Senza prova del danno al paziente la CTU è inutile

In assenza di idonea documentazione medica che provi il danno subito dal paziente è inutile lo svolgimento di una CTU.

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In assenza di idonea documentazione medica che provi il danno subito dal paziente è inutile lo svolgimento di una CTU. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Tribunale di Napoli -sez. VIII civ.- sentenza n. 7696 del 20-08-2025

SENTENZA_TRIBUNALE_DI_NAPOLI_N._7696_2025_-_N._R.G._00013263_2020_DEPOSITO_MINUTA_20_08_2025__PUBBLICAZIONE_20_08_2025.pdf 165 KB

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Indice

1. I fatti


A causa di una forte sintomatologia dolorosa al secondo dito del piede destro, una signora si sottoponeva, nell’ottobre del 2014, presso una struttura sanitaria campana ad un intervento chirurgico di artodesi dell’interfalangea ed asportazione della testa del secondo dito. Tuttavia, secondo la paziente, detto intervento non risolveva la sintomatologia dolorosa né la deformità del dito. Infatti, la stessa continuava a soffrire di dolore al dito e continuava ad avere una impotenza funzionale del piede destro, con conseguente difficoltà nella deambulazione, nella stazione eretta e nel carico biomeccanico dell’arto inferiore destro.
A causa di detti problemi, inoltre, la paziente sosteneva di avere altresì dolore lombare e impossibilità di usare calzature chiuse.
Ritenendo che i medici della struttura sanitaria avessero errato nell’esecuzione dell’intervento chirurgico cui la stessa si era sottoposta, in quanto da un lato non le avevano fornito alcuna informazione sul trattamento sanitario proposto e dall’altro lato non avevano effettuato alcuna preparazione pre-operatoria, la signora adiva il tribunale di Napoli al fine di ottenere la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni che la medesima sosteneva di aver subito a causa della predetta condotta inadempiente dei medici.
La struttura sanitaria si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attoree e sostenendo che l’infondatezza delle medesime, in quanto l’intervento chirurgico era stato eseguito nel pieno rispetto delle regole sanitarie senza alcuna negligenza o imperizia e in quanto i sanitari avevano acquisito un consenso informato della paziente in modo valido e conforme ai requisiti di legge.  
Durante il giudizio, il giudice napoletano rigettava la richiesta di parte attrice di esame testimoniale e di svolgimento di una CTU medico-legale, ritenendo che dette richieste istruttorie erano superflue. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. Le valutazioni del Tribunale: CTU in mancanza di prove del danno


Il giudice ha evidenziato come la responsabilità contrattuale gravante sulla struttura sanitaria comporta che il paziente, che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, debba dimostrare l’esistenza del contratto tra il medesimo e la struttura sanitaria nonché il danno dal medesimo subito e debba altresì allegare l’inadempimento qualificato del professionista (astrattamente idoneo a determinare l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di una nuova patologia). In particolare, a tale ultimo proposito, deve dimostrare l’esistenza del nesso di causalità tra la condotta posta in essere dal sanitario e l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di una nuova patologia. 
Per quanto concerne la questione relativa alle richieste istruttorie che erano state formulate dalle parti nel corso del giudizio ed erano state respinte dal giudice, quest’ultimo ha evidenziato come spetti in via esclusiva al Giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complesse risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, nonché la facoltà di escludere attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere a tal proposito che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga rilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni istruttorie.

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3. La decisione del Tribunale


Per quanto concerne il rigetto delle istanze istruttorie, il giudice ha ritenuto che, nel caso di specie, la prova testimoniale e la CTU medico-legale richieste da parte attrice erano superflue, in quanto la questione oggetto del giudizio riguardava l’accertamento dell’esistenza del danno lamentato dall’attrice e quest’ultima non aveva depositato in giudizio alcuna documentazione idonea a dimostrare l’esistenza del danno alla salute asseritamente subito.
La prova di detto danno alla salute deve necessariamente essere fornita mediate una idonea documentazione medica che attesti, con rigore clinico e scientifico, le conseguenze pregiudizievoli riportate dal paziente a seguito dell’intervento chirurgico.
La mancanza della predetta documentazione esclude la sussistenza di un pregiudizio risarcibile a carico del paziente e pertanto rende inutile sia l’escussione dei testimoni (le cui risultanze, per la natura di detto mezzo di prova, non sono idonee a fornire elementi probatori oggettivi), sia lo svolgimento di una CTU (la quale non può supplire al difetto assoluto di prova documentale da parte dell’attore, ma presuppone invece che esista un quadro fattuale e probatorio minimo su cui i periti devono compiere le loro valutazioni).
In considerazione di ciò, il giudice ha confermato la propria precedente decisione di escludere l’ammissione dei richiesti suddetti mezzi di prova.
Dal punto di vista, invece, della responsabilità della struttura sanitaria, il giudice ha ritenuto che la paziente abbia dimostrato soltanto la sussistenza di un contratto tra la medesima e la struttura sanitaria. Mentre non abbia fornito la prova del danno dalla medesima asseritamente subito.
In particolare, l’attrice si è limitata ad affermare di aver riportato, a seguito dell’intervento, persistente
metatarsalgia e impotenza funzionale del piede destro, con conseguenti difficoltà deambulatorie, senza tuttavia produrre idonea documentazione clinica atta a comprovare in modo oggettivo e scientificamente attendibile l’esistenza e l’entità delle suddette menomazioni.
Infatti, dalla documentazione che la stessa ha depositato (cioè un referto di un esame radiografico effettuato 5 anni dopo l’intervento, senza la relativa lastra/immagine del piede, nonché la cartella clinica dell’intervento chirurgico eseguito presso la struttura sanitaria convenuta), non emerge la dimostrazione dei danni dalla medesima invocati, così come non emerge l’attuale stato di salute della medesima, né la persistenza di postumi invalidanti causalmente riconducibili all’intervento chirurgico eseguito presso la convenuta. Detta documentazione non è stata ritenuta dal giudice sufficiente a provare l’esistenza di una lesione permanente a carico della paziente, né a stabilire un collegamento causale con l’intervento eseguito presso la convenuta (a maggior ragione visto il lasso di tempo di 5 anni intercorso tra detto intervento e il referto depositato).
Infine, secondo il giudice, la prova del danno subito non può essere fornita con l’esame testimoniale e/o con la CTU, pur richiesti entrambi dall’attrice. Infatti, le dichiarazioni testimoniali non possono sostituire la documentazione medica nella prova del danno alla salute, in ragione della natura eminentemente tecnica delle circostanze da accertare. Mentre, la CTU non può surrogare la mancanza della predetta documentazione medica, in quanto la prima non può assolvere alla funzione di colmare le carenze istruttorie dell’attore.
Per quanto riguarda, invece, la lamentata violazione del consenso informato, il giudice ha ritenuto che insussistente alcuna violazione, in quanto la struttura sanitaria ha provato che la paziente aveva sottoscritto il modulo di consenso informato prima dell’esecuzione dell’intervento e che detto documento era chiaro, completo e comprensibile in ogni sua parte, contenendo tutti gli elementi essenziali richiesti dalla giurisprudenza ai fini della sua validità.
Pertanto, non avendo la parte attrice assolto sulla medesima gravante di provare l’esistenza del danno lamentato (né dal punto di vista della lesione della salute, né da quello della lesione del consenso informato), il giudice ha ritenuto di respingere la domanda risarcitoria formulata dalla paziente. 

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Avv. Muia’ Pier Paolo

Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà
intellettuale nonchè diritto tributario. …Continua a leggere

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