La pretesa risarcitoria avanzata da un Comune in relazione alle inadempienze contestate alla concessionaria nella gestione del servizio di riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, non è di competenza né del giudi

Lazzini Sonia 09/03/06
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La sentenza numero 16661 del 2005 del Tar Campania, sezione di Napoli, merita di essere segnalata per l’importante osservazione in tema di giurisdizione della Corte dei Conti.
 
Leggiamo infatti che:
 
  1. Elementi necessari e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualità di agente contabile è il carattere pubblico dell’ente per il quale egli agisce e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre è invece irrilevante il titolo in base al quale la gestione del servizio viene svolta, titolo che potrebbe in ipotesi discostarsi dagli schemi prescritti dalla legge o perfino mancare del tutto.
  2. La giurisdizione del giudice speciale deve ritenersi estesa anche alla pretesa risarcitoria dell’amministrazione concedente per la mancata riscossione o per l’appropriazione di entrate tributarie o patrimoniali spettanti all’ente locale in quanto l’inadempimento da cui sarebbe derivato il danno è pur sempre ascrivibile alla società concessionaria nella sua qualità di agente contabile (cfr. Cass., ss. uu., 10/4/1999, n. 232).
  3. Né a diversa conclusione può condurre il disposto dell’art. 33 del d. lgs. n. 80 del 1998 poiché detta norma è diretta a regolare il riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello amministrativo nella materia concernente i servizi pubblici, senza incidere in alcun modo sull’ambito della cognizione spettante alla Corte dei conti nelle controversie attinenti alla contabilità pubblica
 Tale importante principio era già stato affermato in
 
La CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE UNITE CIVILI – con la  sentenza n 933 del 22 dicembre 1999 ci offre un fondamentale insegnamento in tema di giudice competente ad esperire l’azione di rivalsa nei confronti dei dipendenti pubblici ( o comunque di tutti quegli organismi di diritto pubblico , sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti) a seguito di danno erariale subito dall’Ente di appartenenza (e/o alla Finanza pubblica in generale
 
Affermano infatti le Sezioni Unite che:
 
< costituisce principio pacifico che la giurisdizione della Corte dei Conti è esclusiva, nel senso che è l’unico organo giudiziario che può decidere nelle materia devolute alla sua cognizione, ne consegue che va esclusa una concorrente giurisdizione del giudice ordinario, adito secondo le regole normali applicabili in tema di responsabilità e di rivalsa.
 
La affermazione della giurisdizione esclusiva (nel senso chiarito) della Corte dei Conti, con riferimento (anche) all’azione di rivalsa è stata già affermata da questa S.C. (cfr. sent. 19 luglio 1979 n. 1244; cfr. anche sent. 11 aprile 1997 n. 7454, la quale, peraltro, del tutto incidentalmente ha ipotizzato la possibilità che sia l’amministrazione interessata a proporre azione davanti alla Corte dei Conti).>
 
Vale quindi la pena di sottolineare come questa sentenza ci indica anche per i dipendenti delle concessionarie di servizi pubblici locali, il bisogno assicurativo di copertura di una polizza per la responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei Conti, con pagamento a carico della singola persona assicurata
 
principio che cogliamo da giurisprudenza oramai consolidata:
Inoltre non è da dimenticare
 
Corte dei conti – Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato – ’adunanza congiunta del I e II Collegio del 13 gennaio 2005 depositata il 9 febbraio 2005
 
E ci sono anche alcune sentenze molto recenti:
 
Corte dei Conti- Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana – Sentenza numero 396 del 3 marzo 2005
 
Corte dei Conti Sezione giurisdizionale del Friuli Venezia Giulia – Sentenza numero 519 del 19 luglio 2005
 
Da Ultimo:
Corte dei Conti Sezione giurisdizionale della Puglia – Sentenza numero 582 del 2 agosto 2005 il cui pensiero viene così riassunto:
< è evidente che la contrazione della polizza assicurativa a favore dei dipendenti e/o degli amministratori contro i rischi derivanti dalla responsabilità amministrativo-contabile con oneri a carico dell’Amministrazione di appartenenza, si risolve nell’assunzione, a carico dell’ente, del rischio stesso e nella sua contestuale traslazione onerosa sulla Compagnia assicuratrice e, pertanto, in definitiva, in una non consentita limitazione, sino alla concorrenza del massimale di polizza, della responsabilità del dipendente per colpa grave>
 
a cura di Sonia LAZZINI
  • qui di seguito la sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO anno   2005
 
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima,
ha pronunciato la seguente
 
