La forma scritta ad sustantiam nei contratti bancari

Redazione 27/09/18
Scarica PDF Stampa
Quanto al requisito della forma scritta prescritta ad substantìam ex art.117 TUB per i contratti bancari, deve osservarsi che parte della giurisprudenza di merito, muovendo dalla ratio della norma evidentemente finalizzata alla protezione del correntista contraente debole ed alla valorizzazione di esigenze di chiarezza e trasparenza informativa, non ritiene necessaria la firma della banca, purché risulti la predisposizione del contratto da parte della banca stessa, la firma del correntista e la consegna del contratto al cliente (principio per la prima volta enunciato da App. Torino n. 595/2012 est. Patti; conformi le successive Trib. Novara n. 569/2012 pres. Quatraro est. Tosi, Trib. Milano 21/2/2012 est. Guidi, Trib. Monza 13/5/2012 est. Giani, Trib. Milano n. 14268/2013 est. Cosentini, Trib. Mantova 16/2/2015 est. Arrigoni, Trib. Reggio Emilia n. 841/2013, Trib. Reggio Emilia 28/4/2015).

L’approvazione scritta del cliente

L’approvazione scritta da parte della cliente, infatti, rende non necessaria l’ulteriore approvazione del proponente “dal momento che la volontà negoziale è già espressa nel documento da lui predisposto” e che “la mera carenza formale di firma non potrebbe in ogni caso legittimare la banca né ad impugnare il contratto” né a sottrarsi “alle regole in esso sancite” (espressamente Trib. Milano sent. 14268/2013).
La S.C., con la sentenza n. 4564/2012, dopo aver ricordato che, nei contratti per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam, non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti, ha richiamato la propria giurisprudenza – secondo la quale sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l’ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l’intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta (cfr., tra le tante, Cass. 16.10.1969 n. 3338; Cass. 22.5.1979 n. 2952; Cass. 18.1.983 n. 469; Cass. 5868/94; Cass. 2826/00; Cass. 9543/02; Cass. 22223/06) – ha ritenuto che, anche quando non consti una copia firmata del contratto da parte della banca, l’intento di questa di avvalersi del contratto possa risultare comunque, oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate alla controparte nel corso del rapporto di conto corrente da cui si evidenziava la volontà di avvalersi del contratto (bastando a tal fine le comunicazione degli estratti conto), con conseguente perfezionamento dello stesso (vedi Cass., n. 4564/2012).

Potrebbe interessarti anche: “Per i tassi ultralegali occorre la forma scritta

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento