La costituzione della società a responsabilità limitata, ordinaria e semplificata, dopo il “Decreto Lavoro” (Decreto-Legge n° 76 del 2013)

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§ 1) L’importanza e gli obbiettivi della riforma della disciplina codicistica della società a responsabilità limitata del 2003 e delle novità del biennio 2012 – 2013.

L’attuale disciplina della società a responsabilità limitata (Srl) fu introdotta dall’articolo 3 del Decreto Legislativo n° 6 del 2003 avente per oggetto la riforma della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative. Questo articolo rinnova gli articoli 2462 – 2483 del Codice Civile che costituiscono il Capo VII del Titolo V del Libro Quinto di quel Codice.

Importanti innovazioni sono successivamente state apportate a questa disciplina nel 2012 dall’articolo 3 del Decreto-Legge n° 1 (convertito in Legge n° 27) che ha introdotto la Società a responsabilità limitata semplificata che poteva essere costituita da soci persone fisiche con meno di trentacinque anni di età, con capitale sociale di minimo un Euro e con altre agevolazioni sui costi di costituzione e dall’art. 44 del Decreto-Legge n° 83 (convertito in Legge n° 134 sempre del 2012) che ha introdotto la Srl a capitale ridotto che poteva essere costituita da soci persone fisiche con più di trentacinque anni di età (tutti o almeno uno), con capitale sociale di minimo un Euro e senza agevolazioni sui costi di costituzione. Queste società potevano (e, nel caso della Srl semplificata, possono ancora) essere anche unipersonali, cioè avere un solo socio che, in tal modo, limita la sua responsabilità patrimoniale a quanto conferito nella società.

Infine, le ultime, importanti, novità sono state introdotte dai commi da 13° a 15°-ter dell’art. 9 del Decreto-Legge n° 76 del 2013 (il c.d. “Decreto lavoro”), convertito in Legge n° 99 del 2013, che ha soppresso la tipologia della Srl a capitale ridotto facendola rientrare in quella delle Srl semplificate a cui è stato tolto il requisito dei soci con meno di 35 anni e che, soprattutto, ha previsto la possibilità, per tutte le Società a responsabilità limitata di costituirsi anche con un capitale inferiore al limite legale di diecimila Euro, purché pari ad almeno un Euro.

Francamente, ci sembra che questa importante innovazione, più che facilitare la creazione di nuove imprese, rischi di snaturare la Srl creando “una società di capitali senza capitale” che, per esercitare una attività di impresa dovrebbe trovare le risorse che i soci non hanno (se no, perché non conferirle come capitale sociale?) nel credito bancario, ma che troverà le porte chiuse presso le banche, quando queste sapranno che ha un capitale sociale di solo un Euro o comunque molto basso, inferiore a quei 10.000 Euro del precedente limite legale che già non erano una somma elevata.

La Srl è un istituto giuridico fondamentale per un’economia come quella italiana che conta una presenza di piccole imprese più alta del valore medio europeo ed un numero di medie e grandi aziende più basso degli stessi valori su base comunitaria, con l’esclusione dei paesi dell’est che hanno aderito per ultimi all’Unione Europea. Da ciò deriva che uno dei problemi fondamentali del nostro tessuto economico è la crescita di un discreto numero di piccole imprese verso la media dimensione e di qualche media impresa verso la grande.

