La questione sottoposta al Consiglio di Stato è quella della definizione dei presupposti applicativi dell’art. 10 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252, nel contesto della disciplina dettata per i soggetti “indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso,

Lazzini Sonia 09/10/08
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La norma sopra indicata prevede, al secondo comma, che in presenza di “elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate” – individuati tramite verifiche disposte dal Prefetto – “le Amministrazioni a cui sono fornite le informazioni non possano stipulare, approvare o autorizzare contratti, o sub-contratti, né rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni”, di cui al primo comma del medesimo articolo._Nella complessa materia delimitata dall’art. 1 della legge 31.5.1965, n. 575, sono state infatti introdotte cautele e garanzie certamente più avanzate di quelle penalistiche, al fine di proteggere la collettività da fenomeni criminosi di vasta portata, spesso incidenti sull’esercizio di attività economiche e imprenditoriali, in misura tale da alterare interi settori dell’economia nazionale._Alla gravità della situazione sono state pertanto contrapposte – soprattutto nel delicato settore degli appalti pubblici – misure eccezionali, che anche in presenza di soli elementi indiziari, circa la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, consentono di limitare la libera iniziativa di impresa, pur costituzionalmente garantita, ma da bilanciare (in conformità all’art. 41, secondo e terzo comma della Costituzione), con principi di pari rango costituzionale, quali la sicurezza e l’utilità sociale dell’attività economica da svolgere; quanto sopra, nei termini previsti dal legislatore e quindi, per quanto qui interessa, in base al prudente apprezzamento del Prefetto e degli organi di polizia, il cui giudizio – ove espresso nei termini di legge – è sindacabile solo per illogicità manifesta o travisamento dei fatti
 
Merita di essere segnalata la decisione numero 3958 del 19 agosto 2008 , inviata per la pubblicazione in data 3 settembre 2008, emessa dal Consiglio di Stato
 
< Nella situazione in esame, la Prefettura di Reggio Calabria sottolineava, con nota in data 11.7.2005, come il socio accomandatario della s.a.s. ALFA di L. Renato risultasse “gravitare nell’ambito di influenza di nota cosca mafiosa”; quanto sopra sulla base dell’informativa del locale comando dei Carabinieri n. prot. 0219500/175-20 P del 17.5.2005, nella quale si evidenziava il deferimento del medesimo signor L. all’Autorità Giudiziaria per “estorsione, danneggiamento, violazione della legge sulle armi, associazione mafiosa ed altro”, con ulteriore ritenuto coinvolgimento, “come il padre Giuseppe ed il cognato P. Giovanni nell’ambito di influenza della cosca, denominata Italiano – P.”.
 
In tale situazione, ad avviso del Collegio, i principi di garanzia, che hanno escluso la condanna del soggetto in questione, nei termini di cui alla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria – ufficio del Giudice per le indagini preliminari – n. 24/97 DDA del 15.9.1997, non rendevano tuttavia illogica, né frutto di travisamento – alla data di adozione dell’informativa – la valutazione prefettizia contestata. Manca qualsiasi principio di prova, in primo luogo, sulla riferibilità di tutte le ipotesi delittuose, ipotizzate a carico del citato signor L., alle imputazioni oggetto della citata sentenza di non luogo a procedere n. 24/97, sentenza nella quale si registra un palese “vuoto indiziario”, per ipotesi di sodalizio mafioso ex art. 416 bis c.p. (pur non escludendosi la possibilità di “valorizzare in ben diverso contesto investigativo le informazioni acquisite dalla P.G. sull’innegabile contesto mafioso del territorio di Delianuova”).
Tra il 1997 (data della citata pronuncia del Giudice penale) e il 2005 (data dell’informativa prefettizia contestata) l’Amministrazione afferma di avere compiuto ulteriore attività investigativa, con formulazione di ipotesi di reato (“estorsione, danneggiamento, violazione della legge sulle armi, associazione mafiosa e altro”), almeno alcune delle quali non sarebbero già state oggetto della predetta sentenza e che dovrebbero, pertanto, essere ancora valutate dall’Autorità Giudiziaria; quanto sopra, senza che emergano sul punto precise controdeduzioni dello stesso soggetto interessato, che sembra dare per scontato ciò che, invece, non emerge dalla più volte ricordata pronuncia n. 24/97, ovvero che la stessa sia riferibile a tutte le fattispecie sopra elencate.>
 
