La fusione e la scissione societaria: definizione e caratteristiche principali

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  1. Fusione: nozione – 1.2 Natura giuridica – 1.3 Modifiche statutarie e capitale sociale – 2. Scissione: nozione – 2.1 Natura giuridica e capitale sociale

 

1. Fusione: nozione

La fusione sostanzialmente risponde ad un’esigenza di unità, in virtù della quale rendere più forte la presenza sul mercato da parte di distinte imprese societarie. Essa dunque si presenta come strumento di cui si possono avvalere società di grandi o piccole dimensioni al fine, rispettivamente, di escludere la concorrenza, per dare vita ad esempio ad un regime di monopolio, o semplicemente per far fronte alla concorrenza di imprese più grandi e strutturate. Ai sensi dell’art. 2501, comma 1 c.c., «La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l’incorporazione in una società di una o più altre». Si ha fusione, dunque, quando a due o a più società si sostituisce un nuovo organismo sociale. Ciò può avvenire mediante incorporazione, cioè quando si verifica l’assorbimento di una società da parte di un’altra (fusione “impropria”), ivi comprese le obbligazioni e i diritti che da tale passaggio ne scaturiscono o, ancora, mediante unione qualora le due società giungano ad estinguersi per dare vita ad un nuovo ente sociale (fusione “propria”)[1].

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Le strutture societarie: caratteristiche a confronto

La presente trattazione è incentrata sulle dinamiche societarie.Inizia con la definizione del contratto di società e prosegue con la disciplina giuridica e le caratteristiche di questi enti, elencando in modo dettagliato i caratteri dei vari tipi di società e differenziando le società di persone dalle società di capitali, la denominazione e la ragione sociale.Il capitolo due è dedicato all’attività di amministrazione degli enti giuridici in questione, con particolare attenzione alle persone dei soci e alla loro attività.Il capitolo tre suona come un’innovazione, si parla della privacy in relazione alle recenti modifiche che hanno introdotto la figura del DPO.Il capitolo quattro prende in considerazione un altro fondamentale aspetto, le vicende della società, confrontando tra loro trasformazione, fusione, scissione e liquidazione.L’intento di questo lavoro è dare ai lettori una disamina delle società più ampia e dettagliata, con la consapevolezza che la vastità della materia impone contenuti riassunti, non meno efficaci di lunghe dissertazioni, con la speranza che sia utile a dare a chi legge una visione migliore.Alessandra Concas, Giornalista iscritta all’albo dell’Ordine di Cagliari e Direttore responsabile di una redazione radiofonica web. Interprete, grafologa e criminologa.In passato insegnante di diritto e lingue straniere, alternativamente. In relazione alla grande passione per il diritto, collabora dal 2012 con la Rivista giuridica on line Diritto.it, per la quale è altresì Coautrice della sezione delle Schede di Diritto e Referente delle sezioni attinenti al diritto commerciale e fallimentare, civile e di famiglia.

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1.2 Natura giuridica

Secondo il dettato del codice, «la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutto i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione» (art. 2504-bis, comma 1, c.c.). Si apprende così che la fusione si inquadra giuridicamente come modificazione dell’atto costitutivo. «[…] la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l’estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di fusione paritaria, ma attua l’unificazione mediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo. […]»[2] Questo è quanto si apprende da una pronunzia della suprema Corte di Cassazione, riunitasi a sezioni unite, che conferma quanto già affermato a proposito del fatto che la fusione ha natura giuridica di mera modificazione dell’atto costitutivo. Si può così ben parlare di continuità giuridica, intesa come sopravvivenza della stessa in un nuovo assetto organizzativo[3].

1.3 Modifiche statutarie e capitale sociale

Nella prassi più frequente accade che contestualmente alla fusione venga operata una modifica allo statuto societario[4]. Ne discende che, oltre alla disciplina prevista per la fusione, si applicherà anche quella prevista per la modificazione dello statuto (per le società per cui detta modificazione è prevista, s’intende). Se quest’ultimo o la legge richiedono una maggioranza qualificata, varrà tale maggioranza. Se, invece, atto costitutivo o legge richiedono il diritto di recesso, ebbene sarà «[…] riconosciuto agli azionisti il diritto di recesso quando l’operazione sia tale da importare un cambiamento significativo dell’attività della società, la sua trasformazione o altra ipotesi attributiva della facoltà di recedere»[5].  Per quanto concerne il capitale sociale risultante dalla fusione, deve precisarsi che lo stesso può risultare inferiore a quello corrispondente alla somma dei capitali delle società partecipanti al processo di fusione, in quanto ai sensi dell’art. 2503 c.c. è garantita ai creditori l’esercizio del diritto di opposizione[6]. Elemento da prendere in considerazione, infatti, risulta essere non il capitale delle società partecipanti, bensì i rispettivi patrimoni[7].