In questo processo evolutivo la società a responsabilità limitata è la tipologia societaria che meglio si adatta alla gestione di questa fase di passaggio dalla piccola impresa individuale o familiare a quella di media dimensione in cui il singolo imprenditore, la famiglia od un nucleo ristretto di soci devono aprirsi a più consistenti apporti esterni di lavoro, di competenze manageriali, di capitale di rischio o di debito e limitare a quanto conferito nel capitale sociale la responsabilità patrimoniale non più sostenibile da una o poche persone fisiche. Per fortuna e proprio in questa ottica, la disciplina della Srl introdotta nel 2003 sembrava essere la parte più riuscita della riforma del diritto societario che destava e desta ancora oggi, invece, diversi dubbi sulle norme relative alla Società per Azioni. Infatti, la disciplina della Srl fu resa più flessibile, ampliando l’autonomia negoziale dei soci e, di conseguenza, quella statutaria della società senza per questo attenuare i meccanismi di controllo sulla gestione previsti dalla legge, anzi rafforzando parallelamente il potere di controllo ed il diritto di recesso del singolo socio, cosa che non è avvenuta per le Società per Azioni in merito ai meccanismi di tutela delle minoranze azionarie. In tal modo la disciplina della Srl si è avvicinata molto a quella delle società di persone ma senza toccare la limitazione della responsabilità patrimoniale, aspetto essenziale e tipico della società di capitali.

Questo giudizio positivo è messo, però, parzialmente in discussione dalla criticabile scelta, effettuata dal legislatore nel 2013, di abolire o, meglio, di consentire al od ai soci che costituiscono la società di non rispettare l’importo minimo legale di 10.000 Euro del capitale sociale dalle Srl previsto dal numero 4) del comma 2° dell’art. 2463 c.c.

§ 2) La costituzione della società a responsabilità limitata ed i conferimenti dei soci.

Iniziamo l’esame sulla costituzione della Srl partendo dall’articolo 2463 c.c. che stabilisce che essa può essere costituita non solo per contratto, ma anche per atto unilaterale (quest’ultimo per la Srl unipersonale che fu introdotta dal Decreto Legislativo n° 88 del 1993), entrambi con la forma dell’atto pubblico da depositarsi entro venti giorni presso il Registro delle Imprese a cura del notaio rogante. Il deposito ha efficacia costitutiva, in quanto con esso la società acquista la personalità giuridica che rende possibile la limitazione della responsabilità patrimoniale dei soci a quanto conferito nella società.

La limitazione della responsabilità patrimoniale vale anche per l’unico socio di una Srl che abbia, sin dall’origine o da un certo in poi della sua esistenza, questa caratteristica.

Però, nel caso in cui la società sia insolvente, cioè non sia in grado di adempiere le obbligazioni che ha assunto, l’unico socio risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui il capitale sociale è appartenuto interamente a lui nel caso in cui i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’art. 2464 c.c. (cioè il socio unico non abbia versato l’intero capitale sociale, come spiegato oltre in questo paragrafo) oppure fino a quando non sia stata effettuata la pubblicità prescritta dall’art. 2470 c.c., vale a dire il deposito presso il Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è ubicata la sede della Srl, a cura del notaio rogante, dell’atto scritto di trasferimento della o delle altre partecipazioni (o quote) sociali a colui che è rimasto in tal modo unico socio (su cui vedi il paragrafo successivo) (art. 2462 c.c.).

L’atto costitutivo della Srl deve contenere i dati e le informazioni relativi a:

  • l’identificazione dei soci,

  • l’identificazione della società per la cui sede principale e legale basta indicare il comune in cui è ubicata: l’indirizzo completo della sede deve essere indicato soltanto al momento dell’iscrizione presso il Registro delle imprese e può essere cambiato, senza dover modificare l’atto costitutivo, all’interno dello stesso comune con una dichiarazione degli amministratori depositata sempre presso il Registro delle Imprese, come prevede l’art. 111-ter delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile, introdotto anch’esso dal Dlgs 6/2003. La denominazione della società deve contenere l’indicazione di società a responsabilità limitata,

  • l’attività economica che costituisce l’oggetto sociale,

  • l’ammontare del capitale, dei conferimenti e delle quote di partecipazione di ciascun socio. La legge quindi intende per quota l’intera partecipazione del singolo socio, ma l’atto costitutivo può prevedere che il capitale sociale sia suddiviso in quote di ammontare determinato, per esempio in 1.000 quote da 10 Euro ciascuna, di cui ogni socio può possederne più di una, come stabiliva la disciplina delle Srl precedente alla riforma del 2003,