Ma non solo
 
< Non irrilevanti inoltre, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., debbono ritenersi gli stretti rapporti di parentela del soggetto di cui trattasi con esponenti di spicco della criminalità organizzata, spesso nel settore in esame associata – secondo dati di comune esperienza – all’esistenza di veri e propri sodalizi familiari, tali da rendere non irrilevante – sul piano presuntivo – la segnalazione anche a tale riguardo effettuata dalla Prefettura. 
Nell’ottica della tutela preventiva avanzata, esperibile in materia di informativa antimafia, il mancato raggiungimento della prova non escludeva quindi, nel caso di specie, un quadro indiziario significativo, rimesso al prudente apprezzamento dell’autorità prefettizia, per conclusioni da rapportare sia alle difficoltà connesse all’accertamento di reati, spesso coperti dall’omertà o dal timore dei soggetti passivi coinvolti, sia alla dichiarata prevalenza – sul piano legislativo – dell’interesse pubblico ad approntare rimedi preventivi, nei confronti di ampi e notori fenomeni di criminalità organizzata. >
 
 
A cura di Sonia Lazzini
 
N.3958/2008
Reg.Dec.
 N. 8373 Reg.Ric.
 ANNO   2007
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8373/07, proposto dall’IMPRESA ALFA DI L. RENATO & c. s.a.s. , in persona del legale rappresentante sig. Renato L., rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico L. ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. Maria Laura Di Muzio in Roma, Circonvallazione Trionfale, 34;
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA (ora Ufficio Territoriale del Governo), in persona del Ministro pro-tempore,  rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege presso la sede di Roma, via dei Portoghesi, 12;      
e nei confronti
– della PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA, in persona del Presidente p.t., costituitasi in giudizio con proposizione di appello incidentale, rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Barresi ed elettivamente domiciliata presso l’Avv. Giuseppe Leotta in Roma, piazza Benedetto Cairoli, 2;
– del CONSORZIO BETA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitosi in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Reggio Calabria, n. 195/07 del 28.2.2007;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Visto l’appello incidentale della Provincia di Reggio Calabria
Vista la memoria prodotta dalla parte appellata a sostegno della propria difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 13 maggio 2008  relatore il Consigliere Gabriella De Michele;        
Uditi l’avv. L. e l’avv. dello Stato Ranucci; 
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
Attraverso l’atto di appello in esame, notificato il 15.10.2007, si contestava la  sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Reggio Calabria, n. 195/07 del 28.2.2007, che non risulta notificata, con la quale venivano respinti il ricorso proposto dalla società ALFA di L. Renato s.a.s. (attuale appellante), nonché i successivi motivi aggiunti di gravame, riferiti ai seguenti atti:
a)      nota della Prefettura di Reggio Calabria n. prot. 21507 in data 11.7.2005, con la quale veniva comunicata all’Amministrazione provinciale la sussistenza, per due ditte fra cui la citata ALFA, facenti parte di una costituenda associazione temporanea di imprese (ATI), degli elementi di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 252/1998 (informazioni del Prefetto ai sensi della normativa antimafia);
b)      nota della Provincia di Reggio Calabria n. 44921 del 28.7.2005, di invito alla suddetta Ati a far conoscere le proprie determinazioni, in ordine alla situazione, documentata nei modi di cui al precedente punto a);
c)      nota del consorzio Idrotecna n. prot. 199 del 29.7.2005, con cui l’appellante è stata estromessa dall’Ati;
d)      determinazioni della Provincia di Reggio Calabria nn. 86 e 89 del 2005, con le quali, rispettivamente, si prendeva atto della modifica apportata con atto notarile alla composizione dell’Ati e si provvedeva all’aggiudicazione all’Ati così modificata dell’appalto per lavori stradali, riguardanti l’”intervento 12 – Delianuova / svincolo Calabretto”.
