La normativa di cui all’articolo 71 del dpr 554/99 s.m.i. non pone a carico del responsabile del procedimento alcun onere di effettuare, congiuntamente con l’impresa aggiudicataria, un sopralluogo volto all’accertamento del permanere delle condizioni ch

Lazzini Sonia 02/02/06
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Il Tar Molise, sezione Unica di Campobasso con la sentenza numero 788 decisa il 22 giugno 2005 non ritiene di dover accettare il ricorso di un?impresa che si ? rifiutata di sottoscrivere il contratto di appalto, per presunto peggioramento delle condizioni dello stato dei luoghi ove l?appalto doveva eseguirsi.

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In particolare l?adito giudice sottolinea che :

<< la perizia stragiudiziale tecnica giurata a cui fa riferimento la parte ricorrente, bene evidenzia le lesioni del piano viabile e le generali condizioni di dissesto del sedime stradale delle arterie oggetto di manutenzione straordinaria, ma non pone affatto in evidenza la sussistenza di un fattore di deterioramento rapido delle condizioni delle strade esaminate, nel periodo intercorrente tra l?appalto e la consegna dei lavori, n? tampoco spiega le possibili ragioni di sopravvenienza del peggioramento delle condizioni stradali.

Pertanto, essa non fornisce alcuna plausibilit? alla decisione della ditta ricorrente di recedere dall?appalto.>>

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Sulla base di queste considerazione, ben ha fatto l?amministrazione a revocare l?aggiudicazione ed ha incamerato la cauzione provvisoria ? che la ditta ricorrente non ha provveduto a consegnare gli ulteriori documenti di regolarit?, n? ha prestato la cauzione definitiva prevista dal bando, ai sensi dell?art. 30 della legge n. 109 del 1994 s.m.i.

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?A cura di *************

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qui di seguito la sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise – Sezione Unica di Campobasso

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ha pronunciato la seguente

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SENTENZA

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sul ricorso n. 152 del 2004, proposto da ***** Costruzioni di ***** Dott. Anna & *********, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall?Avv. **********************, con elezione di domicilio in Campobasso, via Umberto I n. 43, presso lo studio legale *********,

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contro

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l?ANAS s.p.a. ? compartimento per la viabilit? del Molise, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall?Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Campobasso, via Garibaldi n. 124, ? domiciliata,

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per l?annullamento

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del provvedimento prot. n. 17239 datato 30.10.2003, del dirigente amministrativo dell?ANAS s.p.a. ? compartimento per la viabilit? del Molise ? nella parte in cui dispone la revoca dell?aggiudicazione e l?incameramento della cauzione provvisoria, nonch? di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti;

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Visto il ricorso con i relativi allegati, nonch? la successiva memoria della ricorrente societ?;

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Visti l?atto di costituzione e le memorie dell?Amministrazione intimata;

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Visti gli atti tutti della causa;

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Udita, alla pubblica udienza del 22 giugno 2005, la relazione del Primo Referendario ****************;

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Udite, altres?, le parti, come da verbale di udienza;

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Ritenuto, in fatto e in diritto, quanto segue.

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FATTO? E? DIRITTO

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I ? La societ? ricorrente, avendo partecipato a una gara di appalto bandita dall?ANAS per l?affidamento di lavori annuali di ordinaria manutenzione delle sovrastrutture ed essendo risultata aggiudicataria per un importo di euro 458.276,54 (con ribasso del 31,222 per cento), stipulava polizza fideiussoria. Sennonch?, in data 24.10.2003, nell?incontro preliminare per la consegna dei lavori, riscontrava, con perizia giurata, un sostanziale mutamento dei luoghi. Ne nasceva una disputa con la direzione dei lavori, a seguito della quale la societ? ricorrente notificava all?ANAS un atto stragiudiziale di significazione, invocando l?applicazione degli artt. 71 e 109 del d.P.R. n. 554/99. In risposta a ci?, l?ANAS, con provvedimento n. 17239 del 30.10.2003, revocava l?aggiudicazione e incamerava la cauzione provvisoria. Insorge la ricorrente, deducendo i seguenti motivi: violazione della normativa in materia di lavori pubblici, violazione e falsa applicazione della legge n. 109/1994, del d.P.R. n. 554/99, violazione del bando di gara, eccesso di potere, sviamento, falsa causa, difetto di istruttoria, errore e vizio nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione.