  • l’importo globale, almeno approssimativo delle spese di costituzione poste a carico della società,

  • i nomi degli amministratori,

  • il nome dell’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti,

  • le “norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza” e, di conseguenza, la ripartizione delle competenze fra i soci e gli amministratori (articoli 2463 e 2479 c.c.). Da ciò deriva che nelle Srl l’atto costitutivo e lo statuto possono essere inclusi in un unico atto (l’atto costitutivo), mancando anche il richiamo all’art. 2328 c.c. che richiede per le società per azioni la redazione di due documenti distinti.

Dopo la riforma del 2003 la legge non richiede più di stabilire una durata temporale limitata per le società: è ammissibile perciò anche la costituzione di una società a tempo indeterminato con l’unico obbligo della previsione di specifiche tutele per il recesso dei soci. Inoltre, in materia di indicazione della sede della società è sufficiente citare, nell’atto costitutivo, solo il comune dov’è ubicata la sede legale della società e quelli dove sono le eventuali sedi secondarie. Ciò consente, come abbiamo visto, di cambiare l’indirizzo della sede sociale senza dover modificare l’atto costitutivo della società.

Passiamo ora ai conferimenti, disciplinati dall’art. 2464 c.c. La società a responsabilità limitata non può costituirsi con un capitale inferiore a 10.000 Euro e il conferimento deve farsi in denaro se l’atto costitutivo non dispone diversamente, ma “possono essere conferiti (anche) tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica” (beni mobili ed immobili, crediti, brevetti, licenze, prestazioni d’opera, ecc.), nessuno escluso. Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo dovrà essere versato all’organo amministrativo nominato nello stesso atto (amministratore unico o consiglio di amministrazione e non in banca come la legge prevedeva prima del DL 76/2013) almeno il 25% dei conferimenti in denaro; se, invece, la società è costituita con atto unilaterale (è la Srl unipersonale, cioè con unico socio), è obbligatorio il versamento dell’intero capitale sociale. I mezzi (contante, assegni, ecc.) con cui effettuare tale pagamento sono indicati nell’atto costitutivo.

La norma sul capitale sociale minimo è stata in gran parte svuotata di significato dal comma 15°-ter dell’art. 9 del Decreto-Legge 76/2013 che ha introdotto i commi 4° e 5° dell’art. 2463 c.c.

Infatti, il 4° comma stabilisce che l’ammontare del capitale sociale della Srl può essere determinato in misura inferiore a 10.000 Euro, purché sia pari ad almeno 1 Euro. In tal caso il conferimento deve essere fatto in denaro ed essere versato per intero alle persone a cui è affidata l’amministrazione della società. Per tutte le Srl, quindi, vale il limite minimo di capitale previsto per le Srl semplificate (Srls, trattate nel prossimo paragrafo) senza le agevolazioni sui costi di costituzione per esse previste. Ciò porta a prevedere facilmente che la grande maggioranza delle nuove Srl si costituiranno come Srl semplificate per godere delle agevolazioni citate, tanto più che per le Srls è stato eliminato l’obbligo di avere all’atto della costituzione soltanto soci con meno di 35 anni di età, e che esse avranno tutte gli stessi problemi di bassa capitalizzazione e di ricorso al credito bancario che, in tale condizione, sarà molto difficile da ottenere. Insomma, queste norme sembrano dimostrare che anche l’apprezzabile scopo di facilitare la creazione di nuove imprese può portare a snaturare istituti giuridici consolidati col rischio di renderli poco o per nulla efficaci in pratica. Sarebbe stato preferibile, a nostro giudizio, lasciare il limite legale del capitale sociale delle Srl normali a 10.000 Euro e destinare la Srl semplificata ai giovani, magari allargando la platea degli utilizzatori alle persone fino a 40 anni (invece che a 35) ed ai disoccupati di qualsiasi età.

