La giurisprudenza applica le nuove disposizioni che limitano il potere di ordinanza dei sindaci di chiudere le scuole

Redazione 21/04/21
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A. Scarsella (La Gazzetta degli Enti Locali 20/4/2021)

 

 

È richiesta ai sindaci la massima attenzione nell’emanazione di ordinanze contingibili e urgenti con le quali si dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza giustificate dall’intento di limitare il contagio da Coronavirus. La giurisprudenza interviene infatti con assoluta prontezza, laddove proposto ricorso, in sede cautelare per valutare il rispetto di tutte le disposizioni in materia, prima tra tutte la recentissima disposizione introdotta dall’art. 2, comma 1, del d.l. del 1° aprile 2021, n. 44.

Il decreto presidenziale del TAR Calabria n. 253 del 16 aprile 2021, oggetto del presente approfondimento, applica in maniera assolutamente corretta la nuova normativa.

I limiti al potere di ordinanza contingibile e urgente dettati dall’art. 2, comma 1, del d.l. 44/2021

In un precedente articolo (Emergenza Coronavirus: il Decreto Aprile fissa nuovi limiti al potere dei sindaci di sospendere o limitare l’attività scolastica) si è commentata l’innovazione normativa contenuta nell’art. 2, comma 1, del d.l. del 1° aprile 2021, n. 44, che dispone su tutto il territorio nazionale la ripresa dell’attività didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. Al fine di rendere effettiva la previsione, la stessa norma sancisce che la disposizione normativa non può essere derogata da provvedimenti dei presidenti di Regione e dei sindaci, salvo “casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio”.
Nell’articolo citato si era precisato che “i sindaci potranno disporre la sospensione di tale attività didattica soltanto alle seguenti condizioni:

  • sussistenza di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica;
  • necessità di un preventivo parere delle competenti autorità sanitarie.

La norma ribadisce poi la necessità, che riguarda qualsiasi ordinanza contingibile e urgente, che il provvedimento:

  • sia adeguatamente motivato;
  • rispetti i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitare l’applicazione delle misure a specifiche aree del territorio”.

Il decreto del TAR Calabria che sospende un’ordinanza sindacale per violazione dell’art. 2 del d.l. 44/2021

La giurisprudenza, con decreto monocratico presidenziale del TAR Calabria n. 253 del 16 aprile 2021 fa applicazione della disposizione contenuta nell’art. 2, comma 1, del d.l. del 1° aprile 2021, n. 44, ritenendo illegittima, in sede cautelare, un’ordinanza sindacale che aveva sospeso l’attività didattica in presenza di tutte le Istituzioni Scolastiche della città, pubbliche e private, compresi l’uso dei laboratori, per tutti gli alunni (scuole Statali e paritarie), di ogni ordine e grado, demandando ai Dirigenti Scolastici, operanti sul territorio, l’organizzazione della didattica a distanza.
Il TAR fa presente che la “ratio” dell’art. 2, comma 1, del d.l. del 1° aprile 2021, n. 44 “è quella di sottrarre il più possibile l’attività didattica in presenza, perfino nelle zone “rosse”, ad interventi sindacali contingibili ed urgenti (poteri di per sé dai presupposti già stringenti) posti in essere in assenza di emergenze in atto o di analoghi rischi, estremamente elevati, tutti in ogni caso inerenti la popolazione scolastica”. Secondo il decreto in commento “tale disposizione presuppone, sul piano istruttorio e quindi della dimostrazione del requisito della eccezionale e straordinaria necessità giustificativo dell’ordinanza sindacale contingibile ed urgente, previa espressa e specifica interlocuzione da parte del sindaco con la competente autorità sanitaria, una precisa contestualizzazione della dinamica di crescita dei contagi in relazione alle scuole al fine di un riscontro dell’effettiva, attuale presenza – nelle scuole medesime – di focolai o quanto meno di univoci elementi rivelatori di un rischio <<estremamente elevato>> del virus o di sue varianti, appunto, <<nella popolazione scolastica>>;”.
Nel caso di specie, invece, il sindaco di una località ricadente in zona arancione “oltre a non acquisire il parere della competente ASPsi è limitato ad illustrare situazioni di difficoltà note, di livello provinciale, specialmente nel funzionamento dei servizi sanitari ivi inclusi quelli di tracciamento dei contagi da parte dei competenti uffici sanitari deputati alla prevenzione e comuni a diversi altri centri del medesimo territorio provinciale limitandosi, per quanto concerne invece lo specifico profilo scolastico, a fare presente che i contagi nella popolazione studentesca non sono numericamente rilevanti e ad enunciare la mera preoccupazione che gli stessi <<potrebbero espandersi>> stante anche la presenza, non meglio specificata, di varianti SARS COVID”.
Sulla base di tali premesse il TAR ha sospeso l’ordinanza sindacale ritenendo sussistere i presupposti per concedere la misura cautelare, in quanto:

  • sussistono i profili di fumus boni iuris con richiamo alla ormai copiosa giurisprudenza, anche del TAR Calabria, in materia di ordinanze regionali e sindacali disponenti la chiusura delle scuole nel corrente periodo epidemico (cfr. Decreto Cautelare Pres. TAR Calabria-Catanzaro n.216 dell’8/4/21; TAR Calabria, Catanzaro, sentenze nn. 2075 e 2077 del 2020) con la conseguenza che il provvedimento impugnato non appare “prima facie” legittimo;
  • sussistente il requisito del pregiudizio con riferimento alla lesione del diritto all’istruzione nella sua forma ordinariamente prevista in presenza e tenuti presenti i limiti della didattica a distanza, oltre che per la sua limitata utilità per gli scolari più piccoli, anche sotto il non secondario aspetto della non piena disponibilità da parte di tutte le famiglie dei necessari dispositivi elettronici e della possibilità d’una efficiente connessione.

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