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Con successiva memoria, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.

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Si costituisce l?ANAS, deducendo la inammissibilit? e la infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.

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All?udienza del 22 giugno 2005, la causa viene introitata per la decisione.

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II ? Il ricorso ? infondato.

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III ? La ricorrente ditta intenderebbe sottrarsi agli obblighi derivanti dalla aggiudicazione di un appalto di lavori manutentivi di strade dell?ANAS – rifiutandosi di accettare la consegna dei lavori – senza incorrere in alcuna conseguenza negativa. Sostiene che una ricognizione dei luoghi successiva all?aggiudicazione dell?appalto ? corroborata dalla valutazione di una perizia giurata – avrebbe messo in evidenza un sostanziale scostamento tra il progetto originario di manutenzione delle strade statali e lo stato dei luoghi al momento della realizzazione dei lavori. Invero, la perizia stragiudiziale tecnica giurata, datata 24.1.2004, a firma del geom. *******, a cui fa riferimento la parte ricorrente, bene evidenzia le lesioni del piano viabile e le generali condizioni di dissesto del sedime stradale delle arterie oggetto di manutenzione straordinaria, ma non pone affatto in evidenza la sussistenza di un fattore di deterioramento rapido delle condizioni delle strade esaminate, nel periodo intercorrente tra l?appalto e la consegna dei lavori, n? tampoco spiega le possibili ragioni di sopravvenienza del peggioramento delle condizioni stradali. Pertanto, essa non fornisce alcuna plausibilit? alla decisione della ditta ricorrente di recedere dall?appalto. La questione centrale non ? quella dell?inadeguatezza originaria del progetto di manutenzione dell?ANAS ? rispetto alla quale la ditta ricorrente avrebbe potuto dal primo momento basare le proprie valutazioni e l?eventuale scelta di non partecipazione alla gara di appalto – bens? quella della attendibilit? dell?assunto di un rapido e imprevedibile deterioramento dello stato dei luoghi, che da solo avrebbe giustificato il recesso della ditta appaltatrice dall?appalto. Ma vi ? di pi?: l?impresa ricorrente non ha mai comunicato all?ANAS quali fossero in concreto le condizioni che non consentirebbero l?immediata esecuzione dei lavori. La stessa non ha inteso di manifestare la propria volont? neppure nel verbale predisposto dal responsabile del procedimento nel quale, ai sensi dell?art. 71 comma terzo del d.P.R. n. 554/1999, si sarebbe dovuto dare atto del permanere delle condizioni che consentono l?esecuzione dei lavori. Quanto alla interpretazione che del citato art. 71 comma terzo la ricorrente fornisce, il Collegio ritiene che essa sia inesatta e incongrua, atteso che detta normativa non pone a carico del responsabile del procedimento alcun onere di effettuare, congiuntamente con l?impresa aggiudicataria, un sopralluogo volto all?accertamento del permanere delle condizioni che consentono l?esecuzione dei lavori, bens? chiede semplicemente che si dia prova documentale dell?intervenuto accordo sulla sussistenza di tali condizioni. Il motivo per il quale l?Amministrazione ha revocato l?aggiudicazione ed ha incamerato la cauzione provvisoria ? che la ditta ricorrente non ha provveduto a consegnare gli ulteriori documenti di regolarit?, n? ha prestato la cauzione definitiva prevista dal bando, ai sensi dell?art. 30 della legge n. 109 del 1994. Si tratta, invero, di motivi congrui, che danno fondamento al provvedimento impugnato. Quest?ultimo, pertanto, regge alle censure del ricorso.

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IV ? In conclusione, il ricorso non pu? essere accolto. Spese compensate.

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P.Q.M.

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise respinge il ricorso in epigrafe, perch? infondato.

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Compensa tra le parti le spese del giudizio.

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Ordina all’Autorit? amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

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Cos? deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 22 giugno 2005, dal Collegio cos? composto:

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Dott. ******************************

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Dott. ****************?????? ????????Primo Referendario estensore

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D.ssa **************????????????????? Referendario?

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IL PRESIDENTE

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L?ESTENSORE

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IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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