dei contributi concessori.
La censura non ha dunque pregio.
Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente censura l’atto impugnato per carenza di motivazione.
Premesso che, come già chiarito nella parte in fatto, il Comune ha applicato alla ricorrente tutti i termini di legge nella misura massima alla medesima favorevole, l’atto impugnato segue il pagamento delle varie polizze fideiussorie (presupponenti inadempimento), che risulta in atti essere avvenuto senza contestazione alcuna; l’atto menziona espressamente la raccomandata n. 6761/2 del 3.10.2005 indirizzata alla stessa ricorrente. Quest’ultima, prodotta in giudizio sub. doc. 4 del Comune, a sua volta menziona diversa corrispondenza pregressa, chiarisce che si ritengono decorsi 240 giorni dal termine previsto dall’art. 16 del d.p.r. n. 380 del 2001 e calcola in modo analitico le sanzioni. Nessun ulteriore chiarimento può dirsi necessario al destinatario per la comprensione di una sanzione, preceduta dagli atti e dagli eventi riportati, e il cui calcolo è frutto di meccanica applicazione di disposizioni di legge, chiaramente esplicitate alla ricorrente.
Anche questa censura non può dunque trovare accoglimento.
Appare infine infondata la tesi secondo cui la somma richiesta sarebbe stata pretesa due volte; il Comune infatti non nega che l’importo rivendicato sia già stato oggetto dell’ingiunzione n. 1 del 2.11.2005, tuttavia ha depositato provvedimento di revoca in autotutela del medesimo atto datata 3.3.2006 e regolarmente recapitata alla RICORRENTE. Nessuna duplicazione di crediti è quindi sussistente, posto che l’unica rivendicazione del credito qui in contestazione è appunto quella di cui all’ingiunzione n. 28 del 2006.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – sezione prima –
Respinge il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite complessivamente liquidate in € 2000,00 oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2009 con l’intervento dei Magistrati:
**************, Presidente
****************************, Primo Referendario
***************, Referendario, Estensore
 
L’ESTENSORE                IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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