A parziale compensazione dell’abolizione del limite minimo di capitale sociale della Srl, il nuovo 5° comma dell’art. 2463 c.c. prevede che per tale tipo di società (compresa quella semplificata a cui si applicano, per quanto non previsto dalla disciplina apposita, le norme sulle Srl ordinarie) la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio annuale per formare la riserva legale prevista dall’art. 2430 c.c. deve essere almeno pari ad un quinto degli stessi (cioè il 20% e non ad un ventesimo, cioè al 5%, come prevede l’art. 2430 c.c.), fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l’ammontare di 10.000 Euro (e non di un quinto del capitale sociale, cioè 2.000 Euro, come prevede sempre l’art. 2430 c.c.). La riserva legale così formata può essere utilizzata solo per imputazione al capitale e per copertura di eventuali perdite e deve essere reintegrata sempre attraverso la deduzione di un quinto degli utili netti annui se essa viene diminuita per le ragioni citate.

Questa norma, per quanto apprezzabile, non risolve, però, il problema della partenza dell’attività imprenditoriale di una Srl senza o con pochissimi capitali. Oltre al fatto che non tutte le Srl fanno utili o ne fanno abbastanza per accantonare nel modo descritto 10.000 Euro.

Al posto del versamento in denaro i soci possono optare per la stipula di una fideiussione bancaria od assicurativa di importo pari al capitale sociale. Questa soluzione, mutuata dall’ordinamento americano, non ci sembra adatta a società che debbono essere subito operative, ma piuttosto a quelle destinate a restare inattive per un certo tempo dopo la costituzione, evitando di tener bloccato il capitale versato. Se vengono conferiti beni in natura o crediti, le quote corrispondenti a tali conferimenti debbono essere integralmente liberate. La norma prevede che possono essere oggetto di conferimento anche prestazioni di opera o di servizi a favore della società, elementi sicuramente utili per l’attività della società anche se non si prestano a ricoprire uno specifico ruolo per la tutela dei creditori. I conferimenti di questo tipo debbono essere garantiti fino all’esecuzione con una polizza assicurativa od una fideiussione bancaria. Infine, qualora venga meno la pluralità dei soci, il socio superstite dovrà eseguire i versamenti ancora dovuti entro novanta giorni (art. 2464 c.c., 6° e 7° comma).

L’art. 2465 c.c. prevede poi che chi conferisce beni in natura o crediti debba presentare una relazione giurata di stima del valore di essi di un revisore legale o di una società di revisione legale dei conti iscritti nel registro dei revisori legali. La nomina dell’esperto potrà essere fatta dai soci (e non più dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società, che mantiene questa competenza solo per la società per azioni a norma dell’art. 2343 c.c.). La relazione deve essere allegata all’atto costitutivo, contenere la descrizione e la valutazione dei beni e dei crediti conferiti e l’attestazione che il valore di essi è almeno pari a quello considerato ai fini della determinazione del capitale sociale.

L’obbligo di presentazione di una relazione (perizia) giurata di stima sussiste anche nel caso in cui la società, entro il biennio successivo alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese, acquisti beni o crediti dei soci fondatori, dei soci attuali o degli amministratori per un valore pari o superiore ad un decimo del capitale sociale. Tale acquisto dovrà essere autorizzato dall’assemblea dei soci, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo.

I diritti sociali (peso del voto in assemblea e quota nella ripartizione degli utili, essenzialmente) spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale da ciascuno posseduta (art. 2468 c.c.). Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, le partecipazioni dei soci alla Srl sono determinate in misura proporzionale al valore del loro conferimento. L’atto costitutivo, inoltre, può prevedere l’attribuzione a singoli soci di “particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili”. Questi diritti possono essere modificati solo col consenso di tutti i soci.1

§ 3) La società a responsabilità limitata semplificata istituita dall’articolo 3 del Decreto–Legge n° 1 del 2012 che ha introdotto l’art. 2463-bis del Codice Civile.

