La duplice sentenza dichiarativa di fallimento e il conflitto positivo di competenza

Redazione 07/03/19
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di Roberto Alemanno*

* Dottorando di Ricerca nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sommario

L’evenienza (patologica) della doppia sentenza dichiarativa di fallimento e il dato normativo

Gli effetti della revoca della sentenza dichiarativa di fallimento resa da un tribunale incompetente

Segue: la migrazione del giudizio

La soluzione adottata nel nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza

Nel fisiologico iter che conduce al fallimento dell’imprenditore commerciale, ci dovrebbe essere un solo tribunale competente ad emettere la sentenza dichiarativa di fallimento. Tuttavia, nella sfera, concreta e a tratti patologica, della realtà può accadere che due o più tribunali dichiarino -in tempi diversi- il fallimento di un medesimo debitore, motivo per il quale è sorta la necessità di individuare un criterio legislativo di prevalenza tra le due statuizioni.

Valga anzitutto una premessa: non è possibile un contrasto di accertamenti tra sentenza dichiarativa di fallimento e decreto di rigetto. L’intervenuta dichiarazione di fallimento incide sullo status del debitore (poi fallito) ed è astrattamente idonea al passaggio in giudicato[1]. Al contrario, qualora il tribunale non ritenga sussistere i presupposti per la dichiarazione di fallimento, il decreto di rigetto non sarà suscettibile di passare in giudicato[2]: tale provvedimento non potrà cristallizzarsi nel tempo e non sarà ostativo ad una successiva pronuncia dichiarativa di fallimento.

Potrà piuttosto accadere che vengano emesse, in tempi diversi e da tribunali diversi, più sentenze dichiarative di fallimento di un unico debitore[3]. Tuttavia, per i motivi processuali sopra descritti, tale profilo patologico si riduce sostanzialmente ad un conflitto positivo di competenza[4] e non, invece, ad un vero e proprio conflitto materiale tra accertamenti di merito, posto che l’unico contrasto possibile è quello tra sentenze dichiarative di fallimento emesse da diversi tribunali e non, invece, tra dichiarazione di fallimento e decreto di rigetto (i cui effetti, come detto, non saranno neppure idonei a cristallizzarsi nel tempo).

Rispetto a tale evenienza, interviene l’art. 9-ter l. fall. (introdotto con D.lgs. 5/2006), il quale prevede che “1. Quando il fallimento è stato dichiarato da più tribunali, il procedimento prosegue avanti il tribunale competente che si è pronunciato per primo. 2. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunciato per primo. Si applica l’articolo 9-bis in quanto compatibile[5].

Letto il disposto normativo, giova precisare che il tribunale adito successivamente potrebbe avere o meno conoscenza di una precedente sentenza dichiarativa di fallimento: occorrerà, a questo punto, operare un distinguo.

Ove il tribunale adito successivamente abbia contezza di una precedente dichiarazione di fallimento e si ritenga a sua volta competente, dovrà richiedere il d’ufficio il regolamento di competenza[6], suscitando una decisione definitiva e vincolante della Corte di Cassazione in ordine all’organo giudiziario competente; ove invece il secondo tribunale non si ritenesse competente, questo dovrà dichiarare la propria incompetenza e trasmettere gli atti al primo giudice.

Qualora, al contrario, al momento della propria decisione, il tribunale adito successivamente non fosse a conoscenza di una precedente sentenza dichiarativa di fallimento resa nei confronti di un medesimo imprenditore commerciale, sarà concreto ed attuale il rischio di una duplice sentenza dichiarativa di fallimento. Infatti (a meno che non si reputi la carenza dei requisiti per la dichiarazione di fallimento del debitore), il tribunale adito successivamente dichiarerà -per la seconda- volta il fallimento dell’imprenditore commerciale già fallito.

È in questo specifico caso che interviene l’art. 9-ter l. fall., il quale ha sancito l’applicazione del principio della prevenzione: qualora infatti il fallimento sia stato dichiarato da più tribunali, il procedimento dovrà proseguire avanti il tribunale competente pronunciatosi per primo[7]. Ne deriva che il tribunale che abbia successivamente dichiarato il fallimento dell’imprenditore commerciale -una volta appresa l’esistenza di una precedente sentenza dichiarativa di fallimento- conserverà l’alternativa di riconoscere la competenza del primo organo giudicante, ovvero di trasmettere gli atti al tribunale competente.

