La decisione del DG di una ASL di sostituire il Direttore amministrativo va motivata e preceduta dall’avviso di avvio del procedimento

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E’ questo il principio con cui il TAR Lecce ha accolto la domanda di sospensione cautelare connessa al ricorso principale con cui il Direttore amministrativo di una ASL ha impugnato il provvedimento di nomina del nuovo direttore da parte dal Direttore Generale.
Per il TAR salentino, innanzitutto, va dichiarata la giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo poiché il potere di nomina (e di mancata conferma nell’incarico) dei soggetti preposti ai più alti livelli di responsabilità nell’ambito degli apparati pubblici si configura alla stregua di attività riconducibile nell’alveo della c.d. alta amministrazione, caratterizzata da tutte le garanzie ed i limiti propri degli atti amministrativi in generale e volta alla cura di interessi connessi al perseguimento delle principali finalità della P.A., dando luogo a provvedimenti amministrativi assunti in forza di poteri pubblicistici ampiamente discrezionali e sulla base di criteri eminentemente fiduciari, a fronte dei quali la posizione degli interessati ha consistenza di mero interesse legittimo.
Nel merito, poi, secondo il Collegio appaiono condivisibili le principali censure formulate dal ricorrente in quanto:
– da un lato, l’art. 5 ottavo comma della Legge Regionale 28/12/2006 n° 39 prevede che il Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale provinciale possa discrezionalmente procedere (in via alternativa) alla sostituzione ovvero alla conferma del Direttore Sanitario già nominato dal Commissario Straordinario (evidentemente, anche e soprattutto in base alla valutazione della qualità dell’attività concretamente espletata);
– e, dall’altro, l’impugnato provvedimento di nomina del controinteressato (implicante la contestuale sostituzione del ricorrente nell’incarico di Direttore Sanitario della A.S.L. di Lecce) è privo della necessaria motivazione (ai sensi dell’art. 3 Legge n° 241/1990) in ordine alle ragioni che hanno determinato la mancata conferma del ricorrente ed è stato adottato in difetto della previa comunicazione all’interessato dell’avvio del relativo procedimento amministrativo (ex art. 7 Legge n° 241/1990).  
 
  
Avv. ****************
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
 
SECONDA SEZIONE 
 
Registro Ordinanze: 1181/08
Registro Generale: 1808/2008
 
nelle persone dei Signori:
***************************  
Enrico D’Arpe Cons. , relatore
*********************.
 
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA
 
nella Camera di Consiglio del 18 Dicembre 2008
 
Visto il ricorso 1808/2008 proposto da:
Sanapo Francesco
 
rappresentato e difeso da:
Fasano Flavio
con domicilio eletto in LECCE
Via Leuca ang.via Stampacchia n.8
presso
Fasano Flavio  
 
 
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
  • della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Lecce del 20 novembre 2008, n. 2438, avente ad oggetto: "Nomina del Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Locale Lecce ai sensi dell’art. 3, comma 1 quinquies del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni".
  • nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
 
AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE
 
Udito, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2008, il relatore Cons. ************* e uditi gli avv.ti F. Fasano e S. Giancaspro, quest’ultimo in sostituzione dell’avv.to *************;
 
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
1. Sviamento di potere per violazione degli artt. 7 e 3 della L. 241/1990.
Violazione art. 17 della L.R. Puglia 28.12.1994, n. 36 per omessa motivazione con conseguente violazione delle regole partecipative;
2. Illogicità e contraddittorietà di comportamento tra l’utilizzo e l’apprezzamento dell’attività prestata del ********** e la destituzione operata.
3. Eccesso di potere sotto il profilo dello sconfinamento della discrezionalità in "libero arbitrio" (per non aver fornito alcuna motivazione in ordine alla scelta di un sostituto), in palese violazione dell’acquiescenza per facta concludentia, voluta e prestata alla già conclamata conferma e permanenza del ********** quale Direttore Sanitario.
Sviamento di potere per violazione degli artt. 7 e 3 della L. 241/1990.
 
Premesso che pare sussistere la giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo poiché il potere di nomina (e di mancata conferma nell’incarico) dei soggetti preposti ai più alti livelli di responsabilità nell’ambito degli apparati pubblici si configura alla stregua di attività riconducibile nell’alveo della c.d. alta amministrazione, caratterizzata da tutte le garanzie ed i limiti propri degli atti amministrativi in generale e volta alla cura di interessi connessi al perseguimento delle principali finalità della P.A., dando luogo a provvedimenti amministrativi assunti in forza di poteri pubblicistici ampiamente discrezionali e sulla base di criteri eminentemente fiduciari, a fronte dei quali la posizione degli interessati ha consistenza di mero interesse legittimo. Considerato che, ad una sommaria delibazione, appaiono condivisibili le principali censure formulate dal ricorrente in quanto, da un lato, l’art. 5 ottavo comma della Legge Regionale 28/12/2006 n° 39 prevede che il Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale provinciale possa discrezionalmente procedere (in via alternativa) alla sostituzione ovvero alla conferma del Direttore Sanitario già nominato dal Commissario Straordinario (evidentemente, anche e soprattutto in base alla valutazione della qualità dell’attività concretamente espletata) e, dall’altro, l’impugnato provvedimento di nomina del controinteressato (implicante la contestuale sostituzione del ricorrente nell’incarico di Direttore Sanitario della A.S.L. di Lecce) è privo della necessaria motivazione (ai sensi dell’art. 3 Legge n° 241/1990) in ordine alle ragioni che hanno determinato la mancata conferma del ricorrente ed è stato adottato in difetto della previa comunicazione all’interessato dell’avvio del relativo procedimento amministrativo (ex art. 7 Legge n° 241/1990).     
Visti gli artt. 19 e 21 u.c. della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
 
Ritenuto che sussistono i presupposti del citato art. 21;
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.
  
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la
 
Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alla parti.
 
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2008
 
Dott.Luigi **********   – Presidente
 
Dott. ************* – Estensore
 
Pubblicata il 19 dicembre 2008

Matranga Alfredo

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