Il 1° comma dell’articolo 3 del Decreto-Legge n° 1 del 2012 (convertito in Legge n° 27 del 2012) sulle liberalizzazioni ha introdotto l’art. 2463-bis del Codice Civile che disciplina la Società a responsabilità limitata semplificata (Srls), una forma particolare di società di capitali con costi di costituzione molto bassi pensata per favorire l’avvio di imprese da parte di persone fisiche che, con un piccolo investimento iniziale, possono avvalersi della limitazione della responsabilità patrimoniale dei soci a quanto conferito nel capitale sociale che la Srl permette.

Infatti, il 1° comma dell’art. 2463-bis c.c. stabilisce che “la società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto (se i soci sono almeno due) o con atto unilaterale (se è unipersonale) da persone fisiche”. Ricordiamo che il comma 13° dell’art. 9 del Decreto-Legge 76/2013 ha eliminato il requisito per il quale tutti i soci che costituivano la Srl semplificata dovevano avere meno di trentacinque anni di età, mentre i commi 14° e 15° dello stesso articolo hanno abrogato la tipologia societaria delle Società a responsabilità limitata a capitale ridotto e l’hanno unificata nella Srl semplificata.

Ripetiamo che sarebbe stato preferibile, a nostro giudizio, continuare a destinare la Srl semplificata ai giovani, magari allargando la platea degli utilizzatori ai soggetti fino a 40 anni (invece che a 35) ed ai disoccupati di qualsiasi età, soprattutto per il fatto che ora anche le Srl ordinarie possono costituirsi con un capitale sociale da 1 a 9.999 Euro.

L’atto costitutivo della Srl semplificata deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato col Decreto del Ministro della Giustizia di concerto col Ministro dell’Economia e con quello dello Sviluppo Economico n° 135 del 23 Giugno 2012, che riportiamo nell’appendice di questo articolo. In tal modo si abbattono i costi rappresentati dalla consulenza finalizzata alla redazione dell’atto (prestata di solito da un commercialista, ma alle volte anche da un avvocato o da un notaio). L’atto costitutivo deve indicare:

  1. il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio (o dell’unico socio, se la Srls è unipersonale);

  2. la denominazione sociale contenente l’indicazione di Società a responsabilità limitata semplificata e il comune o i comuni dove sono poste la sede legale e tutte le sedi operative, principale e secondarie, della stessa;

  3. l’ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 Euro e comunque inferiore a 10.000 Euro, sottoscritto ed interamente versato alla data di costituzione della società. Il conferimento deve farsi esclusivamente in denaro ed essere versato all’organo amministrativo (amministratore unico o consiglio di amministrazione). Questa agevolazione rispetto al capitale sociale lascia comunque aperto il problema del reperimento delle risorse economiche e finanziarie necessarie alla società per operare: una società con un capitale molto basso difficilmente può accedere al credito bancario, per cui la Srl semplificata è adatta soprattutto ad attività, per esempio, di consulenza o di assistenza artigianale a domicilio, che possono partire anche con capitali modesti, oppure ad attività in cui i soci hanno un po’ di risorse finanziarie e/o di beni strumentali propri oppure possono prestare delle garanzie per ottenere dei piccoli crediti bancari.

Di fronte a questo problema di reperimento delle risorse finanziarie con cui operare da parte della società, il comma 4°-bis dell’art. 44 del Decreto-Legge n° 83 del 2012 impegna il Ministro dell’Economia a promuovere un accordo con l’ABI – Associazione Bancaria Italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani con meno di trentacinque anni che intraprendono una attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una Srl semplificata. Speriamo che questo accordo si faccia e che serva a qualcosa, ma rappresenta una risposta molto limitata ad un problema molto più vasto.

