Forma del contratto e principio di trasparenza nei contratti bancari

Scarica PDF Stampa

La forma del contratto nel sistema civile

La forma è un elemento essenziale, per tutti gli atti di diritto civile. Questa trova la sua ragion d’essere, nella salvaguardia dell’autonomia contrattuale, ai sensi dell’articolo 1322 c.c. Tale norma è centrale per la libertà di concludere un qualsiasi accordo, purché con i requisiti di tipicità, formalità ed obbligatorietà che garantiscano gli effetti che l’ordinamento giuridico intende tutelare.

La forma è, pertanto, necessaria, per la validità di un accordo ed è presente, in tutti i contratti. Senza questa non è possibile concludere alcun vincolo obbligatorio. Infatti, ai sensi dell’articolo 1325 c.c, l’assenza di tale formalità conduce il contratto alla nullità degli effetti sperati (art. 1411c.c). Ciò si conferma, leggendo l’articolo 1350 c. c il quale richiede, per determinati accordi, la forma scritta. Tra questi, ad esempio, vi sono i contratti che trasferiscono la proprietà sia di beni immobili che  mobili registrati, oppure quelli attinenti ai rapporti bancari e di intermediazione finanziaria.

L’evoluzione storica

Storicamente, i Giuristi romani hanno inteso dare alla forma, un valore giuridico sostanziale, per la conclusione di ogni contratto. E tale considerazione ha lasciato una traccia rilevante, nell’attuale sistema giuridico. Nella mentalità logica romana, senza i certa et solemnia verba, non si poteva formare alcun vincolo bilaterale o plurilaterale, di natura giuridica. Tali negozi erano detti solenni in contrapposizione con quelli non solenni[1]. La forma si dimostrava cosi di sostanziale utilità, nella dichiarazione di talune affermazioni giuridiche.

Nel periodo arcaico della civitas Quiritaria, questa doveva essere anche confermata da un preciso e ben specificato, atto formale e dall’uso di testimoni (in principio sette o cinque) i quali garantivano la perfezione dell’accordo. La validità dell’atto, si esprimeva con la pronuncia di determinate parole.

Solamente, in un secondo momento storico, si avrà l’introduzione dello scritto come criterio guida, per la conclusione del contractus. Le forme scritte erano conosciute per alcuni e ben specificati accordi, come ad esempio il nomen transcripticium, la synagrafe o il chirografo. Tali modelli riguardavano le annotazioni di crediti o di debiti, che si servivano della scrittura, per la loro validità. Gli ultimi due schemi contrattuali nascono nella  prassi commerciale greca e dell’Oriente mediterraneo e solamente, in un secondo momento storico furono utilizzati anche per gli scambi commerciali romani.

Nel nostro sistema civile, la forma del contratto è un elemento essenziale e presente nell’attuale sistema giuridico. Sul punto è opportuno osservare che nel codice Pisanelli (1865) tra gli elementi essenziali dell’accordo, ai sensi dell’articolo 1104 c.c, non si fa presente tale requisito. Ciò in quanto tale disposto normativo intende privilegiare la consensualità dell’accordo, rispetto all’elemento esterno all’accordo. Anche se il richiamo alla forma, è presente nelle singole norme che regolano i contratti.

Nel vigente codice civile (1942) invece tale requisito strutturale dell’accordo è esplicitamente richiamato in un’apposita sezione (dall’articolo 1350-1352 c.c) contenuta nella parte generale, riguardante il contratto.

Per quanto premesso, è utile ritenere come in materia bancaria, e quindi di elezione civilistica, la forma, dev’essere ancora più privilegiata, proprio in virtù del principio di certezza ed equilibrio, in relazione agli scambi economici e commerciali.

Le Sezioni Unite sulla forma del contratto nel settore bancario

Sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione, con la sentenza numero 898 del 16 gennaio 2018, hanno espresso un’importante principio di diritto, in tema di forma ad substantiam per la validità di un contratto in materia bancaria. Il citato giudicante, con estrema chiarezza, osserva che :”II requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, è rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario.