[1] La dichiarazione di fallimento sarà cristallizzata ed immutabile una volta decorso infruttuosamente il termine di impugnazione delle sentenze (termine breve di trenta giorni dalla notifica della sentenza o termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della stessa) senza che uno dei soggetti legittimati (certamente il debitore fallito, ma si ammette anche il gravame proposto da qualunque soggetto astrattamente legittimato, ad eccezione di chi abbia fatto ricorso per la dichiarazione di fallimento) abbia proposto reclamo alla Corte d’Appello avverso la sentenza stessa.

[2] Non ostando, peraltro, alla proposizione di un nuovo ricorso da parte dello stesso creditore.

[3] Il caso più frequente è quello della dichiarazione di fallimento di una persona quale imprenditore e quale socio illimitatamente responsabile di società contestualmente o antecedentemente dichiarata fallita da parte di altro tribunale.

[4] BONGIORNO, comm. sub artt. 9, 9- bis e 9- ter l. fall., in JORIO – FABIANI (diretto e coordinato da), Il nuovo diritto fallimentare, Bologna, 2010, 194-195.

[5] È opinione comune che l’articolo in esame disciplini, sebbene in modo non espresso, due diversi aspetti: il primo, dettato dal comma 1, indica quale sia il criterio determinativo della competenza nel caso in cui vi siano più tribunali che abbiano dichiarato il fallimento; il secondo, di cui al comma 2, di carattere procedimentale, relativo alle forme e alle modalità con le quali dovrebbe risolversi il conflitto positivo di competenza. Cfr. PAJARDI, in BOCCHIOLA – PALUCHOWSKI (a cura di), Codice del fallimento, VII ed., Milano, 2013, 182.

[6] In giurisprudenza, si vedano Cass. civ., n. 18637/2005; Cass. civ., n. 4835/1995; Cass. civ., n. 10827/1995.

[7] GUGLIELMUCCI, Formulario delle procedure concorsuali, Padova, 2012, 11.

Regolando anche l’ipotesi in cui il fallimento sia stato dichiarato da un giudice incompetente[8], il legislatore ha poi cercato di ovviare alla situazione di stallo/lacuna creatasi a seguito della revoca della sentenza emessa dal tribunale incompetente.

Atteso che con la caducazione della stessa venivano meno -sino alla emissione della nuova sentenza da parte del tribunale realmente competente- anche gli effetti (prenotativi) della precedente sentenza rimossa, ora è previsto che, in caso di pronuncia di fallimento da parte di un tribunale che venga poi dichiarato incompetente, il medesimo organo giudicante dovrà disporre la trasmissione degli atti al tribunale competente[9]. In particolare, il tribunale che si ritenga competente, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, ove non richieda d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., dovrà disporre la prosecuzione della procedura fallimentare (provvedendo altresì a nominare il giudice delegato e il curatore fallimentare).

Sul punto, occorre inoltre ricordare che il legislatore ha affermato esplicitamente che restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti: tale effetto, tuttavia, riguarda solo gli atti legalmente compiuti, ossia adottati con il rispetto delle modalità e formalità previste dalla legge fallimentare.

[8] BONGIORNO, comm. sub artt. 9, 9- bis e 9- ter l. fall., in JORIO – FABIANI (diretto e coordinato da), Il nuovo diritto fallimentare, Bologna, 2010, 171 ss.

[9] Prassi adottata da taluna giurisprudenza di merito, tra le cui pronunce si ricordano Trib. Salerno 24 settembre 1998; Trib. Messina, 9 giugno 1998 e poi consolidata nella Corte di legittimità nella pronuncia Cass. S.U., n. 7149/1994.

In secondo luogo, si consideri che l’effetto più importante che si verifica è quello della migrazione del giudizio: tale scelta normativa è ostativa al fatto che, a seguito della pronuncia di incompetenza, il fallito torni nella disponibilità del proprio patrimonio, riacquistando la disponibilità di un patrimonio che è già stato destinato alla soddisfazione dei creditori. Al contempo, la scelta del legislatore evita che vi siano soluzioni di continuità tra le due pronunce e consente l’unitaria prosecuzione del processo dinanzi al tribunale competente[10].

Anche la sorte dei giudizi promossi exart. 24 l. fall. dinanzi al tribunale che si è pronunciato per primo e che successivamente è stato ritenuto incompetente avrebbe potuto creare problemi. Scongiurando il rischio della nullità di tali giudizi, radicati avanti il tribunale incompetente, il legislatore ha previsto che, a seguito della dichiarazione d’incompetenza del tribunale fallimentare, il giudice exart. 24 l. fall. debba assegnare un termine per la riassunzione della causa davanti al nuovo giudice (competente). Tale soluzione consente di non perdere gli effetti prenotativi della trascrizione delle azioni iniziate dal primo fallimento, tra le quali ad esempio si annoverano le azioni revocatorie, i giudizi di accertamento dello stato passivo in grado di opposizione, nonché le azioni di inefficacia ex art. 64 e 65 l. fall. e le azioni di inopponibilità ex art. 45.

[10] PAJARDI, in BOCCHIOLA – PALUCHOWSKI (a cura di), Codice del fallimento, VII ed., Milano, 2013, 131-132.

Un ultimo, doveroso, cenno concerne il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (CCII) e la disciplina del conflitto positivo di competenza in esso contenuta. La tanto attesa riforma del diritto concorsuale (il Decreto Legislativo, emanato in attuazione della Legge Delega n. 155/2017, è stato approvato in via definitiva in data 12 gennaio 2019, pubbl. in Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio 2019), frutto del lungo lavoro della Commissione Rordorf, ha trovato un approdo nel nuovo CCII ed è destinata a segnare un vero e proprio “anno zero” per studiosi e operatori del settore[11]. Seppur il primo obiettivo che si prefigge la nuova riforma sia quello di rimuovere le conseguenze negative derivanti dal fallimento (denominato “liquidazione giudiziale”) dell’imprenditore, in particolare proponendosi di far emergere, con anticipo rispetto al passato, i sintomi dell’insolvenza del debitore, rispetto alla disciplina del conflitto positivo di competenza non pare discostarsi da quella di cui al Regio Decreto n. 267/1942, piuttosto ricalcandola anche nella sua formulazione.

Ora, la disciplina del conflitto positivo di competenza è portata dal nuovo art. 30 CCII, il quale traspone in toto l’art. 9- ter l. fall. disponendo che “1. Quando una procedura regolatrice delle crisi o dell’insolvenza è stata aperta da più tribunali, il procedimento prosegue avanti il tribunale competente che si è pronunciato per primo. 2. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunciato per primo. Si applica l’articolo 29 in quanto compatibile”.

Data la sostanziale identità tra l’art. 30 CCII e l’esaminato art. 9- ter l. fall., si ritiene valido quanto detto in precedenza a riguardo di tale disposizione, rilevando tuttavia in conclusione che il nuovo dato normativo (recependo l’interpretazione giurisprudenziale elaborata dalla S.C.) espressamente prevede l’applicabilità del criterio di prevenzione anche in caso di più procedure concorsuali[12].

[11] Cfr. LO CASCIO, Legge fallimentare attuale, legge delega di riforma e decreti attuativi in fieri, in Il fall., 2018, 525 ss.; ROSSI, La legge delega per la riforma della disciplina della crisi d’impresa. Una prima lettura, in Società, 2017, 1375 ss.

[12] Anche in precedenza, comunque, la giurisprudenza aveva ritenuto che i principi sopra descritti dovessero trovare applicazione anche qualora in pendenza, dinanzi a giudici diversi, procedure concorsuali di diverso tipo. Cfr. Cass. civ., ord. n. 19198/ 2005; Cass. civ., n. 8413/2000; Cass. civ., n. 8152/ 1997; Cass. civ., n. 3269/1996; Cass. civ., n. 9581/1993; Cass. civ., n. 12631/1992; PERRINO, Questioni vecchie e nuove in tema di competenza, in Il fall., 2010, 296 ss.

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