Ricordiamo che anche alla Srl semplificata si applica il 5° comma dell’art. 2463 c.c. introdotto dal comma 15°-ter dell’art. 9 del DL 76/2013, che prevede che la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio annuale per formare la riserva legale prevista dall’art. 2430 c.c. deve essere almeno pari ad un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l’ammontare di 10.000 Euro. La riserva legale così formata può essere utilizzata solo per imputazione al capitale e per copertura di eventuali perdite e deve essere reintegrata sempre attraverso la deduzione di un quinto degli utili netti annui se essa viene diminuita per le ragioni citate;

  1. l’attività che costituisce l’oggetto sociale;

  2. la quota di partecipazione di ciascun socio;

  3. le norme relative al funzionamento della società, in particolare quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza di essa;

  4. le persone a cui è affidata l’amministrazione della società, che possono essere scelte anche tra coloro che non sono soci, e l’eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

  5. luogo e data di sottoscrizione (2° comma dell’art. 2463-bis c.c.).

Le clausole del modello standard tipizzato dell’atto costitutivo della Srl semplificata sono inderogabili (3° comma dell’art. 2463-bis c.c.). Segnaliamo che, con l’abolizione del limite di 35 anni di età dei soci della Srl semplificata da parte del DL 76/2013, il Punto 4) del modello standard di statuto è da considerasi implicitamente abrogato dato che esso vietava il trasferimento delle quote sociali a persone con una età superiore a 35 anni prevedendo la nullità di questo eventuale atto. Anche il Punto 5) (ora: 4) del modello deve essere integrato dalla previsione del fatto che gli amministratori della Srls possono anche non essere soci della stessa.

La denominazione di Società a responsabilità limitata semplificata, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede legale della società e l’ufficio del Registro delle Imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico, vale a dire nell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che queste società sono obbligate ad avere e ad indicare nella domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 16 del Decreto Legge n° 185 del 2008, il c.d. Decreto “anti- crisi”, convertito nella Legge n° 2 del 2009 (4° comma dell’art. 2463-bis c.c.).

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 2463-bis c.c., alla Società a responsabilità limitata semplificata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal Codice Civile per la normale Società a responsabilità limitata (gli artt. 2462 – 2483 c.c. che costituiscono il Capo VII del Titolo V del Libro Quinto di quel Codice) (6° comma).

Le ultime agevolazioni per la costituzione della Srl semplificata consistono nel fatto che per la redazione dell’atto costitutivo per atto pubblico non sono dovuti onorari notarili (sull’applicazione di questa norma vigila il Consiglio Nazionale del Notariato) e che l’iscrizione di questo atto nel Registro delle Imprese è esente dal diritto di bollo e da quello di segreteria (3° comma dell’art. 3 del DL 1/2012). Questa imposta e questo diritto sono pari, rispettivamente, a 65 ed a 90 o 120 Euro). Restano da pagare, invece: l’imposta di registro (pari a 168 Euro), la tassa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali (309,87 Euro) il diritto annuale fisso di iscrizione alla competente Camera di Commercio (200 Euro).

Dato però che l’atto costitutivo della Srl semplificata deve obbligatoriamente essere conforme al modello standard elaborato dal Ministero della Giustizia, non si capisce perché prevedere l’obbligo della redazione di esso da parte di un notaio (che, infatti, non c’era nel testo originario dell’art. 3 del Decreto-Legge 1/2012). L’effettuazione del controllo di legalità dell’atto da parte del notaio a nostro giudizio non serve, a meno che non si presuma che il modello standard di atto costitutivo elaborato dal Ministero possa non rispettare delle norme di legge. A questo poi si aggiunge il controllo effettuato sul rispetto di questo modello dall’ufficio del Registro delle Imprese che procede alla iscrizione della società. Sarebbe quindi bastata la redazione dell’atto costitutivo della società per mezzo di una scrittura privata autenticata, accompagnata dalla previsione della gratuità dell’autenticazione delle firme dei soci.

