La notifica degli atti impositivi direttamente a mezzo posta: profili giurisprudenziali di un dibattito non ancora sopito

Redazione 07/01/20
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Occorre affrontare il tema relativo alla notifica degli atti impositivi direttamente a mezzo posta.

Il presente contributo relativo alla notifica degli atti impositivi è tratto da “Casi e questioni di diritto processuale tributario” di Nicola Graziano e Domenico Pagliuca.

Premessa sulla notifica degli atti impositivi

La questione della notifica degli atti impositivi direttamente a mezzo posta è stata al centro di un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale; dibattito che sembra allo stato non ancora sopito, nonostante numerose pronunce di segno positivo della Suprema Corte.

La tematica, all’arrivo di un primo segno contrario dei giudici di legittimità, giungerà all’attenzione del Collegio Esteso di Piazza Cavour.

Ad oggi, sicuramente, c’è chi dubita della legittimità costituzionale delle disposizioni normative che ammettono la notifica diretta degli atti impositivi e dei ruoli – da parte degli Uffici finanziari erariali e locali, nonché degli enti di riscossione – a mezzo servizio postale di raccomandata con ricevuta di ritorno.

La normativa sulla notifica degli atti impositivi

Per i tributi locali la normativa di riferimento è rappresentata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), che, al comma 161 (Modalità e termini per l’accertamento, da parte degli enti locali, dei tributi di propria competenza) dell’articolo 1, dispone che

“gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato …”.

Per i tributi erariali regionali, invece, l’articolo 14 (rubricato “Notificazioni”), comma 1, primo periodo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), stabilisce che “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l’impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari …”.

Infine, per le cartelle esattoriali, il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) prevede, all’articolo 26 (Notificazione della cartella di pagamento), secondo periodo, che “… la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.

Questo il quadro normativo di riferimento; vediamo, nei successivi paragrafi, quali teorie sono state sviluppate in relazione alla tematica oggetto di trattazione.

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La posizione della giurisprudenza di legittimità sulla notifica degli atti impositivi

Secondo un orientamento interpretativo della Suprema Corte di Cassazione, ormai costituente – in tema di notifica diretta degli atti impositivi – un vero e proprio “diritto vivente”, è da ritenersi valida ed esistente la notifica diretta degli atti impositivi e dei ruoli da parte degli Uffici finanziari erariali e locali, nonché degli Enti di riscossione a mezzo servizio postale di raccomandata con ricevuta di ritorno; notifica alla quale si applicano le disposizioni in materia di regolamento postale degli atti a firma (le norme di settore sono attualmente contenute nell’allegato A alla delibera n. 385/13/Cos dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) e non quelle della notifica a mezzo posta nella forma di cui alla legge n. 890 del 1982.

Sotto un primo profilo, la Corte Suprema, dunque, con orientamento sempre più reiterato (Cassazione, pronunce nn. 12083, 10232, 7184, 3254, tutte del 2016), ha chiarito che, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall’ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l’ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie.

Da tale impostazione, la Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario:

– non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico; – l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 del codice civile, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione;

– la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario.

Un secondo profilo esaminato dai giudici di legittimità è quello delle conseguenze riconducibili al mancato ritiro, da parte del destinatario, dell’atto in giacenza presso l’ufficio postale.

Orbene, la Suprema Corte, anche in epoca recentissima (Cass. 20 febbraio 2018, n. 4049), ha precisato che “in caso di mancato recapito della raccomandata – contenente un atto impositivo (nel caso specifico un avviso di accertamento) – all’indirizzo del destinatario, la notifica eseguita in via diretta dall’ufficio fiscale deve intendersi eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza (o dalla data di spedizione della raccomandata di trasmissione dell’avviso di giacenza) oppure, se anteriore, dalla data del ritiro del plico ed è da tale data che decorre il termine di impugnazione del provvedimento, non potendo considerarsi quale dies a quo il giorno del ritiro della raccomandata da parte del destinatario, applicandosi analogicamente (“e non in via diretta”) l’articolo 8 della legge n. 890/1982, relativo alle notifiche compiute dall’ufficiale giudiziario a mezzo posta”.

Per quanto riguarda le raccomandate “ordinarie”, a differenza di quanto concerne quelle “per atti giudiziari”, la normativa di settore non prevede l’invio all’interessato dell’avviso di avvenuto deposito a mezzo raccomandata, ma si limita a stabilire che il destinatario riceve un “avviso di giacenza”, che normalmente viene imbucato nella cassetta postale e che indica l’ufficio postale ove può essere effettuato il ritiro.

Un ulteriore profilo esaminato dalla Corte di Cassazione è quello legato alla illeggibilità della sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento dal consegnatario e alla riferibilità della stessa al destinatario.

I giudici di legittimità, anche in epoca piuttosto recente (Cass. 4 dicembre 2017, n. 28989), hanno chiarito che “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’articolo 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’articolo 160 del codice di procedura civile”.

Dunque, ed in buona sostanza, l’irrilevanza dell’illeggibilità della sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento dal consegnatario e la riferibilità della stessa al destinatario.

Il presente contributo relativo alla notifica degli atti impositivi è tratto da “Casi e questioni di diritto processuale tributario” di Nicola Graziano e Domenico Pagliuca. 

 

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