Nella citata sentenza, le ragioni della parte ricorrente non erano ritenute condivisibili, essendo la disciplina, applicata nel caso di specie, rispondente ad una forma di “tutela avanzata” dell’ordinamento nei confronti di fenomeni di criminalità organizzata (tutela perseguibile anche in mancanza di prove idonee per la condanna in sede penale), con conseguente sufficienza e attendibilità degli indizi che, nel caso di specie, avevano indotto la Prefettura a ritenere che “il socio accomandatario della s.a.s. ALFA di L. Renato” gravitasse “nell’ambito di influenza di nota cosca mafiosa, denominata Italiano-P.”, con conseguente pericolo che fossero posti in essere tentativi di infiltrazione, che avrebbero potuto “riflettersi sull’Ati”; quanto sopra, a seguito “sia di deferimenti per fatti di reato di specifico interesse che di coinvolgimenti, insieme a familiari, in gruppi qualificati mafiosi”.
In sede di appello tutte le argomentazioni, in precedenza sintetizzate venivano contestate, sulla base dei seguenti motivi di gravame:
I)   violazione di legge per travisamento dei fatti, erroneità e/o inesistenza dei presupposti; eccesso di potere, essendo stati presi in considerazione dati risalenti nel tempo e, con specifico riferimento all’appellante, già valutati in una sentenza di non luogo a procedere (n. 24/97 D.D.A. di Reggio Calabria), non solo in quanto “il fatto non sussiste”, ma con segnalazione dell’estrema debolezza del tessuto investigativo”, nonché di “palese vuoto indiziario”;
II)   violazione di legge per carenza di congrua e razionale motivazione e per evidente contraddittorietà dell’impugnata sentenza, in considerazione dell’estrema genericità e dell’assenza di riscontri, che avrebbero caratterizzato l’informativa di cui trattasi, in rapporto alla quale sarebbero stati privi di qualsiasi rilievo i rapporti di parentela del diretto interessato, non essendo tali rapporti “idonei a rappresentare un pericolo di condizionamento”.
Si costituiva nel presente grado di giudizio – proponendo anche appello incidentale – la Provincia di Reggio Calabria, che in via preliminare rilevava come il “thema decidendum”, introdotto dalla citata società ALFA, avesse riguardato solo gli accertamenti operati dal Prefetto, ma non anche la decisione, adottata dalle società riunite in associazione, di non avvalersi della medesima società per i lavori oggetto dell’appalto; la decisione della costituenda Ati di estromettere l’impresa appellante, d’altra parte, sarebbe stata espressione di “scelta maturata all’interno della suddetta Ati”, con conseguente difetto di interesse di tale impresa ad impugnare la successiva aggiudicazione dell’appalto.
Nel merito comunque, secondo la stessa amministrazione provinciale, l’appello avrebbe dovuto essere ritenuto infondato, essendo la valutazione prefettizia sindacabile solo con riferimento a “manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti” (vizi insussistenti nel caso di specie) e risultando inibita “la contrattazione con la P.A. di imprese sospettate di subire tentativi di infiltrazione mafiosa, in via preventiva e con potere interdittivo, in aggiunta alle misure antimafia di natura giurisdizionale”; quanto sopra, poiché sarebbe stato sufficiente – ai fini dell’applicazione della normativa antimafia di cui si discute – un mero “tentativo…anche non in concreto realizzatosi…di condizionare le scelte della costituenda Ati”. Il Ministero dell’Interno, a sua volta costituitosi in giudizio, eccepiva in via preliminare la tardività dell’appello, rispetto al termine ristretto, di cui all’art. 23 bis, comma 7, della legge 1034/1971; secondo la medesima Amministrazione, inoltre, il Giudice Amministrativo non avrebbe potuto assumere alcuna statuizione, con riferimento alla vicenda negoziale connessa al mutamento di composizione dell’Ati (Cass. SS.UU. n. 27169/2007); nel merito, comunque, l’appello avrebbe dovuto essere respinto, privilegiando la normativa di settore “una pericolosità in senso oggettivo, che prescinde dall’individuazione di responsabilità di rilevanza penale”; quanto sopra, con possibile riferimento ad una pluralità di circostanze, quali “una condanna non irrevocabile, collegamenti parentali con soggetti malavitosi, dichiarazioni di penditi”, quando su tali basi si fondasse un giudizio di plausibilità, in ordine a condizionamenti, anche indiretti, dell’impresa da parte di soggetti legati ad organizzazioni malavitose. Nella fattispecie, peraltro, le misure adottate sarebbero state giustificate dal rapporto del Comando provinciale dei Carabinieri, riferito a “numerosi precedenti accumulati dal sig. Renato L.”, anche dopo la sentenza di non luogo a procedere citata nell’appello; lo stesso sig. L., inoltre, risultava legato da stretti rapporti di parentela a soggetti, notoriamente appartenenti ad una cosca mafiosa, radicata nel territorio di Reggio Calabria