A conferma di ciò l’articolo 23 del “ Testo unico sugli intermediari finanziari” (D.lgs.58/1998) dispone che :”1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d’Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.

È nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tal casi nulla è dovuto.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi di investimento ne al servizio accessorio previsto dall’articolo 1, comma 6, lettera f).

In conseguenza di ciò per il principio di trasparenza, soprattutto in tale settore, l’accordo dev’essere oltreché redatto in forma scritta, dato al cliente proprio per rendere, pieno ed effettivo, il richiamato principio. Ciò in quanto questo, ai sensi dell’articolo 1372 c.c, vincola le parti. Pertanto è necessario che queste siano informate, nella forma più chiara e completa possibile, di quanto in esso contenuto.

In tal caso, trattando di delicate questioni finanziarie, l’intero settore è rafforzato dal ricorso alla citata norma di legge, che fissa, su carta, i requisiti, di forma e sostanza, che devono avere tali accordi, in relazione al rapporto trilaterale concluso (investitore, intermediario e cliente).

Le osservazioni conclusive

Da quanto premesso, ne consegue che la forma scritta, negli accordi di natura bancaria, è obbligatoriamente, prevista dalla legge. Ciò in quanto, in tali casi, questa da una parte vincola le parti e dall’altra, tutela le legittime aspettative sull’esecuzione dello stesso. In modo particolare,  per  quanto espresso, l’ordinamento giuridico, intende rimuovere ogni situazione di incertezza, che possa produrre un effetto indeterminato, sull’accordo.

Tutela giuridica e trasparenza, nei rapporti fra privati, sono gli elementi necessari, per la sicurezza  dei rapporti giuridici, in ambito contrattuale. In ciò, è opportuno sottolineare come la forma rappresenti la veste che renda possibile la realizzazione degli effetti, voluti dalle parti. E questa dev’essere sempre collimante con la meritevolezza degli interessi che l’ordinamento giuridico tutela, con rinnovata precisione,  nell’interesse della collettività .

Volume consigliato 

I contratti bancari

Aggiornata alla recente giurisprudenza in materia di diritto bancario, l’opera tratta dei contratti del settore, nonché delle operazioni di finanziamento a imprese e privati, approfondendo per ciascun argomento la normativa e gli orientamenti giurisprudenziali rilevanti, evidenziando anomalie e problematiche del rapporto tra istituto di credito e cliente.In particolare, si analizzano i requisiti di forma e di contenuto dei contratti, le regole di condotta e trasparenza, le norme a tutela del cliente consumatore e le nuove nullità, nonché la disciplina del comportamento del contraente forte e la sanzione giurisprudenziale dell’abuso del diritto.Completa l’opera la trattazione dei connessi profili concorsuali.Monica MandicoAvvocato, Founder di Mandico&Partners. Gestore della Crisi, Curatore, Liquidatore Amm.re Giudiziario, DPO e Advisor di 231/01. Esperta in Diritto civile, con particolare riferimento al settore Bancario e Finanziario. È Avvocato d’Impresa, Ristrutturazioni del debito e di Affari. Presidente di Enti di Promozione Sociale. Autrice di libri sul diritto bancario e finanziario, sovraindebitamento, crisi d’impresa e GDPR. Docente di corsi di alta formazione e master accreditati dall’Università e dagli ordini professionali. Scrive articoli in materia di Diritto civile, commerciale, bancario e finanziario, sovraindebitamento e crisi d’impresa su riviste specializzate. Collabora con il quotidiano “ROMA” di Napoli e con la rivista on line “Gli Stati Generali”.

A cura di Monica Mandico | 2021 Maggioli Editore

69.00 €  65.55 €

[1]VINCENZO ARANGIO RUIZ,Istituzioni di diritto romano,Jovene,Napoli,1994,pg.79.

Dott. Giorgio Gianluca

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento