La figura del Consulente tecnico giuridico nel processo civile – Riforma possibile per un processo per il cittadino utente

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1 – La relazione dei Ministro di Grazia e Giustizia 2010

 

Dopo la poco lusinghiera relazione esposta dal Ministro di Grazia e Giustizia, On. Angelino Alfano sullo stato della Giustizia italiana, del 29.09.10, occorre una opportuna riflessione sui dati, i quali sembrano appartenere ad un paese del terzo mondo. Resta poco da dire sulla posizione in classifica che occupa l’Italia, il 156° posto sui 181 paesi presenti in questa graduatoria (1).

Osservando qualche dato si nota che, nel 2009 su 4.896.373 sono stati esauriti 4.605.551 con un saldo negativo di 220.000 circa. Vi sono ancora pendenti (e qui il dato che scotta) 5.625.052 contro quelli penali che sono 3.270.979.

In Italia, per concludere un processo civile occorrono mediamente 960 giorni per il primo grado, 1.509 per il grado d’appello (2).

La relazione continua con l’affermazione che la causa di questo notevole ritardo non è dovuto dalla mancanza di uomini e di mezzi messi in campo nel settore Giustizia civile, poiché per dimostrare le sue tesi, il Guardasigilli espone altri dati:

In Italia vi sono 13,7 giudici professionali per ogni 100.000 abitanti per un totale di 8.337 Magistrati, mentre in Francia 11,9, in Spagna 10,1, regno unito 7 e in Eire 3, sempre per ogni 100.000 abitanti.

In Italia abbiamo 1.292 uffici giudiziari, in Germania 1.136 (cha però venti milioni di abitanti in più), 772 in Francia, 703 in Spagna e 595 in Regno Unito.

Con questi dati, la relazione del Guardasigilli, lascia più o meno velatamente intendere, che la causa del ritardi del processi civili sia dovuta alla responsabilità due categorie di operatori del diritto, ovvero Giudici e Avvocati, i quali in Italia sono più numerosi che negli altri paesi industrializzati.

Tuttavia la relazione del Guardasigilli, tralascia, non so quando involontariamente, un dato fondamentale, che se taciuto non rende giustizia alla verità dei fatti, e risente di un scontro istituzionale che è in atto tra Magistratura e Potere Esecutivo.

Questo dato che il Ministro tralascia, è quello riguardante il carico personale di cause che ogni Giudice italiano deve smaltire. E questo dato lascia impressionati, poiché dimostra che in Italia il numero di cause per Giudice, è nettamente superiore a quello degli altri paesi europei..

Ecco che in questo modo si giustifica tutto il ritardo accumulato dai Tribunali italiani, causato dall’altissima propensione del popolo italico a ricorrere alla Giustizia ordinaria per risolvere le sue controversie.

Certamente questo dimostra una certa spiccata attitudine culturale del popolo del bel paese, figlio della sua storia, ma resta il fatto positivi, che invece altri popoli si rivolgono, a stregoni, a capi villaggio, a o codici popolari tipo il Kanun (3). Tuttavia i dati di questa relazione sono veramente deprimenti, e non degni di un paese civile e democratico come l’Italia.

Da ogni parte si sente l’esigenza di una riforma organica della Giustizia civile e come avviene spesso in tutti dibattiti politici, o fra esperti ed operatori del diritto, emergono variegate proposte di soluzione alle problematiche ad essa connesse.

Tuttavia queste soluzioni, spesso e volentieri, risentono degli interessi della categoria che li propone, che inevitabilmente tendono a concedere più o meno potere, a seconda degli operatori che le propongono.

Per esempio, le proposte avanzate dagli avvocati mirano ad ottenere un processo più libero, con poteri dispositivi sulle prove e sulle domande.

Mentre i dall’altra i Giudici vorrebbero essere meno a affaticati, dalle eccezioni degli Avvocati che considerano, spesso ingiustamente, come lacci e lacciuoli che ostacolano la risoluzione delle controversie.

Mentre dall’altra, i Giudici vorrebbero maggiore aiuto dagli Avvocati nell’esecuzione degli atti processuali, nell’allegazioni di prove, nella completezza degli atti e magari con attività di ricerca di sentenze per aiutarli a formare la decisione (4).

Dall’altro vi sono i politici, i quali nell’intenzioni di catturare consensi o peggio ancora di indirizzare la riforma secondo gli usi e per l’utilità di poche persone o di categorie economiche, si dimenticano totalmente che la Giustizia deve essere amministrata da e per il popolo.

Nessuno si rivolge ai cittadini o ai rappresentanti di utenti, per ricevere notizie, attingere informazioni sulle loro tendenze, sui loro desideri e sulle loro attitudini, per poi approvare la riforma della Giustizia più adatta alle caratteristiche di un popolo.

Ma quasi sempre, sono proprio gli utenti della giustizia che pagano il prezzo più alto di scelte sbagliate, decise da politici poco sensibili e dagli interessi delle categorie operanti nel campo del diritto.

 

 

2 – La realtà storico-culturale Italiana

Ma paradossalmente, nonostante i dati senza dubbio veritieri, presentati nella relazione, si rischia tuttavia di falsare la realtà, la quale è ben diversa secondo l’opinione dei magistrati italiani, i quali citando i dati della Commissione Europea per l’efficienza della Giustizia, si può sicuramente affermare che in Italia un magistrato ha il doppio di cause dei colleghi belgi, spagnoli e francesi; e otto volte superiore a quelli tedeschi e austriaci e 17 volte superiore a quelli dei paesi scandinavi. Inoltre dai dati pubblicati in questa relazione nel 2008, risulta che i giudici italiani smaltiscono mediamente il doppio delle cause dei colleghi spagnoli, portoghesi e francesi, e svolgono un lavoro 5 volte superiore a quello dei giudici tedeschi. (5).