D I R I T T O
La questione sottoposta all’esame del Collegio è quella della definizione dei presupposti applicativi dell’art. 10 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252, nel contesto della disciplina dettata per i soggetti “indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguano finalità, o agiscano con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso” (art. 1 L. 31.5.1965, n. 575); quanto sopra, al fine di valutare una fattispecie di applicabilità, o meno, di tale disciplina con riferimento a fatti penalmente contestati, ma non ritenuti sufficienti per una condanna, nonché in presenza di stretti rapporti familiari con soggetti, coinvolti negli ambienti di criminalità organizzata di cui si discute.
La norma sopra indicata prevede, al secondo comma, che in presenza di “elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate” – individuati tramite verifiche disposte dal Prefetto – “le Amministrazioni a cui sono fornite le informazioni non possano stipulare, approvare o autorizzare contratti, o sub-contratti, né rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni”, di cui al primo comma del medesimo articolo.
Nella situazione in esame le informazioni prefettizie, ostative alla contrattazione con le Amministrazioni pubbliche, riguardavano la società ALFA di L. Renato & C. s.a.s., compartecipe di un accordo per la costituzione di un’Associazione temporanea di imprese (ATI), in vista dell’aggiudicazione dei lavori stradali, specificati nella parte in fatto della presente decisione. Detta Associazione è risultata poi, in effetti, aggiudicataria, ma solo dopo l’avvenuta esclusione dal novero dei partecipanti dell’attuale appellante e, a tale riguardo, il Collegio è chiamato a valutare alcune eccezioni preliminari dell’Amministrazione, circa la tempestività dell’appello a norma dell’art. 23 bis della legge 6.12.1971, n. 1034 (nel testo introdotto dall’art. 4 della legge 21.7.2000, n. 205), nonché in considerazione dell’omessa impugnazione – da parte della medesima appellante – della propria estromissione, in data 1.8.2005, dalla costituenda Ati (quale atto a cui sarebbe stato condizionato l’interesse a ricorrere, avverso la successiva aggiudicazione).
Dette eccezioni risultano assorbite – tuttavia – dalla questione principale dedotta in giudizio e dalla negativa valutazione, nel merito, della stessa.
E’ vero infatti che, con motivi aggiunti di gravame, la citata società ALFA s.a.s., in persona del legale rappresentante, sig. Renato L., ha contestato anche la procedura di gara, proseguita e conclusa dopo l’estromissione della medesima società ed è vero, altresì, che per tale contestazione il citato art. 23 bis, comma 7, L. n. 1034/1971 assegna – per la proposizione dell’appello – il termine di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. Nel caso di specie la sentenza risulta pubblicata il 28 febbraio 2007, con conseguente scadenza del termine decadenziale di impugnativa in appello il 27 giugno 2007 (senza che rilevi sotto il profilo in esame la successiva notifica, in data 5.9.2007, della sentenza stessa per iniziativa dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria: tale notifica non può infatti produrre – in assoluto contrasto con le esigenze di celerità processuale, volute dal legislatore per determinate controversie – effetti di prolungamento dei termini in questione).
L’appello risulta comunque notificato il 15.10.2007 e, quindi, sicuramente non in tempo utile per avviare il giudizio di secondo grado, nelle materie previste dalla citata norma.
Fra tali materie sono comprese (art. 23 bis cit., comma 1, lettere b e c) “le procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione” di opere pubbliche o di pubblica utilità, ovvero di servizi pubblici e forniture, a partire dai “bandi di gara” e dagli eventuali “atti di esclusione dei concorrenti”. A ben vedere, tuttavia, non è questo il reale oggetto della questione dedotta in giudizio, pur essendo stata originariamente impugnata, con motivi aggiunti di gravame, anche l’aggiudicazione della gara a cui l’attuale appellante non ha potuto partecipare, intesa come atto consequenziale all’informativa antimafia, che si assume illegittima.
Tale consequenzialità, come osservato dall’Amministrazione appellata, non è affatto pacifica, non essendo stata l’Amministrazione a trarre le dovute conseguenze dall’informativa stessa, ma le altre imprese partecipanti all’Ati, che con atto notorio in data1.8.2005 hanno escluso la ALFA s.a.s. dalla fase costitutiva dell’Associazione temporanea. Poco importa, ovviamente, che il motivo unico dell’esclusione sia stato quello di non incorrere nelle preclusioni previste dalla norma, essendo comunque un dato di fatto il verificarsi di una fase preclusiva dell’aggiudicazione in via negoziale e non provvedimentale.