S E N T E N Z A
 
sul ricorso n. 11769/04 reg. gen. proposto dal Comune di Frattamaggiore, in persona dei componenti p.t. della Commissione straordinaria, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Damiano, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla via Arenaccia n. 128 presso lo studio legale Cirillo-Costa,
 
c o n t r o
 
A.L.P.I. Azienda Lavori Pubblicitari Italiani di Vittorio Randaccio, in persona di Randaccio Ranieri e Randaccio Giovanni nella qualità di eredi di Randaccio Vittorio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Gabriella Frezzetti, Gianfranco Tobia e Andrea Vecchio Verderame, presso la prima elettivamente domiciliati in Napoli alla via Chiatamone n. 63 presso lo studio Pepe-Frezzetti,
 
per la condanna
 
al pagamento di € 286.257,22 a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione e interessi, per inadempienze relative allo svolgimento del servizio di riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nel periodo dal 1989 al 1995.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
vista la memoria di costituzione in giudizio degli aventi causa della ditta concessionaria;
 
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 
visti gli atti tutti di causa;
 
alla pubblica udienza del 15/6/2005, relatore il cons. Donadono, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza.
 
F A T T O
 
Con ricorso notificato il 2/10/2004, il Comune di Frattamaggiore riferiva che:
 
– la ditta ALPI acquisiva la gestione del servizio di riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni in forza del contratto di appalto rep. n. 76 del 30/7/1976 con durata triennale, ed il rapporto si protraeva, a seguito di proroghe ovvero in via di fatto, fino a tutto il 30/6/1996;
 
– la irregolare conduzione del servizio procurava un danno erariale quantificato, in una relazione ispettiva della Direzione regionale delle entrate della Campania, per il periodo dal 1989 al 1995, in lit. 554.271.277 (di cui lit. 444.037.698 per mancata riscossione di imposte sulla pubblicità, lit. 82.610.964 per mancata riscossione di diritti sulle pubbliche affissioni e lit. 27.622.615 per sottrazione di assegni da parte di un incaricato della ditta);
 
– l’amministrazione comunale, a seguito delle inadempienze contestate con la delibera di Giunta n. 247 dell’11/4/1996, comunicata con nota prot. n. 9068 del 15/4/1996, costituiva in mora la concessionaria con note prot. n. 24590 del 30/12/1996 e n. 2848 del 18/2/1997.
 
Tanto premesso, il Comune proponeva le domande in epigrafe chiedendo il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale e per responsabilità extracontrattuale.
 
La ditta ALPI, in persona degli eredi del titolare, si costituiva in giudizio resistendo alle pretese avverse.
 
D I R I T T O
 
Oggetto del giudizio in esame è la pretesa risarcitoria avanzata dal Comune in relazione alle inadempienze contestate alla concessionaria nella gestione del servizio di riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
 
Preliminarmente la difesa resistente eccepisce che la controversia sarebbe sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo, postulando che la cognizione in materia spetterebbe invece al giudice ordinario.
 
Al riguardo è tuttavia da osservare che alla Corte dei conti è devoluta una giurisdizione tendenzialmente generale per tutta la materia relativa alla contabilità pubblica.
 
Elementi necessari e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualità di agente contabile è il carattere pubblico dell’ente per il quale egli agisce e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre è invece irrilevante il titolo in base al quale la gestione del servizio viene svolta, titolo che potrebbe in ipotesi discostarsi dagli schemi prescritti dalla legge o perfino mancare del tutto.
 
La giurisdizione del giudice speciale deve ritenersi estesa anche alla pretesa risarcitoria dell’amministrazione concedente per la mancata riscossione o per l’appropriazione di entrate tributarie o patrimoniali spettanti all’ente locale in quanto l’inadempimento da cui sarebbe derivato il danno è pur sempre ascrivibile alla società concessionaria nella sua qualità di agente contabile (cfr. Cass., ss. uu., 10/4/1999, n. 232).
 
Né a diversa conclusione può condurre il disposto dell’art. 33 del d. lgs. n. 80 del 1998 (nel testo sostituito dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000 ed emendato con la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004), poiché detta norma è diretta a regolare il riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello amministrativo nella materia concernente i servizi pubblici, senza incidere in alcun modo sull’ambito della cognizione spettante alla Corte dei conti nelle controversie attinenti alla contabilità pubblica (cfr. Cass., ss. uu., 7/5/2003, ord. n. 6956).
 
Va pertanto rilevato per il ricorso in esame il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
 
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per la compensazione delle spese di causa.
 
P. Q. M.
 
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, dichiara l’inammissibilità del ricorso n. 11769/04 per difetto di giurisdizione.
 
Spese compensate.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Napoli, addì 15 giugno 2005

Lazzini Sonia

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