La realtà però ci racconta che, se si escludono certi Tribunali virtuosi, nelle cancellerie manca di tutto, la carta manca per le fotocopie, le penne e persino i fogli per redigere i verbali di udienza, i quali vengono forniti dagli stessi avvocati, e spesso gli stessi fascicoli d’ufficio vengono rivoltati e riutilizzati. (6).

A parere del sottoscritto, la causa del notevole contenzioso civile italiano, è di carattere storico culturale. La causa e non voglio dire la colpa, deve essere attribuita al carattere litigioso degli italiani, ovvero alla sua millenaria tradizione culturale basata sul diritto, che ha pervaso sin dalla Roma Arcaica ogni angolo della penisola, con uffici giudiziari di ogni genere ora in campo civile, ora in campo ecclesiastico.

Gli italiani oltre ad essere un popolo di santi, poeti e navigatori, è anche un popolo di giuristi. E qualcuno ha affermato con amara realtà, che se l’Italia è il paese del diritto è anche quello del rovescio (7).

In nessun popolo dell’antichità il diritto era già entrato a far parte della sua cultura, all’epoca poco più che primitiva, dove il ruolo dei sacerdoti si manifestava anche nel diritto, che si svolgeva proprio durante i riti religiosi (8) tanto che in Ius, era il luogo dove si amministrava la giustizia e il diritto, un luogo presumibilmente religioso e cultuale (9).

Non si vede, a confronto con altri popoli dell’antichità, un influenza così marcata esercitata dal diritto sulla cultura popolo della penisola italiana.(10).

Qualcosa di simile emerge nella cultura antica del popolo ebraico, il quale nasce proprio con l’insorgere della legge. La quale però successivamente è stata sostituita dalla storia. In tal modo la “Torah” è divenuta funzionale alla storia, una sorta di lampada che guida i passi del popolo ebraico, del pio israelita, durante il cammino della sua esistenza fino alla venuta dell’ancora atteso Messia (11).

Forte è la tradizione del diritto romano anche nel capo ecclesiastico, il quale ha inciso notevolmente nella formazione del diritto canonico. Questa metodologia giuridica, nell’interpretare la realtà è stata talmente forte che ha persino intaccato a persino le materie spirituali.

Persino la religiosità popolare del medioevo non ne è immune, la quale si esprimeva sotto forme di regole – sanzioni, tipiche del diritto, che molto spesso sostituivano preghiere e giaculatorie. Infatti erano molto diffusi nel medioevo, i dettami dei libri penitenziali, nei quali erano elencati una serie di peccati, ai quali conseguivano una serie di pene (penitenze), spesso di tipo corporale allo scopo di ottenere la espiazione del peccato commesso (12).

Si tenga in mente che, il primo documento in lingua italiana scritto, sia stato il celebre “placido cassinese” ovvero la trascrizione di una testimonianza raccolta in un processo civile avente per oggetto un usucapione, dove un testimone popolano, si esprimeva nella lingua volgare.

La rinascita culturale nel medioevo italiano, poi diffusasi in tutta Europa. è stata determinata dalla scoperta fortunosa di una copia completa del Corpus Iuris Civilis con Irnerio e Pepone a Bologna (13). Mentre a Napoli con Federico II, nasceva lo “Studium” la prima Università statale di Diritto. Ed è da notare come l’esigenza di una giustizia ordinata e strutturata di giustizia in Italia, ha superato persino quello della salute fisica (14).

Ma le attitudini alla litigiosità alla faziosità, del popolo italico, si manifesta ancora oggi in determinati ambiti culturali, che partono dalla politica e finiscono al calcio, ed ogni lunedi si svolgono i processi televisivi, con grandi ascolti da parte del pubblico (15).

Non era tanto dissimile duemila anni fa, quando nelle cene dei patrizi romani si parlava di come i generali avrebbero dovuto disporre la fanteria, piuttosto che la cavalleria o la logistica. Oppure le discussioni sulle ultime corse delle quadrighe o dell’ultimo duello dei gladiatori.

A questa tendenza del popolo italiano, il Legislatore ha cercato di rimediare di provando soluzioni utili a limitare il contenzioso civile. Ma finora le cause sono sempre aumentate e i rimedi della conciliazione sono stati poco efficaci (16).

A questo si aggiunge lo spropositato numero di Avvocati che affolla le aule giudiziarie, i quali penetrano anche i luoghi più oscuri del sociale, dove prima non arrivavano. Sperando che a qualcuno non venga in mente un folle progetto di sterminio di massa dei “troppi avvocati”.

Oggi in Italia quelli che esercitano questa professione sono circa 213.000, un numero notevole, rispetto ad altri paesi (17). Qualcuno vede con sfavore questo numero notevole di avvocati e maliziosamente vorrebbe che questa categoria, tacesse o peggio ancora scomparisse, al fine di non illuminare cittadini utenti sulla consapevolezza dei loro diritti, poiché questa attività provocherebbe l’aumento del contenzioso civile (18).

Questo atteggiamento culturale è comune a molta parte della classe dirigente, “ben pensante”, la quale mira piuttosto a nascondere la conoscenza e i diritti del cittadino, per poterlo governare meglio, senza che ad esso, gli sia data la possibilità di chiedere ed ottenere i suoi diritti, i quali sempre più spesso passano dai più poveri ai più ricchi, allargando la forbice del divario di ricchezza esistente nella popolazione (19).

Questa paura di trasmettere la conoscenza alle classi popolari, negli anni passati si era diffusa anche nelle università. Le quali guardavano con diffidenza l’avvento di masse sempre più cospicue di studenti provenienti da ceti di popolazione bassa. Questo fatto ha provocato la reazione, spesso ottusa, da parte di molti professori universitari, i quali spaventati di avere nuova classe istruita concorrente, aumentavano spesso inutilmente i programmi delle materie e bocciavano senza pietà le povere matricole che si apprestavano ad affrontare gli esami universitari.

Per fortuna le istituzioni europee ci hanno più volte richiamato, poiché ancora oggi produciamo pochi laureati, ma resta il fatto che di fronte alla diffusione della conoscenza, le classi dirigenti mostrano una certa diffidenza (20).

 

 

3- La riforma del 2009

Non si può certamente trascurare la circostanza, che la riforma del 2009, contenuta nel Dlgs 18 giugno 2009 n. 69, è figlia di questa mentalità, che guarda con diffidenza l’attività degli operatori della Giustizia civile, i quali peraltro, anche tra loro si scambiano reciproche accuse quando in realtà non si vuole accettare ed affermare la verità; se si vuole risolvere veramente il problema della Giustizia alla radice, occorre percorrere scegliere alternativamente due soluzioni:

1 – O si chiudono gli occhi ai cittadini e conseguentemente si negano i loro diritti e conseguentemente la possibilità di richiederli. Ma questa ipotesi, ci renderebbe di fatto una dittatura, fuori dal contesto storico attuale e ci isolerebbe dall’Europa, scelta ormai irrevocabile, per sospingerci verso l’Africa.

2 –O si accetta la verità, ovvero la caratteristica culturale del popolo italiano, il quale richiede osservanza del diritto e domanda Giustizia, alla quale sia data adeguata risposta sia in termini di mezzi, che in termini di risorse.

A quest’attitudine, si accompagna l’elevato numero di leggi e regolamenti esistenti in Italia, con un uso spesso di tecniche legislative, basate su modifiche poco attenti alla chiarezza, che rendono veramente difficile il ruolo dell’interprete, provocando la creazione di ulteriore contenzioso e difficoltà nel derimerlo.

Purtroppo alla domanda di giustizia del popolo italiano, lo Stato non risponde con mezzi e risorse adeguate, a volte perché queste risorse mancano.

L’introduzione di preclusioni, di decadenze e accorciamenti dei termini, alla lunga piuttosto che risolvere i problemi contribuiscono a ritrovarci nel futuro una giustizia che inevitabilmente finisce per scadere nella qualità, e a indurre gli operatori, anche involontariamente, ad inevitabili errori.

E questo potrebbe provocare persino l’aumento del contenzioso, poiché l’utente che perde la causa per essere incorso in una preclusione, per colpa dell’avvocato, si vede costretto a citare in giudizio il proprio legale, l’assicurazione o il Giudice, per essere risarcito del danno da errore professionale.

Oppure l’utente, accetta supinamente la sconfitta e non inizia alcuna azione nei confronti dell’avvocato, subendo di fatto due ingiustizie.

Questa riforma in realtà mira a costringere gli operatori del diritto a svolgere la loro attività in maniera più celere possibile, costringendoli o prima o poi a sbagliare (21). Questo però è il risultato di un clima di diffidenza creato nei confronti dei dipendenti pubblici, i quali sono considerati scarsamente produttivi(22) mentre un’altra accusa viene mossa agli avvocati, i quali sono considerati furbi, poiché più allungano la causa, più guadagnerebbero.

Ci sono tuttavia buone novità nella riforma del 2009, come la riduzione dei termini per proporre appello, l’aumento delle competenze del Giudice di pace, ma molte perplessità si sollevano sul processo sommario, e sulle molteplici decadenze previste, poiché il tal modo si rischia di fornire un servizio Giustizia di pessima qualità. (23).

Ma dopo tutto, questa riforma rischia seriamente di ottenere risultati deludenti in tema di riduzione della durata dei processi. Poichè tutto verrebbe vanificato in un sol colpo, al momento della chiusura dell’istruttoria, quando il Giudice deve trattenere la causa per la decisione. Quando tempo avrà per decidere? Non si troverà sempre più ingolfato da cause precedenti ancora non decise? L’unica alternativa che avrà il Giudice, sarà quella di rinviare a tempi successivi la decisione della causa, vanificando le riduzioni di tempo conseguite precedentemente.

Proprio di recente in Ragusa, partecipando ad un corso di aggiornamento professionale tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, si esaminavano alcuni istituti del processo civile italiano approvato con la riforma del DLGS 69/09. I relatori, di alto profilo ed esperienza, esprimevano valutazioni per lo più negative, e molte perplessità sulla riforma del processo civile approvata.(24).

Le perplessità, i timori, per la verità erano stati esposti immediatamente, dalla dottrina la quale ha espresso critiche talvolta anche severe (25).

La riforma si presenta sotto la forma di novella, e presenta aspetti di frammentarietà e spesso disorganicità. (26).

Le critiche sono state mosse non solo da esponenti della dottrina, ma anche dalle categorie addette ai lavori Magistrati, Avvocati, Giudici di Pace, nonché da parte dei sindacati (27).

I primi ne contestano il merito, mettendo in evidenza elementi di incongruenze (28), mentre da parte dell’avvocatura la riforma è osteggiata, poiché prescrive parecchie preclusioni e decadenze che stressano pericolosamente la loro attività professionale così delicata, inducendoli con facilità ad incorrere in preclusioni e decadenze (29), a tutto scapito della giustizia sostanziale del cittadino utente, il quale rimane sempre come al solito quello che paga il conto più alto.

In questo modo si ottiene un giustizia velocemente ingiusta, col rischio serio di non riuscire nell’intendo di ridurre il contenzioso, ne i tempi del processo.

La riforma, in realtà è ispirata da un pregiudizio, che diventa il filo conduttore di questa novella, il quale risulta poco rispettoso nei confronti delle categorie interessate, le quali secondo l’intendo della riforma verrebbero stanate, nei loro vizi di comportamento e per questa ragione sono stati introdotti termini più brevi e preclusioni.

Ma questo pregiudizio è ingiusto, poiché è ormai notorio che gli avvocati svolgono compiti che non sono i propri, allo scopo di velocizzare il processo (redigere relate di notifica, verbali di udienza, fotocopie di atti e documenti, e in qualche caso nella redazione di ordinanze e sentenze). Ma nessuno da atto, di questo merito all’avvocatura, quasi che fosse un atto dovuto.

Ma questa disfunzione nel settore Giustizia in Italia, non è senza conseguenze per l’intero sistema paese.

Con questi ritmi lentissimi, per concludere le controversie, che mediamente durano nove anni tutti ci rimettono qualcosa, mentre sono proprio coloro che violano i diritti a guadagnarci dalla disfunzione del sistema Giustizia.

I Giudici in questa situazione si trovano ad affrontare udienze con centinaia di cause da trattare, con stress notevoli, che vanno a scapito dell’attenzione, del buon rapporto sereno nella Giustizia anche con gli altri operatori del diritto, Avvocati, Cancellieri e Impiegati vari,

Peraltro svolgendo un’attività che richiede estrema attenzione e delicatezza, dove spesso basta una violazione involontaria (mancata notifica, comunicazione) che può allungare processi e negare diritti ai cittadini utenti.

Ma neanche per gli avvocati ricevono beneficio da una giustizia così lenta, poichè sono costretti a ricevere i loro compensi molto dopo avere già svolto la loro attività, con esiti spesso incerti sulla possibilità di recupero delle somme, dato il tempo trascorso.

Notevoli danni riceve lo Stato italiano, dall’eccessiva durata dei processi, poichè si vede costretto a pagare i dovuti risarcimenti agli utenti (30).

Spesso molte aziende straniere evitano di investire in Italia, anche a causa di un sistema Giustizia estremamente lento e incerto, E questo fattore pesa, specialmente in questo periodo di forte crisi economica di dimensioni planetarie, dalla quale in Italia non è uscita meglio delle altre nazioni (31).

Ma a questo punto ci si chiede, perchè questa massa di avvocati, gente altamente qualificata, non viene utilizzata per risolvere questa enorme desiderio di Giustizia insito nella cultura degli Italiani? Perché devono essere considerati un ostacolo, coloro che sono obiettivamente una risorsa?

E’ notorio che la lungaggine del processo genera una serie di costi e sprechi sia nel settore pubblico che in quello privato dei quali l’eliminazione non susciterebbe alcun rimpianto (32).

 

 

4- La muova figura del Consulente tecnico giuridico.

Lo Stato Italiano però, non ha le risorse necessarie per affrontare questa vera e propria emergenza nazionale, ne peraltro vuole introdurre ancora nuovo personale per venire incontro a questa richiesta di Giustizia del popolo italiano.

Forse cercare un aiuto da parte del privato, magari senza costi aggiuntivi sarebbe una soluzione ideale.

La Giustizia civile, bisogna tenere conto che in fondo è una materia privata, della quale lo Stato deve sovrintendere, ma non sarebbe obbligato a farsi totalmente ed esclusivamente carico. Se si riflettesse che il privato cittadino può disporre dei propri diritti come vuole, ecco che il ricorso all’aiuto privato per la risoluzione delle controversie potrebbe essere concepito come possibile nonchè utile. E se in tale aiuto ci fosse il controllo dei Giudici togati ecco si potrebbero aprire diverse strade.

Il cittadino utente della Giustizia, già nell’ordinamento attuale può scegliere di non servirsi del Giudice pubblico ed utilizzare quello privato, attraverso l’istituto dell’Arbitrato, ma per la verità, allo stato attuale, questo mezzo è poco utilizzato, poichè costoso ed il suo utilizzo è poco incoraggiato dall’ordinamento.

Le norme che regolano l’istituto dell’Arbitrato, limitano notevolmente, i poteri e l’intrusione del Giudice ordinario civile, il quale si limita a svolgere un controllo formale, per rendere esecutiva nell’ordinamento, una decisone espressa da un Giudice privato (33).

Oggi nei processi civili, visto il carico arretrato, il lavoro del Giudice diventa insostenibile, poiché escluso il lavoro di cancelleria, esso svolge tutto il lavoro necessario per ottenere una sentenza (34).

Molte udienze, per la verità, vengono svolte senza che vi sia particolare contrasto tra le parti in causa, es. richiesta di termine ex art,. 183 cpc, dopo la verifica dell’avvenuto regolare contraddittorio, oppure durante l’Udienza di precisazione delle conclusioni.

Nella riforma del 2009, i Giudici secondo le circostanze possono raccogliere per iscritto le prove per testi, mediante formulario (35).

Ma non è raro, il caso in cui, i Giudici delegano ai GOT il raccoglimento delle prove orali, che successivamente si limita ad esaminare.

Ma lo sforzo maggiore, viene sostenuto dal Giudice, quando deve studiare la pratica, quindi esaminare le prove scritte ed orali, effettuare la ricerca, per emettere la sentenza, nonostante che le soluzioni siano sempre proposte dagli avvocati nelle comparse conclusionali.

Ma in considerazione dell’enorme contenzioso esistente in Italia, se al Giudice gli venisse data la possibilità di avvalersi di un Consulente giuridico, che lo aiuti a svolgere la sua attività, non certamente perché non abbia le capacità in quel determinata materia estranea alle sue conoscenze, quando piuttosto per aiutarlo a velocizzare il suo lavoro.

E se tale attività venisse svolta da appositi Avvocati iscritti nell’elenco dei CTU del Tribunale, (magari provenienti da un’altra Corte di Appello), che a costi relativamente sostenibili dalle parti in causa (da 500 a 1500 euro a seconda del valore della causa, anticipate dall’attore per essere rifondate dal soccombente), non porterebbe un notevole sostegno alla velocità del processo ed allo smaltimento delle cause?

Ritengo che l’introduzione di questo Ausiliario del Giudice porterebbe a tutti numerosi benefici:

1 – Gli Avvocati che dovrebbero svolgere questo compito, (probabilmente sarebbero giovani, o che avrebbero pochi incarichi), assumendo in un anno da 10 a 15 cause in aiuto al Giudice, potrebbero ricevere benefici economici, di occupazione, e l’acquisizione di una maggiore esperienza, utile per la sua formazione giuridica.

2 – Le parti avrebbero giustizia rapida se non rapidissima, senza aspettare gli attuali tempi irragionevoli per una sentenza, senza sostenere costi per i continui rinvii di udienza con l’allungamento di attività. I quali spesso si trovano ad anticipare somme senza ricevere risposte da parte della Giustizia.

Le spese che dovrebbero anticipare, le parti per ottenere giustizia, non sarebbero certamente un ostacolo per soddisfare il loro desiderio di Giustizia. Vi è da sottolineare che attualmente la parte nulla obietta quando deve sostenere anticipando le spese per una CTU tecnica, medica o contabile.

Ritengo che l’attore, pur di ottenere, nel più breve tempo possibile, ragione sui suoi diritti, non si ferma di fronte ad una piccola somma in più da sostenere. E se si riesce a trovare un giusto equilibrio tra costi e benefici, ritengo che questo sistema potrebbe funzionare benissimo.

3 – I Giudici sarebbero meno ingolfati e potrebbero avocare a se la causa in ogni momento, esercitando in ogni caso un potere di controllo sulla stessa. Anche mediante segnalazione o reclami avanzate delle parti in causa. Ed in tal modo il Giudice non perderebbe la Potestà pubblica d’imperio sulla Giustizia civile.

4 – Lo Stato fornirebbe in maniera efficiente il suo servizio Giustizia, peraltro a costo zero e non verrebbe condannato al pagamento conseguente alle lungaggini del processo. Ne sostenere gli ulteriori costi, derivanti da un sistema inefficiente e spesso anche inefficace.

La soluzione scelta dal legislatore, di rivolgersi ai privati, per svolgere funzioni di conciliazione delle parti, le cosiddette “Mediazioni” vanno peraltro verso questa direzione.

Ma perché la figura di CTU giuridico, non potrebbe svolgere una funzione di aiuto al Giudice, visto che già i Giudici si avvalgono già di aiuti di tecnici privati?

Proviamo ad immaginare come potrebbe essere delineata questa nuova figura, di Ausiliario giuridico del Giudice.

Naturalmente senza la pretesa di essere esaustiva, questa ipotesi, ha lo scopo, solo di tentare di aprire un dibattito dottrinario, tra coloro che riterranno utile, per il processo italiano, l’introduzione di questa nuova figura.

Questi ausiliari del Giudice, dovrebbero avere conseguito il titolo di avvocato e avere svolto la professione per un certo numero di anni da 2 a 5. O magari dopo aver svolto un corso presso i Consigli dell’Ordine, o presso il CSM o presso le Università

Si potrebbe fissare un limite massimo al numero di cause, che l’ausiliario dovrebbe svolgere, allo scopo di non appesantirlo e svolgere con qualità ed efficienza il suo lavoro. La loro preparazione deve essere continuamente aggiornata.

Essi dovrebbero svolgere la loro attività, fuori il distretto della Corte di Appello, in cui sono iscritti all’Albo.

Naturalmente alcune materie potrebbero essere escluse dall’intervento di questa figura, specie quelle dove è prevista la composizione collegiale del Tribunale. E’ altresi esclusa nelle altre materie in cui si riterrebbe opportuno che siano seguite dal Giudice togato, per esempio in materia di diritti personali, famiglia e/o adozione. .

Nell’atto di citazione l’attore può indicare un nome di un ausiliario, e se le altre parti sono d’accordo (convenuto, intervenuti, litisconsorti) il Presidente del Tribunale assegna la causa al Giudice Ordinario e nomina altresì l’ausiliario indicato dalle parti (36).

Se non vi è accordo dalle parti, il Presidente del Tribunale assegna la causa al Giudice e nomina altresì l’ausiliario. La nomina potrebbe essere effettuata, anzichè dal Presidente del Tribunale, dal Giudice assegnatario della causa, il quale potrebbe conoscere meglio le attitudini e la preparazione dell’ausiliario, in quella determinata materia.

Il Consulente ausiliario ha l’obbligo di formare il fascicolo d’ufficio, e non appena si costituisce il convenuto, verifica il contraddittorio, e dopo avere raccolto i due fascicoli di parte, prende il fascicolo, va da Giudice Ordinario e gli presenta una relazione, anche in via orale.

Il Giudice assegnatario, decide se avocarla a se, oppure la delega all’Ausiliario, al quale fornisce direttive scritte anche senza formalità (per esempio potrebbe essere redatto un verbale a penna oppure riservarsi per fornire le direttive successivamente. Attualmente un’operazione simile si svolge con la CTU tecnica, quando il Giudice scrive il quesito).

Le direttive potrebbero riguardare gli istituti giuridici da studiare, la ricerca giurisprudenziale da seguire, se servirsi o meno di una perizia tecnica e sul quesito indicare, indicazioni sulle prove orali utili e qualsiasi altro argomento che riguarda la soluzione della controversia.

L’Ausiliario, prende a se la causa e ne segue tutto il percorso svolgendo le funzioni del Giudice delegato, fino alla precisazione delle conclusioni, con lo scambio di comparse e note di replica, secondo il codice di Procedura civile.

Durante lo svolgimento della causa, le parti possono sempre reclamare e rivolgersi al Giudice Ordinario e nei casi previsti dalla legge al Collegio su questioni riguardanti la modalità di esecuzione della causa.

Tale ricorso può avvenire anche in via orale. Il Giudice assegnatario decide con ordinanza ed onde evitare perdite di tempo, può condannare alle spese, anche dal carattere punitivo, la parte richiedente, qualora proponga reclami palesemente temerari.

Questo comportamento verrebbe valutato ai fini dell’art. 116 cpc.

Prima di emettere la sentenza, l’Ausiliario si reca dal Giudice ordinario e gli mostra anche in via orale ed in maniera succinta la proposta di sentenza. Il Giudice vede come l’Ausiliario ha svolto il processo e se ritiene che siano state violate norme fondamentali potrebbe riaprire l’istruttoria, o avocare a se la causa.

La stessa procedura potrebbe applicarsi anche nella fase di appello ed esecutiva..

Per molte materie riguardanti diritti disponibili, crediti debiti, assistenza, lavoro, locazioni, condominio proprietà, recupero crediti, assegni, cambiali, opposizioni a decreto ingiuntivo, cause semplici del lavoro, di previdenza ed assistenza. usucapione, non si vede nulla di scandaloso rivolgersi ad un Ausiliario debitamente preparato e peraltro seguito dal Giudice, il quale svolgerebbe la funzione di Tutor con possibilità di avocare a se la causa, in ogni momento, qualora vedesse che l’ausiliario svolgesse in maniera errata la sua funzione o la causa presenti particolari difficoltà o diventi complicata.

Forse in molti Tribunali, alcune cause non vengono totalmente delegate ai GOT, senza nessuna lamentela da parte delle parti?

Ma nel caso dell’Ausiliario, i costi verrebbero sostenuti dalle parti, che sono invogliate ad avere una soluzione rapida alla loro lite e mentre per i GOT i costi sono sostenuti dall’apparato statale.

In molte cause, dove occorre l’interevento risolutore del CTU tecnico, il Giudice in realtà lascia decidere le cause, giustamente al CTU, del quale si fida e si avvale delle sue conclusioni.

Perché il Giudice non potrebbe servirsi dei CTU giuridici, i quali assumerebbero il ruolo di Ausiliario del Giudice ordinario, il quale peraltro, non perderebbe la sua funzione di potere pubblico, prevista dalla Costituzione (37).

Spesso i Giudici svolgono l’attività di tutor, con continui incontri con altri tipi di CTU (medici commercialisti, Ingegneri) ai quali indica direttive. Oppure quante volte, il Giudice ordinario svolge in via informale, la funzione di tutor nelle aste pubbliche, per indicare direttive nei processi esecutivi a notai, commercialisti oppure ai curatori fallimentari. Oppure quanti Giudici di Pace, in via informale, si rivolgono ai Giudici togati per avere lumi e direttive per risolvere i casi particolarmente difficili (38)?

Quale scandalo ne deriverebbe, se il Giudice venisse aiutato nello svolgimento della sua attività giuridica, da un ausiliario giuridico, qualora per motivi di carico notevole, si avvale della collaborazione del CT giuridico. Perché non si riesce a concepire la professione giuridica contenziosa in maniera diversa, se non esclusivamente nei termini di Avvocato o Giudice, perfettamente contrapposti.

Peraltro questa attività svolta dall’Ausiliario, potrebbe essere un tirocinio pratico per poter reclutare nuovi Giudici togati, senza reclutarli un pò alla cieca in concorsi pubblici.

All’Ausiliario dopo avere svolto con impegno, per diversi anni quest’attività, gli potrebbero essere riconosciuti adeguati titoli nei concorsi in Magistratura. Ma dall’altra, qualora il l’Ausiliario si mostrasse incapace, inetto, e/o poco adatto a svolgere il suo ruolo, potrebbe essere richiesta la cancellazione dall’elenco tenuto presso il Tribunale.

Nella storia non mancano precedenti simili a questo modo di svolgere l’attività giudiziaria. I romani avevano un sistema simile. Il Pretore dotato di potere d’imperio, dopo aver dato la formula giuridica, con l’eventuale exceptio, affidava ad un giudice privato, un esperto del diritto, la risoluzione della controversia civile. Questo sistema durò per secoli.

Si pensi a quanto lavoro verrebbe sottratto al Giudice, spesso per risolvere casi non particolarmente difficili e dedicare il suo tempo invece, per affrontare i casi più difficili (39).

In questo caso con una spesa accettabile a carico dell’utente, motivato a ricevere velocemente Giustizia, quello che sosterrebbe all’inizio dal pagamento del CTU Giuridico, lo risparmierebbe dalla durata breve del processo, poiché nella sua causa ci sarebbero meno udienze rinviate, meno attività e conseguentemente meno compensi da corrispondere al proprio difensore.

Gli avvocati dall’altre sarebbero avvantaggiati dal potere svolgere questa ulteriore attività e dal ricevere i compensi dopo poco tempo.

Lo Stato. a costo quasi zero, avrebbe una giustizia veloce e potrebbe pretendere che la causa venisse conclusa entro un termine preciso, sia dall’Ausiliario che dal Giudice togato. Potrebbe bastare meno di un anno per concludere una causa seguendo questo metodo.

Molto lavoro verrebbe risparmiato persino alle cancellerie, poiché il fascicolo dovrebbe essere formato dall’Ausiliario, il quale potrebbe raccogliere le memorie firmando con data e firma nelle veline l’avvenuto deposito o consegna.

Ripeto, questo mio scritto, lungi dall’essere una proposta di riforma completa ed esaustiva, tuttavia ritengo però che la strada dell’Ausiliario giuridico potrebbe essere quella giusta da percorrere, anche se da studiare, da approfondire e dopo il dibattito da parte degli studiosi del diritto e degli addetti ai lavori, si potrebbe pensare all’introduzione di questa nuova figura di Ausiliario del Giudice.

Il ricorso a decadenze e preclusioni, rischia di creare un processo più veloce, sebbene con tutti i dubbi manifestati precedentemente (40) ma ingiusto nella sostanza.

 

 

Note

(1) – Relazione del Ministro della Giustizia del 29.09.10, meglio di noi sono collocati paesi come l’Angola, Gabon, Guinea

(2) – La stessa relazione afferma che in Italia per un divorzio 634 giorni, 321 in Germania, 90 in Danimarca e solo 25 in Olanda.

(3) – Una sorta di codice d’onore, in uso ancora oggi nel nord dell’Albania, che prevede una serie di regole, le quali se violate legittimano una serie graduata di vendette personali e/o famigliari da parte delle persone offese.

(4) – Si pensi alla riforma voluta dai Giudici di Cassazione sulla completezza del ricorso in Cassazione ex art. 366 bis

(5) – Dati CEPEJ del 2008 che riporta dati di un inchiesta del 2006 in Europa – si veda anche Mario Morra (Magistrato di Santa Maria Capua a Vetere) in Persona e danno a cura di Paolo Cendon, datato 20 Novembre 2009)

(6) – Nelle richieste del Tribunale dei Minori di Catania per ottenere il decreto di adozione oltre ai vari certificati vengono richiesti n. 50 fogli di carta del tipo A4 tipo fotocopie.

(7) – Celebre frase attribuita al giornalista di Indro Montanelli.

(8) – Nei musei capitolini a Roma è conservato un reperto denominato “la Stele arcaica”, la quale alla violazione di quel cippo ne conseguiva una conseguente pena, ovvero una maledizione.

(9) – G. Nicosia – Gaius Istitutiones, Catania 1990.

(10) – In Egitto è la religiosità a con tutte le sue teogonie ha spiccare nei geroglifici. In Grecia spicca la sapienza filosofica. Mentre in Iraq, luogo in cui nacque la scrittura, nella maggiorparte delle tavolette di argilla scritte con caratteri cuneiformi spiccano quelle delle contabilità commerciale, anche se non mancano teogonie o romanzi epici, come quello celebre dell’Epopea di Gilgamesh. Anche nei Veda dell’India emergono teogonie, riti magici, e saghe sapienziali.

(11) – I primi 2 libri della Bibbia, (Genesi – Esodo) sono di carattere storico, mentre i successivi tre (Levitico – Numeri – Deuteronomio), sono il cuore della Legge “Torah”. I successivi libri sono storici, profetici e sapienziali.

(12) – San Colombano, monaco irlandese famoso in Italia nel medioevo. Sulla vita e le opere del santo si veda A. Maestri, Il culto di san Colombano in Italia, in Archivio storico di Lodi 1939 e ss – R. Zanussi, San Colombano d’Irlanda Abate d’Europa – Ed Pontegallo.

(13) – Irnerio (1050 – dopo 1125) trovò fortunosamente la terza parte dei Digesto, (avendone già il possesso delle altre due parti il Vetus, e il novum), che chiamò Infortiatum. Su Irnerio si veda A. del Vecchio, Notizie su Irnerio e la sua scuola, Pisa 1869 – A. Rota, Lo Stato e il diritto nella concezione di Irnerio, Giuffrè 1954.

(14) – La prima università di Medicina nasce a Salerno ufficialmente nel 1231, mentre lo studium di Napoli nasce nel 1225, entrambi ad opera di Federico II. Mentre ufficialmente le scuole private di diritto nascono a Bologna prima dell’anno 1100. Per la verità della scuola di medicina di Salerno, si hanno solo notizie leggendarie, prima del 1100. Si veda AAVV – La regola salernitana ed. Newton compton 1993 – Andrea Sino, La scuola medica salernitana e i suoi mestieri, ed. Ripostas 2002.

(15) – Per non parlare dei talk Show televisivi su argomenti politici, sportivi o di cronaca, con programmi dal titolo il processo del Lunedi o il processo di Biscardi, l’arena, ballarò, porta a porta (si ricordano molti processi trasmessi e commendati in questi talk show televisivi – celebri sono stati quello sul delitto di Cogne – quello di Novi Ligure).

(16) – Art. 410 del codice di procedura civile. Ma nonostante alcuni strumenti legislativi deflattivi del contenzioso dal carattere conciliativo che per la verità non sembrano dare i frutti sperati sia nel campo del lavoro, che in altri settori del diritto. A tal proposito si vedano i dati del Ministero della Giustizia del 2001, commentati da Paolo Mattini La conciliazione e l’arbitrato nelle controversie del lavoro dopo il dlgs 80/98..

(17) – Relazione del Ministro della Giustizia 2010 del 23 settembre – Abbiamo anche un numero elevato di avvocati 213.000 (di cui 170.000 civilisti), la Spagna 154.953, Germania 146,010 e in Francia 47.765 quanto Roma e Milano insieme).

(18) – Nel 2008, su 16.489 laureati in Giurisprudenza, si sono iscritti al registro dei praticanti 15.060, cfr la Relazione della Conferenza della Cassa Forense tenutasi a Stresa in Aprile 2010.

Molti si affacciano a questa professione non tanto per vocazione, o piacere, quanto piuttosto perché questa in Italia non si riesce a garantire loro le necessarie opportunità. Il neo laureato in giurisprudenza, si vede costretto a buttarsi nella mischia della professione per attingere clientela, attraverso parenti, vecchi amici o compagni di scuola, o magari collaborando con uno studio già avviato per trovare collocazione e magari crearsi un reddito promiscuo tra la collaborazione con il dominus e le poche cause che gli provengono da persone vicine.

Questa diffusione di avvocati, in maniera così capillare nel territorio e nel tessuto sociale ha determinato sicuramente un aumento del contenzioso, poiché ha amplificato la tendenza già ed insita del popolo italiano a condurre la causa presso i santuari della giustizia civile.

Denota anche un fatto però, che le violazioni dei diritti sono anch’esse numerose. Anche se la circostanza che il popolo italiano si rivolge al Giudice civile per la soluzione delle sue questioni, possiamo considerarlo il minore dei mali, poiché in altre culture non si ricorre ala giustizia civile per risolvere le controversie, spesso sono i capi villaggio, i boss locali a che dettano di fatto la legge.

(19) – Tuttavia non mancano certamente le esagerazioni, le anomalie si pensi al caso del risarcimento dei danni sugli incidenti stradali, che spesso in passato anche per piccolissime somme si sfociava nel contenzioso civile. Ma non si può negare altresì che per merito di questo contenzioso si è diffusa la consapevolezza agli utenti dei diritti della persona in tema di danno biologico, danno morale, che prima non era riconosciuto.

(20) – E’ notorio che in Italia gli investimenti sulla ricerca sono esigui, appena l’1,07% del PIL, di molto inferiori a quelli investiti in Francia, Germania e Gran Bretagna.

(21) – E’ stato affermato che i Magistrati lavorano appena 4 ore al giorno.

(22) – Il Ministro della funzione pubblica, Brunetta più volte ha criticato i dipendenti della Pubblica Amministrazione, provocando reazioni da parte dei lavoratori e sindacati Corriere della Sera Maggio 2008

(23) – Ma se occorre una corsia preferenziale per il processo sommario ex art. 702 cpc, quale guadagno ne riceve il processo nel suo complesso?

(24) – Convegno in Ragusa 08.10.10 – La riforma del Codice di Procedura civile, in particolare Processo Sommario – Il Processo in Cassazione – I relatori Prof.ri: Girolamo Bongiorno “La Sapienza” – Concetta Marino, Università di Catania – Giovanni Raiti, Università di Catania – Fabio Santangeli, Università di Catania – Magistrati di Cassazione: Dott.ri Umberto Apice – Riccardo Russo.

(25) – Mirco Minardi in www.lexforma.it del 06.05.09 – Girolamo Gibilaro in www.diritto.it/2009/11/23/la-mediazione-civile-note-sul-testo/ – Cristina Asprella, Le novità della riforma del 2009 nel processo ordinario di cognizione, in Giur. di Merito 2009,7-8,1797B – Antonio Lombardo, Le modifiche apportate dal Dlgs 18 giugno 2009 n. 69 al processo di esecuzione, in Giur.di Merito 2009,9.2079B – Guido Alpa, in Relazione sull’avvocatura del 2009, in La Previdenza Forense anno 2010 mese maggio –agosto, pag. 103.e ss – G. Beffer, La riforma del processo civile – le tabelle delle novità in www. Altalex.it 28.05.09.

(26) – Giampiero Balena – La nuova riforma della Giustizia civile – Utet 2009, sullo stesso tenore Cristina Asprella citata

(27) – “ Giovanni Negri – Il sole XXIV ORE 4 luglio 2009

(28) – Gli avvocati dopo un primo momento di attesa, criticano sotto vari aspetti la novella, riportata nell’articolo del Sole XXIV Ore citato alla nota precedente.

(29) – Per esempio quella prevista dall’art. 167 cpc sulla eccezione di incompetenza altre

(30) – Legge Pinto del 24.03.2001 n. 89, oltre che a subire i continui richiami lanciati dalle istituzioni Europee – cfr Relazione del Procuratore Generale della Cassazione sullo Stato della Giustizia in Italia del 29.01.2010.- In dottrina, Franco Petrolati, I tempi del processo e l’equa riparazione per la durata non ragionevole, Giuffrè 2004 – AAVV, Il diritto ad un giusto processo tra Corte Internazionale e Corti Nazionali; L’equa riparazione dopo la legge Pinto – Giuffrè serie cosa&come 2002.

(31) – Discorso della Presidenza della Confindustria Emma Marcegaglia conferenza degli industriali toscani – in Viareggio 24.09.10.

(32) – Per recuperare un credito commerciale in Italia occorrono 1.210 giorni, con notevoli danni all’economia. Si veda relazione del Guardasigilli citata del 2010.

(33) – Articolo 825 del codice di procedura civile

(34) – Spesso si vede costretto a redigere i verbali da solo, specie nel rito del lavoro, ma quasi sempre però questo lavoro viene svolto dal praticante di un avvocato difensore della causa, il quale scrive persino il provvedimento del Giudice, che si limita a leggerlo e a firmarlo.

(35) – Art. 257 bis del Codice di procedura civile, con notevoli problemi nel contro esame ed eventuali chiarimenti.

(36) – In questo caso l’ausiliario potrebbe direttamente assumere la veste di un vero proprio arbitro.

(37) – Sulle nuove professioni si veda Maria Malatesta, Atlante delle nuove professioni, Bologna 2009.

(38) – Se si guarda la realtà dei fatti, molti atti di citazione o comparse di risposta, firmate da celebri avvocati non sono altro che il frutto dei loro collaboratori, che poi vengono corretti firmati dal Dominus dello studio.

(39) – Anche in epoca più antica la Bibbia racconta che Ietro, suocero di Mosè, consigliò al genero di ricevere l’aiuto di 70 anziani esperti della Legge, per risolvere le controversie meno difficili – cfr Esodo 18,13-23.

(40) – Vedi note 25 e 26

 

 

Avv. Giovanni Giuffrida

Foro di Ragusa

Vice Presidente Nazionale SOS Utenti

Associazione difesa dei Consumatori

Giuffrida Giovanni

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