Prima di valutare gli eventuali effetti invalidanti, o – ben più difficilmente – caducanti della ipotizzata illegittimità dell’informativa prefettizia, d’altra parte, è su quest’ultima che debbono essere compiute le prime valutazioni, preliminari e di merito.
Appare dunque necessario chiarire, in primo luogo, se il sub-procedimento, avviato ai sensi del citato art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, sia o meno parte integrante delle procedure di gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 bis della legge n. 1034/1971.
Il Collegio ritiene di potere assumere al riguardo posizione negativa.
Ferma restando, infatti, l’applicabilità della normativa da ultimo indicata per gli atti prodromici e consequenziali, relativi alla procedura di gara, l’informativa antimafia resta provvedimento autonomamente lesivo, in quanto incidente sulla capacità contrattuale e sulla produttività dell’impresa destinataria, interessata alla relativa impugnazione anche indipendentemente dall’esito della gara stessa, quanto meno sotto il residuale profilo risarcitorio.
L’impugnazione del provvedimento in questione, pertanto, resta sottratta al regime del più volte citato art. 23 bis L. n. 1034/71, con particolare riguardo ai più brevi termini previsti per la proposizione dell’appello, termini che continuano ad applicarsi solo per gli atti inerenti alla procedura di gara, in corrispondenza dell’interesse pubblico al sollecito perseguimento degli obiettivi prefissati dall’Amministrazione (anche tramite la rapida definizione delle controversie, che riguardino appunto, in senso stretto, la vicenda contrattuale).
Premesso quanto sopra – e riconosciuta, pertanto, la tempestività e l’ammissibilità del gravame, per la parte in cui l’attuale appellante intende avvalersi dei rimedi ordinari avverso un atto limitativo della libertà di impresa, anche indipendentemente dall’esito di una singola procedura contrattuale (non fatta oggetto, peraltro, di specifici motivi di gravame in appello, anche sotto il profilo dell’illegittimità derivata) – il Collegio ritiene che, nella sentenza appellata, siano stati correttamente esposti i principi basilari, elaborati dalla giurisprudenza nella materia di cui trattasi e che, sulla base di tali principi, l’appello debba essere respinto.
Nella complessa materia delimitata dall’art. 1 della legge 31.5.1965, n. 575, già in precedenza ricordato, sono state infatti introdotte cautele e garanzie certamente più avanzate di quelle penalistiche, al fine di proteggere la collettività da fenomeni criminosi di vasta portata, spesso incidenti sull’esercizio di attività economiche e imprenditoriali, in misura tale da alterare interi settori dell’economia nazionale.
Alla gravità della situazione sono state pertanto contrapposte – soprattutto nel delicato settore degli appalti pubblici – misure eccezionali, che anche in presenza di soli elementi indiziari, circa la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, consentono di limitare la libera iniziativa di impresa, pur costituzionalmente garantita, ma da bilanciare (in conformità all’art. 41, secondo e terzo comma della Costituzione), con principi di pari rango costituzionale, quali la sicurezza e l’utilità sociale dell’attività economica da svolgere; quanto sopra, nei termini previsti dal legislatore e quindi, per quanto qui interessa, in base al prudente apprezzamento del Prefetto e degli organi di polizia, il cui giudizio – ove espresso nei termini di legge – è sindacabile solo per illogicità manifesta o travisamento dei fatti (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. VI, 26.1.2006, n. 222, 2.5.2007, n. 1916, 3.5.2007, n. 1948, 13.6.2007, n. 3187; 2.8.2006, n. 4735; Cons. St., sez. V, 2.8.2007, n. 4283).
Nella situazione in esame, la Prefettura di Reggio Calabria sottolineava, con nota in data 11.7.2005, come il socio accomandatario della s.a.s. ALFA di L. Renato risultasse “gravitare nell’ambito di influenza di nota cosca mafiosa”; quanto sopra sulla base dell’informativa del locale comando dei Carabinieri n. prot. 0219500/175-20 P del 17.5.2005, nella quale si evidenziava il deferimento del medesimo signor L. all’Autorità Giudiziaria per “estorsione, danneggiamento, violazione della legge sulle armi, associazione mafiosa ed altro”, con ulteriore ritenuto coinvolgimento, “come il padre Giuseppe ed il cognato P. Giovanni nell’ambito di influenza della cosca, denominata Italiano – P.”.