Infine, segnaliamo che le agevolazioni sull’onorario del notaio e sulle spettanze dell’ufficio del Registro delle Imprese non si applicano al caso di modificazioni dell’atto costitutivo di una Srl semplificata.

In conclusione, la Srl semplificata permette di costituire una società di capitali con una spesa molto limitata, sia per quanto riguarda l’apporto di capitale da parte dei soci, sia per le agevolazioni riguardanti le spese di costituzione. Resta, però, il problema del reperimento delle risorse finanziarie necessarie per esercitare l’attività imprenditoriale della società: se i soci non sono in grado di immettere capitale non resta che l’opzione del credito bancario, proprio in un periodo in cui le banche stanno restringendo gli affidamenti, specialmente quelli alle piccole imprese. E’ prevedibile, pertanto, che solo le Srl semplificate che hanno soci in grado di prestare garanzie convincenti potranno ottenere credito, magari stipulando una fidejussione (art. 1936 c.c.) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni della società che li renderà, di fatto, illimitatamente responsabili allo stesso modo dei soci delle società di persone. E questo varrà quasi sempre anche per i soci delle Srl normali con un capitale sociale al di sotto del limite di 10.000 Euro, che abbiamo esaminato nel paragrafo precedente.

 

Appendice: Statuto Standard di Srl semplificata (art. 1°, comma 1° del Decreto del Ministro della Giustizia n° 135 del 2012).2

 L’anno ………., il giorno ………. del mese di ………. in ………., innanzi a me ………. notaio in ………. con sede in ……….

è/sono presente/i il/i signore/i ……….  cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza), della cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono certo.

1. Il/I comparente/i costituisce/costituiscono, ai sensi dell’articolo 2463-bis  del codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione “………. società a responsabilità limitata semplificata”, con sede in ………. (indicazione di eventuali sedi secondarie).

2. La società ha per oggetto le seguenti attività: ……….

3. Il capitale sociale ammonta ad € ………. e viene sottoscritto nel modo seguente:

il Signor/la Signora ………. sottoscrive una quota del valore nominale di € ………. pari al ……… percento del capitale.

4. L’amministrazione della società è affidata a uno o più soci o non soci scelti con decisione dei soci.

5. Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori: ………. (eventuale specificazione del ruolo svolto nell’ambito del consiglio d’amministrazione), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società.

6. All’organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società.

7. L’assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

8.  I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente:

Il signor/la signora ……… ha versato all’organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di € ………. a mezzo di ………. .

L’organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale è interamente versato.

9. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e composto di ………. fogli per ………. intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore…..……

Firma dei comparenti

Firma del notaio

1 I commi 2° e 3° dell’art. 26 del Decreto-Legge n° 179 del 2012, convertito il Legge n° 221 del 2012 e contenente norme per la crescita del paese, hanno previsto che l’atto costitutivo di una Srl che sia anche start-up innovativa (tipologia di imprese disciplinata dagli artt. 25-32 dello stesso Decreto) può creare categorie di quote del capitale sociale fornite di diritti diversi, anche in deroga ai commi 2° e 3° dell’art. 2468 c.c., ed, in particolare, categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che li attribuiscono al socio in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta (in deroga al 5° comma dell’art. 2479 c.c.) o limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative (cioè che non dipendono unicamente dalla volontà degli altri soci).

Il comma 5° del citato art. 2, in deroga al 1° comma dell’art. 2468 c.c., permette poi che le quote del capitale sempre delle Srl che sono start-up innovative possano essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta on line di capitali di rischio istituiti dall’art. 30 del DL 179/2012 (il c.d. “crowdfunding”), nei limiti previsti dalle leggi speciali.

2 Con le modifiche derivate dalle novità in tema di Srls introdotte dal DL 76/2013.

Visconti Gianfranco

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