La cross-fertilisation esistente tra l’art. 618 c.p.p. e l’art. 444 c.p.p.

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Indice:

1. Premesse. 

2. La cross-fertilisation che s’innesta tra l’art. 618 c.p.p. e l’art. 444 c.p.p. 

3. Volume consigliato

GIURISPRUDENZA: art. 618 c.p.p.; art. 444 c.p.p.

1.Premesse.

L’ordinanza n. 37698 risalente al 7 ottobre 2021, e curata dalla quinta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, in ordine alla presente disamina di natura cognitivo-giurisprudenziale, poggia l’essenza della propria dinamicità procedurale, in fatto e in diritto, in materia di applicazione cui agli artt. 618 e 444 c.p.p. .

L’art. 618[1] c.p.p., prescrive che:

«1.Se una sezione della corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo, o può dar luogo, a contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o di ufficio, può con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni unite (att. 170, 172, 173).

     1bis. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso.

     1ter. Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d’ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta.».

Il tecnicismo dispositivo cui riporta quest’ultimo, quanto la stessa sentenza, fanno leva, prevalentemente, su meccanismi di valutazione, interni, alle «sezioni» stesse della Corte, cui è rimesso il giudizio di «merito».

Fondamentalmente, i perni «basici» di cui fare menzione in presenza di tale analisi pregnantemente procedurale, sono i seguenti:

a)la questione di diritto;

b)un sopraggiunto contrasto giurisprudenziale;

c)l’ordinanza;

d)l’enunciazione stessa del principio di diritto;

e)la funzione nomofilattica della Cassazione;

f)la corretta interpretazione oggettiva.[2]

L’art. 444[3] c.p.p. nel suo comma 1, dichiara, sinteticamente, che:

«1.L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quanto questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.».

Tale comma 1, distinguente il predetto articolo, rende evidente un principio di sussidiaria quanto «urgente» necessità, il quale, in relazione a quanto previsto intrinsecamente al precedente art. 618 c.p.p., si rende, all’occorrenza, necessario intervento, delle sezioni unite, che soccorra, con delegata utilità, la compensazione della gravità della lesività delittuosa, attraverso la materia eventuale del patteggiamento, delle attenuanti, dell’applicazione di sanzioni sostitutive.[4]

2. La cross-fertilisation che s’innesta tra l’art. 618 c.p.p. e l’art. 444 c.p.p.

Il tempestivo analitico oggetto della materiale disquisizione, da cui quasi patologicamente, origina, tale c.d. «fertilizzazione incrociata», incontra il suo principale «cardine» giuridico-sociologico», nella «diagnostica» esecutiva, suggellante, la determinazione della pena «principale» minima da irrogarsi; la natura diminuente da porre in essere, in ordine a quest’ultima, in tema di azione giudiziale da suggellarsi; un manifesto computo materiale in materia della stessa, da debitamente quantificarsi; un eventuale proscioglimento inteso ai sensi della resa applicazione ex articolo 129 c.p.p.; l’appello incidentale da promuoversi ad opera delle parti o d’ufficio.[5]

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Note

[1] «Decisioni delle sezioni unite», internamente al Libro IX, «Impugnazioni», Titolo III, «Ricorso per cassazione», Capo III, «Sentenza».

[2] P. CORSO, Codice di Procedura Penale, commentato, Piacenza, 2021.

[3] «Applicazione della pena su richiesta», interna al Libro VI, «Procedimenti speciali», Titolo II, «Applicazione della pena su richiesta delle parti».

[4] P. CORSO, Codice di Procedura Penale, commentato, Piacenza, 2021.

[5] Ibidem.

 

 

Lucia D’Angelo

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