In tale situazione, ad avviso del Collegio, i principi di garanzia, che hanno escluso la condanna del soggetto in questione, nei termini di cui alla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria – ufficio del Giudice per le indagini preliminari – n. 24/97 DDA del 15.9.1997, non rendevano tuttavia illogica, né frutto di travisamento – alla data di adozione dell’informativa – la valutazione prefettizia contestata. Manca qualsiasi principio di prova, in primo luogo, sulla riferibilità di tutte le ipotesi delittuose, ipotizzate a carico del citato signor L., alle imputazioni oggetto della citata sentenza di non luogo a procedere n. 24/97, sentenza nella quale si registra un palese “vuoto indiziario”, per ipotesi di sodalizio mafioso ex art. 416 bis c.p. (pur non escludendosi la possibilità di “valorizzare in ben diverso contesto investigativo le informazioni acquisite dalla P.G. sull’innegabile contesto mafioso del territorio di Delianuova”). Tra il 1997 (data della citata pronuncia del Giudice penale) e il 2005 (data dell’informativa prefettizia contestata) l’Amministrazione afferma di avere compiuto ulteriore attività investigativa, con formulazione di ipotesi di reato (“estorsione, danneggiamento, violazione della legge sulle armi, associazione mafiosa e altro”), almeno alcune delle quali non sarebbero già state oggetto della predetta sentenza e che dovrebbero, pertanto, essere ancora valutate dall’Autorità Giudiziaria; quanto sopra, senza che emergano sul punto precise controdeduzioni dello stesso soggetto interessato, che sembra dare per scontato ciò che, invece, non emerge dalla più volte ricordata pronuncia n. 24/97, ovvero che la stessa sia riferibile a tutte le fattispecie sopra elencate.
 Non irrilevanti inoltre, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., debbono ritenersi gli stretti rapporti di parentela del soggetto di cui trattasi con esponenti di spicco della criminalità organizzata, spesso nel settore in esame associata – secondo dati di comune esperienza – all’esistenza di veri e propri sodalizi familiari, tali da rendere non irrilevante – sul piano presuntivo – la segnalazione anche a tale riguardo effettuata dalla Prefettura. 
Nell’ottica della tutela preventiva avanzata, esperibile in materia di informativa antimafia, il mancato raggiungimento della prova non escludeva quindi, nel caso di specie, un quadro indiziario significativo, rimesso al prudente apprezzamento dell’autorità prefettizia, per conclusioni da rapportare sia alle difficoltà connesse all’accertamento di reati, spesso coperti dall’omertà o dal timore dei soggetti passivi coinvolti, sia alla dichiarata prevalenza – sul piano legislativo – dell’interesse pubblico ad approntare rimedi preventivi, nei confronti di ampi e notori fenomeni di criminalità organizzata. 
Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l’appello debba essere respinto; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione, tenuto conto della difficoltà e della delicatezza delle valutazioni, da compiere nel caso di specie. 
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, RESPINGE il ricorso in appello indicato in epigrafe.
COMPENSA le spese giudiziali.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Claudio Varrone                                  Presidente
Carmine Volpe                        Consigliere
Luciano Barra Caracciolo                    Consigliere
Bruno Rosario Polito                           Consigliere
Gabriella De Michele                           Consigliere est.
 
Presidente
Claudio Varrone
Consigliere                                                                           Segretario
 
Gabriella De Michele                                       Glauco Simonini
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
il….19/08/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Per il Direttore della Sezione Maria Rita Oliva
Glauco Simonini
 
 
 
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
Addì……………………………..copia conforme alla presente è stata trasmessa
 
al Ministero………………………………………………………………………………….
 
a norma dell’art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
 
                                                                       Il Direttore della Segreteria

Lazzini Sonia

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