2. Scissione: nozione

La scissione è l’operazione economica opposta alla fusione. Essa è caratterizzata dalla scomposizione del patrimonio di una società, che viene suddiviso – in tutto o in parte – tra altre società, e dall’attribuzione ai soci della società originaria di azioni o quote societarie della beneficiaria del trasferimento patrimoniale[8]. L’art. 2506, comma 1, c.c. recita che «con la scissione una società assegna il suo intero patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una società, e le relative azioni o quote ai suoi soci». L’esigenza di operare una “scissione” risponde alla necessità di operare una separazione patrimoniale e gestionale e contestualmente evitare il duplice passaggio della liquidazione della società originaria e della costituzione di nuove società, favorendo in tal modo la continuità d’impresa. Si parlerà così di “scissione totale” quando la società scissa attribuisce “interamente” il suo patrimonio a due o più società beneficiarie[9]. Se quest’ultime sono di nuova costituzione, si parlerà di scissione totale in senso “stretto”; se preesistenti, si parlerà di scissione totale “per incorporazione”. Ai sensi dell’art. 2506, comma 3 c.c. «la società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la propria attività». Per “scissione parziale” si intende l’assegnazione di “parte” del patrimonio ad una o più società. Valgono le stesse considerazione fatte poc’anzi, a cui si rimanda, a proposito della differenza che passa tra scissione parziale in senso stretto o per incorporazione. Al contrario della scissione totale, la scissione parziale – come recita l’art. 2506, comma 3 c.c. – «[…] può attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la propria attività». Importante sottolineare che nella scissione le azioni o quote della società beneficiarie siano assegnate ai soci e non alla società scissa. Altrimenti si avrebbe lo “scorporo”, che si ha quando parte del patrimonio di una società confluisce in un’altra e non nei soci, con notevoli conseguenze giuridiche.

2.1 Natura giuridica e capitale sociale

Discorso simile a quello che si è poc’anzi visto per la scissione, vale per la fusione. La dottrina maggioritaria è concorde nel “leggere” (cioè interpretare) la scissione come una modifica dell’atto costitutivo[10]. Discorso analogo alla fusione si ha anche per quel che riguarda il principio generale secondo cui la somma dei capitali risultanti dalla scissione sia equivalente al capitale sociale della società originaria, cioè di quella “scissa”. In caso di scissione “parziale”[11] è possibile operare in due modi. Nel primo di questi, il più consueto, la scissione avviene mediante la riduzione del patrimonio della società “scissa”. Nel secondo, è possibile procedere all’operazione di scissione senza la necessità della riduzione del capitale della scissa[12]. Cosa avviene però al capitale della società “beneficiaria? Come premessa valga appena una precisazione (non essendo consentito addentrarsi in una così complessa materia) quanto più necessaria. Quando si parla di capitale e di patrimonio non si intende la medesima cosa. Il capitale indica il “valore” che viene attribuito ai mezzi a disposizione dell’impresa in un determinato momento della sua gestione. Il patrimonio, invece, rappresenta l’insieme dei mezzi a disposizione dell’impresa in un dato periodo. Il patrimonio della scissa, si diceva, può essere assegnato a favore di una società beneficiaria “di nuova costituzione”, con la relativa conseguenza che l’intero patrimonio possa essere imputato a capitale, o a capitale una parte e la restante a patrimonio. Nei casi consueti di scissione “per incorporazione”, cioè a favore di una società “preesistente”, avviene mediante aumento di capitale della società beneficiaria, poiché v’è la necessità dell’assegnazione di “tot” azioni/quote ai soci della scissa.

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Note

[1] Cfr. G. F. Campobasso, Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, a cura di M. Campobasso, Utet, Torino 2009, p. 640; A Torrente – P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, a cura di F. Anelli – C. Granelli, Giuffrè, Milano 2009, pp. 1024 – 1026.

[2] Cass. S.U. ordinanza 8 febbraio 2006, n. 2637, in Rivista del Notariato, 2006, p. 1136.

[3] Cfr. L. Genghini – P. Simonetti, Le società di capitali e le cooperative, tomo II, Cedam, Padova 2015, p. 1301.

[4] Nel caso in cui, invece, si volesse che la modifica statutaria procedesse indipendentemente dalla fusione, occorrerebbe che la stessa venisse deliberata prima della fusione, con la conseguente iscrizione nel registro delle imprese.

[5] Comitato Triveneto dei Notai, Massima L.A.9: Recesso in caso di fusione o scissione di s.p.a.

[6] Cfr. S. Cacchi Pessani, La tutela dei creditori nelle operazioni di merger leveraged buy-out. L’art. 2501-bis e l’opposizione dei creditori alla fusione, Giuffrè, Milano 2007.

[7] Cfr. L. Genghini – P. Simonetti, Le società di capitali e le cooperative, tomo II, cit., p. 1307.

[8] Cfr. L.A. Bianchi (a cura di), Trasformazione, fusione, scissione. Vol. 11: Trasformazione. Fusione. Scissione. Artt. 2498-2506 quater, Egea, Milano 2006.

[9] “A due o più società” e non già ad una solamente, altrimenti si avrebbe una “trasformazione” (se la società assegnataria è di nuova costituzione) o una “fusione” (se la società assegnataria è preesistente). Cfr. Ivi, p. 1400.

[10] Cfr. P. Lucarelli, La scissione della società, Giappichelli, Torino 1999, p. 12; A. Torrente – P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, cit., pp. 1027-1028.

[11] Si affronta qui, specificamente, il caso di “scissione parziale”, in quanto nella “scissione totale” la società “scissa” si scioglie naturaliter.

[12] Entrambe le prospettive sono esplorate da F. Campobasso, Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, cit., p. 665.

Diego Benedetto Panetta

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